Sentenza del 29/05/2018 n. 112 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento relativi a imposte dirette e IVA per gli anni 2009-2010. L'Amministrazione aveva recuperato a tassazione componenti positivi di reddito ritenendo non riconoscibili gli storni di fatture attive effettuati dalla società, e aveva conseguentemente imputato ai soci maggiori utili presunti in ragione della ristretta base proprietaria. I contribuenti sostenevano invece che gli storni derivassero da errori di fatturazione e contabilizzazione, comprovati dai riaddebiti bancari delle ricevute insolute, dall'assenza di movimentazioni finanziarie per alcune fatture del 2010 e dalla situazione di perdita della società. Contestavano inoltre l'omessa pronuncia della CTP sulle proprie deduzioni e l'errata applicazione dell'art. 26 del d.P.R. 633/1972.
La decisione
Gli appelli sono stati riuniti e accolti. La Commissione ha ritenuto che, in presenza di errori di fatturazione o contabilizzazione corretti nel corso del periodo d'imposta, non fosse necessario ricorrere al meccanismo di variazione previsto dall'art. 26 del d.P.R. 633/1972, essendo applicabile il generale principio di emendabilità delle dichiarazioni fiscali. Ha inoltre rilevato che l'Agenzia non aveva considerato i riaddebiti bancari e gli altri elementi documentali e logici favorevoli ai contribuenti. Sono stati annullati gli avvisi di accertamento nei confronti della società e, conseguentemente, quelli relativi all'IRPEF dei soci. L'Agenzia delle entrate è stata condannata a rifondere le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate in misura differenziata per ciascun contribuente.
Norme richiamate
La disposizione disciplina le variazioni dell'imponibile e dell'imposta IVA, ma non è stata ritenuta applicabile al caso concreto, nel quale gli storni derivavano da errori di fatturazione o contabilizzazione corretti tempestivamente.
È stato applicato per riunire gli appelli proposti contro la medesima sentenza.
Principio di emendabilità delle dichiarazioni fiscali
Il contribuente può correggere errori di fatturazione, contabilizzazione o dichiarazione anche prima della presentazione della dichiarazione fiscale relativa al periodo d'imposta, purché l'errore sia effettivo e adeguatamente documentato.
Sezioni Unite della Corte di cassazione, sentenza n. 13378 del 30 giugno 2016
La sentenza è richiamata quale conferma del principio generale secondo cui le dichiarazioni fiscali sono emendabili per correggere errori che abbiano determinato un'erronea rappresentazione della base imponibile.
Massime di principio
- Quando storni o rettifiche di fatture derivano da errori oggettivi di fatturazione o contabilizzazione, il contribuente può correggerli anche nel corso dello stesso periodo d'imposta, senza che ciò implichi automaticamente l'applicazione della procedura prevista per le variazioni IVA.
- La correzione contabile deve essere sostenuta da elementi documentali coerenti, come note di accredito, riaddebiti bancari, ricevute insolute, assenza di incassi e corrispondenza con i rapporti contrattuali.
- L'Amministrazione finanziaria deve esaminare complessivamente la situazione contabile e finanziaria del contribuente e non può basarsi soltanto sui movimenti in entrata o sulle fatture originariamente emesse.
- Nelle società a ristretta base proprietaria, la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili viene meno se viene esclusa, con prova documentale e logica, l'esistenza stessa di maggiori utili societari.
- Una sentenza tributaria deve esaminare puntualmente le difese e la documentazione rilevante; l'omessa valutazione dei motivi specifici può giustificare la riforma della decisione.
- La situazione di perdita della società non è da sola decisiva, ma può costituire un elemento logico ulteriore a sostegno dell'assenza di ricavi effettivi non contabilizzati.
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