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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17487/2020 del 20/08/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Telecom impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna di Telecom al pagamento di € 46.497,47 a favore di Giacomo Caridi per retribuzioni relative al periodo 1/5/2008-30/6/2009. La causa nasceva dall'accertata illegittimità del trasferimento di un ramo d'azienda dalla cedente Telecom a Telepost e dall'ordine di reintegro del lavoratore che Telecom non aveva eseguito. La Corte di merito aveva ritenuto che, a seguito della declaratoria di inefficacia del trasferimento, il rapporto con Telecom era rimasto giuridicamente in vita e che l'attività svolta dal lavoratore per la cessionaria fosse un rapporto di mero fatto ai sensi dell'art. 2126 c.c.; pertanto le retribuzioni dovute da Telecom non venivano estinte dai pagamenti effettuati da Telepost né potevano esser compensate con l'indennità di mobilità percepita. Telecom deduceva violazioni di norme (art. 2112 e 2126 c.c., disposizioni sulla mobilità, norme sul risarcimento e sulla compensazione delle somme) sostenendo che l'adesione del lavoratore alla procedura di mobilità e la prestazione resa alla cessionaria avessero efficacia estintiva o comunque impedissero la ricostituzione del rapporto con Telecom.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Telecom. Ha confermato che, secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, se la cessione di ramo d'azienda è dichiarata illegittima il rapporto con la cessionaria si considera nella specie un rapporto di mero fatto e non estingue il rapporto giuridico con il cedente. Ne consegue l'obbligo per il cedente, quando messo in mora dal lavoratore, di corrispondere la retribuzione dovuta; i pagamenti eventualmente effettuati dal cessionario non estinguono automaticamente l'obbligazione retributiva del cedente. La Corte ha inoltre ritenuto che l'indennità di mobilità abbia natura previdenziale e non retributiva e pertanto non sia direttamente detraibile dalle retribuzioni dovute al lavoratore, restando possibile un'azione di ripetizione da parte dell'ente che l'ha erogata. La Corte ha compensato le spese di lite e rilevato la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte della ricorrente se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2112 cod. civ.

    Regola il trasferimento del rapporto di lavoro in caso di cessione d'azienda; la Corte afferma che la continuità e unicità del rapporto si mantengono solo se ricorrono i presupposti di tale norma; se la cessione è invalida, il rapporto non si trasferisce e resta nella titolarità dell'originario cedente

  • art. 2126 cod. civ.

    Usato per qualificare come 'prestazione di fatto' il rapporto instaurato con il cessionario in caso di cessione illegittima; tale qualificazione limita la rilevanza giuridica della prestazione resa a favore del terzo

  • legge n. 223/1991, artt. 4, 7, 16

    Norme richiamate dalla ricorrente in tema di mobilità e procedure aziendali; la Corte ha ritenuto comunque irrilevante l'obiezione che la disciplina della mobilità impedisse il riconoscimento delle retribuzioni dovute dal cedente

  • legge n. 223/1991, artt. 8 e 9

    Richiamate in relazione all'incompatibilità tra trattamento di mobilità e rapporto di lavoro; la Corte ha osservato che l'indennità di mobilità ha natura previdenziale e non retributiva e quindi non si sovrappone automaticamente al diritto alla retribuzione

  • art. 1406 cod. civ.

    Norma generale sul contratto e sostituzione del contraente; richiamata per evidenziare che l'art. 2112 costituisce deroga e permette la sostituzione senza consenso solo nei limiti previsti dalla legge

  • art. 1223 cod. civ.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di risarcimento e conversione dell'obbligo retributivo in obbligazione risarcitoria; la Corte ha escluso che l'obbligazione del cedente debba considerarsi risarcitoria quando il lavoratore è stato messo in mora e ha offerto la prestazione

  • art. 1206 e 1207 cod. civ.

    Norme sul contenuto delle obbligazioni e sulla mora; contestate dalla ricorrente ma la Cassazione ha ritenuto che, nella fattispecie, l'obbligo del cedente sia di corrispondere la retribuzione (obbligazione pecuniaria) e non solo risarcimento

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    Usato dalla Corte d'appello per rinviare a precedente decisione tra le stesse parti, che era stata valutata nel giudizio impugnato

  • art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione ai motivi di cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibile uno dei motivi per difetto di conformità dell'articolazione con il vizio dedotto

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002, co. 1 quater e co. 1 bis

    Norme sul contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento dell'importo previsto per il ricorso se dovuto

Massime di principio

  • Se la cessione di ramo d'azienda è giudicatamente illegittima, il rapporto di lavoro con il cedente resta giuridicamente in vita e il rapporto instaurato con il cessionario è qualificabile come rapporto di mero fatto; ciò non estingue le obbligazioni retributive del cedente
  • I pagamenti effettuati dal cessionario per l'attività effettivamente resa non estinguono automaticamente l'obbligazione retributiva del cedente nei confronti del lavoratore, salvo specifiche regole o titolo che producano l'effetto estintivo
  • L'indennità di mobilità ha natura previdenziale e non costituisce, di per sé, un'inefficace compensazione della retribuzione dovuta dal cedente; l'ente che eroga la prestazione potrà eventualmente esercitare azione di ripetizione se venisse meno il titolo
  • La partecipazione del lavoratore a una procedura di mobilità o la sua prestazione in favore del cessionario non implicano automaticamente rinuncia o accettazione dell'efficacia del trasferimento, specialmente se il lavoratore ha tempestivamente impugnato la cessione
  • Se il lavoratore si è messo a disposizione dell'originario datore di lavoro e quest'ultimo rifiuta senza giustificazione, il rifiuto equipara la messa a disposizione all'utilizzazione della prestazione e obbliga il cedente al pagamento della retribuzione (obbligazione retributiva, non semplice risarcimento)
  • Prassi consigliata: impugnare tempestivamente trasferimenti/cessioni contestate, documentare le offerte di prestazione al cedente (per provare la messa a disposizione), conservare prova dei pagamenti ricevuti dal cessionario e valutare l'azione di ripetizione da parte dell'ente erogatore di trattamenti previdenziali

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