Cassazione Civile, Sentenza n. 17490/2020 del 20/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato il rigetto dell'opposizione di Telecom al decreto ingiuntivo ottenuto da Maria Assunta Bruni per €29.353,05, relativo alle retribuzioni maturate nel periodo indicato (1.9.2009/31.12.241). La questione centrale riguardava il diritto della lavoratrice al risarcimento per l'inefficacia della cessione del ramo d'azienda e la determinazione del danno, con specifico riferimento alla possibilità per la datrice di lavoro di ottenere l'ordine di esibizione delle dichiarazioni dei redditi della lavoratrice e alla detraibilità di eventuali indennità percepite ("aliunde perceptum", in particolare indennità di mobilità/disoccupazione erogate dall'INPS). Telecom censurava il mancato ordine di produzione documentale e sosteneva la detraibilità di somme percepite dalla lavoratrice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (1) il rigetto della richiesta di Telecom di ordinare la produzione delle dichiarazioni dei redditi è coerente con l'accertamento, già emerso in primo grado e non contestato, che la Bruni non aveva percepito redditi nel periodo dedotto; la richiesta di esibizione era di natura esplorativa e non indispensabile ex art.210 c.p.c.; (2) la deduzione della detraibilità dell'"aliunde perceptum" (in particolare indennità INPS per disoccupazione/mobilità) non era applicabile: in astratto tali indennità non riducono il danno perché possono risultare ripetibili dall'ente erogatore una volta ricostituito il rapporto di lavoro, e in concreto la Bruni non aveva percepito tali indennità nel periodo oggetto della domanda (dalla scheda anagrafico-professionale risultavano periodi di mobilità anteriori). È stata inoltre evidenziata la sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art.13 d.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1223 cod. civ.
Principio che il risarcimento del danno deve essere limitato al pregiudizio effettivamente subito; la Corte indica che è necessario detrarre l'aliunde perceptum ma solo se provato concretamente.
art. 210 cod. proc. civ.
Il potere del giudice di ordinare l'esibizione di documenti è condizionato alla indispensabilità; la Corte ha ritenuto che l'istanza di esibizione fosse esplorativa e non indispensabile, soprattutto alla luce delle risultanze probatorie già acquisite.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.
Norme richiamate nel ricorso per censurare la decisione per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo; la Corte le ha valutate e ritenute infondate alla luce del quadro probatorio.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'obbligo del versamento del contributo unificato e alla possibilità di applicare l'ulteriore importo previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno per mancate retribuzioni dopo la dichiarazione di inefficacia di una cessione di ramo d'azienda può sorgere dalla possibilità della lavoratrice di offrire le proprie prestazioni già dopo la sentenza dichiarativa; gli effetti costitutivi non sono necessari quando la sentenza accerta che il rapporto non è mai cessato.
- Le somme percepite "aliunde perceptum" devono essere sottratte dal risarcimento solo se provate in concreto; l'onere della prova grava su chi deduce la detraibilità e non può essere soddisfatto con mere affermazioni generiche.
- Le indennità erogate dall'INPS per mobilità o disoccupazione, in linea generale, non riducono il danno se sono suscettibili di ripetizione dall'ente erogatore una volta ripristinato il rapporto di lavoro, salvo che non sia provata la definitiva e non ripetibile acquisizione nel periodo rilevante.
- Il giudice può ordinare l'esibizione di documenti ex art.210 c.p.c. solo quando la loro produzione sia indispensabile per la decisione; istanze di esibizione di natura esplorativa o non supportate da specifiche allegazioni probatorie possono essere legittimamente respinte.
- Per contestare la quantificazione del danno basata sull'assenza di altri redditi, il datore deve proporre allegazioni e prove precise (es. documenti fiscali, certificazioni INPS) e non semplici deduzioni assertive; la mancata contestazione specifica di documenti acquisiti in primo grado può portare al loro consolidamento come prova.
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