Sentenza del 29/05/2018 n. 304 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Dichiarazioni integrative a favore: i termini allungati per la presentazione si applicano con effetto dalle dichiarazioni dovute per il 2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento relativa all'IVA 2007, pari a euro 2.411,17, emersa da controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. La contribuente sosteneva di aver commesso un errore materiale nella dichiarazione IVA, indicando nel quadro VL un imponibile di euro 335.556 anziché quello corretto di euro 352.068, con conseguente esposizione di un debito IVA invece di un credito. A seguito dell'avviso di irregolarità ricevuto il 21 maggio 2010, aveva presentato una dichiarazione integrativa a proprio favore il 2 luglio 2010. La questione centrale era stabilire se tale dichiarazione fosse tempestiva.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Ancona ha rigettato l'appello e confermato la sentenza della CTP, ritenendo tardiva la dichiarazione integrativa presentata il 2 luglio 2010. Per l'anno d'imposta 2007 trovava applicazione l'allora vigente art. 8-bis del D.P.R. n. 322/1998, che consentiva la dichiarazione integrativa a favore entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, individuato nel 30 settembre 2009. Le modifiche introdotte dalla Legge n. 190/2014 e dal D.L. n. 192/2014, che hanno esteso i termini e unificato la disciplina delle dichiarazioni integrative a favore e a sfavore, operano soltanto a partire dalla dichiarazione IVA relativa al 2016 e non si applicano retroattivamente ai periodi precedenti. La cartella è stata quindi confermata. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, dal quale era emersa la maggiore IVA richiesta alla società.
Art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972
Prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e costituisce il fondamento della liquidazione automatica che ha originato la cartella.
Art. 8-bis del D.P.R. n. 322/1998, nella versione applicabile all'epoca
Consentiva di presentare una dichiarazione IVA integrativa a favore entro il termine previsto per la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello della dichiarazione originaria. Per l'IVA 2007 il termine era il 30 settembre 2009.
Art. 8 del D.P.R. n. 322/1998, come modificato dalla Legge n. 190/2014 e dal D.L. n. 192/2014, art. 1, comma 641
Ha unificato la disciplina delle dichiarazioni integrative a favore e a sfavore e ha previsto la possibilità di presentarle entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da correggere. La disposizione è stata ritenuta innovativa e non interpretativa, quindi non applicabile ai periodi anteriori alla decorrenza prevista.
Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e Legge n. 11 del 27 febbraio 2015 di conversione del D.L. n. 192 del 31 dicembre 2014
Le modifiche normative si applicano, secondo la sentenza, a partire dalla dichiarazione IVA dovuta per il 2016 e non consentono di riaprire i termini già scaduti per le annualità precedenti.
Massime di principio
- Per le dichiarazioni integrative a favore relative a periodi anteriori al 2016 occorre applicare la disciplina vigente all'epoca, senza utilizzare retroattivamente i termini più lunghi introdotti dalla riforma del 2014-2015.
- La dichiarazione integrativa a favore deve essere presentata entro il termine previsto dalla normativa applicabile al periodo d'imposta interessato; la presentazione dopo tale scadenza non consente, di regola, di neutralizzare la maggiore imposta risultante dal controllo automatizzato.
- La ricezione di un avviso di irregolarità non riapre i termini per presentare una dichiarazione integrativa tardiva: l'errore deve essere corretto entro i termini ordinari previsti dalla legge.
- Quando una nuova norma amplia i termini per correggere le dichiarazioni, occorre verificare espressamente la decorrenza temporale stabilita dal legislatore; in assenza di natura interpretativa o di una previsione retroattiva, la nuova disciplina non si applica alle annualità pregresse.
- Per le annualità più recenti, la dichiarazione integrativa a favore può essere presentata entro il termine generale previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 322/1998, fermo restando che devono essere verificati la specifica decorrenza normativa e gli eventuali termini di decadenza per rimborso o compensazione.
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