Sentenza del 29/05/2018 n. 309 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Motivazione calcolo interessi - iniquità compenso dell'agente di riscossione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava la cartella di pagamento notificata il 10 febbraio 2014, relativa a tributi, sanzioni, interessi e aggio per gli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006, per complessivi euro 978.678,80. In appello contestava principalmente: il difetto di motivazione sul calcolo degli interessi; l'omessa indicazione della rateizzazione straordinaria fino a 120 rate; l'iniquità e l'illegittimità costituzionale ed europea dell'aggio spettante all'agente della riscossione, prospettato come aiuto di Stato incompatibile con la disciplina della concorrenza. La nullità della notifica, già dedotta in primo grado, non veniva invece riproposta con uno specifico motivo di appello.
La decisione
L'appello è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto sufficiente l'indicazione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'art. 20 del d.P.R. n. 602/1973, calcolati nella misura del 4% mediante una semplice operazione aritmetica. Non era necessario indicare in cartella le aliquote applicate per ciascun anno, trattandosi di un tasso previsto direttamente dalla legge e quindi conoscibile dal contribuente. È stata ritenuta generica e ipotetica la contestazione dell'anatocismo. È stata inoltre esclusa la nullità della cartella per la mancata indicazione della rateizzazione straordinaria, poiché la contribuente non aveva dimostrato di averla richiesta o di aver subito un concreto pregiudizio. Quanto all'aggio, il giudice ha escluso che costituisse un aiuto di Stato soggetto alla disciplina europea della concorrenza, poiché la riscossione coattiva dei tributi è esercizio di un potere d'imperio e non un'attività economica svolta in regime concorrenziale. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 20 del d.P.R. n. 602/1973
interessi per ritardata iscrizione
Gli interessi dovuti per il ritardato pagamento e la conseguente iscrizione a ruolo possono essere calcolati applicando il tasso previsto dalla legge alle imposte accertate, dal mancato pagamento fino alla consegna del ruolo. La cartella non deve necessariamente indicare analiticamente le aliquote relative a ciascuna annualità quando il tasso è direttamente stabilito dalla legge.
Art. 100 del codice di procedura civile
Richiede un interesse concreto e attuale ad agire. La censura sulla mancata indicazione della rateizzazione straordinaria è stata ritenuta priva di interesse, poiché la contribuente non aveva provato di aver richiesto la rateizzazione o di aver subito un concreto pregiudizio.
Normativa europea sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza
La disciplina sugli aiuti di Stato presuppone lo svolgimento di un'attività economica in un mercato concorrenziale. La riscossione coattiva di tributi e sanzioni, essendo esercizio di poteri pubblici e non attività commerciale iure privatorum, non rientra in tale presupposto.
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 18 marzo 1997
È richiamata per distinguere le attività in cui lo Stato esercita poteri di imperio dalle attività economiche industriali o commerciali svolte iure privatorum.
Cassazione civile, sentenza n. 2598/2014
È richiamata per escludere l'esistenza di un principio giurisprudenziale consolidato che imponga una motivazione particolarmente dettagliata dell'atto in relazione all'indicazione del tasso di interesse legale.
Massime di principio
- Quando gli interessi applicati in cartella derivano direttamente da un tasso previsto dalla legge e il calcolo è meramente aritmetico, non è normalmente necessaria l'indicazione analitica delle aliquote per ogni annualità, purché il contribuente possa comprendere la base e il periodo di calcolo.
- Le contestazioni su anatocismo o applicazione illegittima degli interessi devono essere specifiche e supportate da conteggi o elementi concreti; una censura meramente ipotetica o generica può essere respinta.
- La mancata indicazione di una forma di rateizzazione non determina automaticamente la nullità della cartella, soprattutto se il contribuente non dimostra di aver richiesto quella misura o di aver subito un concreto pregiudizio.
- L'aggio o compenso per la riscossione coattiva non è necessariamente qualificabile come aiuto di Stato: occorre verificare se l'attività sia economica e svolta in un mercato concorrenziale. La riscossione tributaria esercitata in via autoritativa tende a essere considerata attività pubblicistica.
- In appello devono essere riproposti con motivi specifici tutti i rilievi che si intendono sottoporre al giudice; le questioni non devolute con l'impugnazione restano precluse.
- Le contestazioni rivolte alla determinazione degli interessi possono richiedere il coinvolgimento dell'ente impositore, ma la successione normativa dell'agente della riscossione può rendere superate o non più rilevanti alcune questioni processuali relative alla legittimazione.
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