Sentenza del 29/05/2018 n. 167 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Accertamento - Indennizzo percepito a fronte di risoluzione di contratto di distribuzione - Riqualificazione operazione in cessione di ramo d'azienda - Non sussiste - Onere della prova gravante sull'ente accertatore - Motivazione avviso di accertamento - Non sufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva riqualificato l'indennizzo percepito per la risoluzione del contratto di distribuzione come corrispettivo di una cessione di ramo d'azienda. Il ricorrente ha contestato tale riqualificazione, sostenendo che l'Amministrazione non avesse dimostrato l'effettivo trasferimento di un'autonoma unità economica organizzata e dotata di propria identità. La motivazione dell'avviso è stata ritenuta insufficiente perché non indicava e provava gli elementi concreti dai quali desumere l'esistenza di un ramo d'azienda, limitandosi alla qualificazione dell'operazione.
La decisione
La riqualificazione non è stata ritenuta valida. L'Amministrazione finanziaria, gravata dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., avrebbe dovuto dimostrare che l'operazione comportava il trasferimento di un complesso organizzato di beni idoneo a costituire un ramo d'azienda. In mancanza di tale prova e di una motivazione adeguata dell'avviso di accertamento, la pretesa impositiva è risultata infondata e l'accertamento è stato annullato o comunque non confermato.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L'Amministrazione finanziaria deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa tributaria; non è sufficiente affermare che un'operazione debba essere riqualificata.
Art. 2555 del codice civile
Il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.
Per qualificare un'operazione come cessione di azienda o di ramo d'azienda occorre dimostrare il trasferimento di un complesso organizzato di beni, dotato di un'autonoma funzione economica e di propria identità.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può riqualificare un'operazione, ma deve indicare e provare concretamente gli elementi che giustificano la diversa qualificazione giuridica.
- La semplice corresponsione di un indennizzo per la risoluzione di un contratto di distribuzione non dimostra, da sola, l'esistenza di una cessione di ramo d'azienda.
- Per sostenere la cessione di un ramo d'azienda occorre provare il trasferimento di un'entità economica organizzata, con beni, rapporti o risorse coordinati e idonei a proseguire autonomamente un'attività.
- Un avviso di accertamento deve contenere una motivazione specifica e verificabile, non potendo limitarsi a una qualificazione astratta dell'operazione.
- In caso di contestazione, il contribuente può chiedere l'annullamento dell'accertamento se l'Ufficio non dimostra i fatti costitutivi della pretesa o non espone adeguatamente le ragioni della riqualificazione.
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