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Sentenza

Sentenza del 29/05/2018 n. 13388 - Corte di Cassazione

Trust - Azione revocatoria - Legittimazione passiva del beneficiario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa dai creditori contro l'atto del 12 maggio 2012 con cui F.M. aveva conferito immobili nel Trust Fe., istituito per soddisfare i bisogni familiari e lavorativi dei beneficiari. I ricorrenti contestavano, tra l'altro, l'ammissibilità dell'intervento di Credito Valtellinese, la natura gratuita dell'atto di dotazione e la mancata partecipazione dei beneficiari al giudizio quali litisconsorti necessari. Sostenevano che il compenso spettante al trustee rendesse oneroso il trust e che fosse quindi necessaria la prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del beneficiario o del trustee.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sanata la nullità relativa all'indicazione del trustee per effetto della sua costituzione in giudizio e ammissibile l'intervento adesivo autonomo del Credito Valtellinese, poiché riferito al medesimo atto dispositivo. Ha stabilito che la natura onerosa o gratuita dell'atto deve essere valutata in rapporto all'interesse del beneficiario, non al compenso del trustee. Poiché il trust era destinato al soddisfacimento di bisogni familiari e lavorativi, l'atto è stato qualificato come gratuito; pertanto, lo stato soggettivo del beneficiario era irrilevante e quest'ultimo non era litisconsorte necessario. I ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, mentre il controricorso di Cerved Credit Management è stato dichiarato inammissibile per mancanza dell'attestazione di conformità della notifica telematica. È stato inoltre disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 2901 c.c.

    Azione revocatoria ordinaria

    La revocatoria colpisce l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole per le ragioni creditorie. Nei trust, la natura onerosa o gratuita dell'atto va determinata considerando il rapporto sostanziale tra disponente e beneficiario.

  • Art. 102 c.p.c.

    Disciplina il litisconsorzio necessario. Nell'azione revocatoria relativa a beni conferiti in trust, il beneficiario è litisconsorte necessario solo se l'atto dispositivo è oneroso, poiché in tal caso il suo stato soggettivo è elemento costitutivo della fattispecie.

  • Art. 105 c.p.c.

    Consente l'intervento di terzi. Il creditore che interviene nel giudizio promosso da altro creditore per revocare il medesimo atto compie un intervento adesivo autonomo.

  • Art. 268 c.p.c.

    L'intervento può essere effettuato fino alla precisazione delle conclusioni; le preclusioni successive incidono principalmente sull'attività istruttoria e non impediscono, di per sé, la proposizione di domande nuove e autonome connesse all'intervento.

  • Art. 164 c.p.c.

    La nullità dell'atto introduttivo per omessa o inesatta indicazione del convenuto può essere sanata dalla costituzione del convenuto stesso.

  • Legge 16 ottobre 1989, n. 364, artt. 2, 6, 7, 8 e 15

    Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sui trusts

    Il trust comporta la segregazione dei beni in una massa distinta, intestata al trustee ma destinata all'interesse del beneficiario o a uno specifico scopo. Nei rapporti con i terzi, la legittimazione passiva spetta al trustee quale intestatario dei beni e titolare del potere di disporne.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale dell'impugnazione, la parte ricorrente è tenuta al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria avente a oggetto beni conferiti in trust, il trustee è normalmente il soggetto passivamente legittimato, perché i beni risultano formalmente intestati a lui e dispone dei relativi diritti nei rapporti con i terzi.
  • La qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito non dipende dal compenso eventualmente percepito dal trustee, che riguarda il suo incarico, ma dall'interesse sostanziale perseguito dal trust e dal rapporto tra disponente e beneficiario.
  • Se il trust è istituito per finalità familiari o di liberalità, l'atto di dotazione tende a essere qualificato come gratuito; in tal caso non occorre provare la conoscenza del pregiudizio da parte del beneficiario e il beneficiario non è litisconsorte necessario.
  • Se invece il trasferimento realizza un rapporto oneroso, ad esempio una garanzia o una funzione solutoria in favore del beneficiario, la consapevolezza del pregiudizio da parte del beneficiario può diventare elemento costitutivo della revocatoria; il beneficiario deve quindi partecipare al giudizio come litisconsorte necessario.
  • Il rapporto interno tra trustee e beneficiario, inclusa l'esistenza di diritti di credito o mere aspettative, non determina da solo la necessità del litisconsorzio: occorre verificare la natura dell'atto dispositivo e la rilevanza dello stato soggettivo del beneficiario.
  • Un creditore può intervenire autonomamente nel giudizio revocatorio promosso da altro creditore contro il medesimo atto, purché vi sia connessione per oggetto o titolo; l'intervento può contenere una domanda autonoma e non è necessariamente limitato a una mera adesione.

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