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Sentenza

Sentenza del 29/05/2018 n. 634 - Comm. Trib. Prov. Genova

Liti da riscossione - cartella di pagamento - notifica tramite PEC - file con estensione ".pdf" anziché ".p7m" - illegittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta: la notifica della cartella tramite un semplice allegato PDF è stata ritenuta illegittima, poiché non consente di considerare trasmesso l'originale informatico della cartella né offre adeguate garanzie circa autenticità, integrità e provenienza del documento. Il resistente è quindi risultato soccombente.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità della notifica della cartella esattoriale trasmessa via PEC come semplice file con estensione ".pdf", anziché come documento informatico sottoscritto digitalmente in formato ".p7m". Secondo la contestazione, il formato PDF non garantirebbe, da solo, l'integrità, l'immodificabilità, l'identificazione dell'autore e la provenienza dell'atto, producendo soltanto una copia elettronica priva del valore legale dell'originale.

Norme richiamate

  • Disciplina del documento informatico e della firma digitale

    Soltanto il formato ".p7m" garantisce l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico, nonché l'identificabilità del suo autore e la provenienza dell'atto.

    La sentenza attribuisce al formato .p7m, quale contenitore del documento firmato digitalmente, la capacità di assicurare le garanzie necessarie per qualificare il file come originale informatico sottoscritto. Il semplice PDF è stato invece considerato una copia elettronica non idonea, da solo, a dimostrare autenticità e integrità.

  • Norme sulla notificazione della cartella di pagamento tramite PEC

    Con il semplice formato ".pdf" non viene prodotto "l'originale della cartella", ma solo una copia elettronica priva di valore legale.

    La notificazione via PEC deve consentire al destinatario di ricevere un documento riconducibile con certezza all'ente emittente e non alterabile. L'invio di un PDF non firmato digitalmente non soddisfa, secondo la decisione, tali requisiti.

Massime di principio

  • Quando un atto amministrativo o tributario viene notificato via PEC, occorre verificare non solo la presenza del messaggio PEC, ma anche il formato e la sottoscrizione dell'allegato.
  • Secondo l'orientamento espresso nella decisione, un PDF semplice può essere contestato se non contiene una firma digitale verificabile o non è accompagnato da elementi idonei a garantirne autenticità, integrità e provenienza.
  • Il formato .p7m, in quanto associato a una firma digitale verificabile, è considerato idoneo a dimostrare che il documento ricevuto corrisponde all'originale informatico sottoscritto dall'autore.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare il messaggio PEC completo, gli allegati e le ricevute di accettazione e consegna, verificando la firma digitale e la conformità del documento notificato.
  • La validità concreta della contestazione dipende comunque dalla normativa applicabile al periodo della notifica, dal tipo di atto e dalla giurisprudenza vigente, poiché non ogni invio in PDF è necessariamente invalido se esistono altri elementi legalmente idonei a garantire autenticità e provenienza.

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