Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 29/05/2018 n. 58 - Comm. Trib. Prov. Mantova

Accise sugli alcool - Utilizzo in sospensione - Campioni sperimentali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'utilizzo di alcool in regime di sospensione o esenzione dall'accisa, ai sensi dell'articolo 27 del d.lgs. 504/1995. La questione è se un fabbricante autorizzato a utilizzare alcool per la produzione di merci possa impiegarlo, senza versamento dell'accisa, anche per realizzare campioni sperimentali destinati esclusivamente alla prova e non alla vendita, pur in assenza di una distinta autorizzazione per la sperimentazione.

La decisione

La sentenza afferma che, nel settore dolciario, la realizzazione di campioni destinati esclusivamente alla prova non si distingue sostanzialmente dalla produzione di altri prodotti. Pertanto, il fabbricante può utilizzare l'alcool in esenzione da accisa anche per i campioni sperimentali, purché l'impiego resti coerente con lo scopo dell'autorizzazione posseduta e i prodotti non siano destinati alla vendita. L'accisa è invece dovuta quando l'alcool viene impiegato per finalità diverse da quelle autorizzate. La decisione è conforme a Cass. n. 255/2012.

Norme richiamate

  • Articolo 27 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    L'articolo 27 del d.lgs. 504/1995 prevede l'utilizzo in regime di sospensione d'imposta dell'alcool impiegato per la produzione di merce (lettera g) o per la sperimentazione (lettera h).

    Le ipotesi di utilizzo agevolato devono essere valutate in relazione alla finalità concreta dell'impiego. La produzione di campioni sperimentali destinati alla prova può rientrare nell'attività produttiva autorizzata quando, per caratteristiche e modalità, non si differenzia dalla produzione ordinaria e non comporta vendita del prodotto.

  • Cassazione, sentenza n. 255/2012

    È richiamata come precedente conforme al principio secondo cui l'esenzione dall'accisa dipende dal rispetto dello scopo per il quale l'autorizzazione è stata rilasciata; l'utilizzo per finalità diverse comporta l'assoggettamento ad accisa.

Massime di principio

  • Le agevolazioni o esenzioni dalle accise devono essere interpretate in base alla finalità effettiva dell'utilizzo del prodotto e allo scopo dell'autorizzazione rilasciata.
  • La realizzazione di campioni o prototipi non destinati alla vendita può rientrare nell'attività produttiva autorizzata quando costituisce una fase ordinaria o funzionalmente collegata alla produzione.
  • Non è necessariamente richiesta un'autorizzazione distinta per la sperimentazione se l'attività svolta resta sostanzialmente compresa nell'oggetto dell'autorizzazione produttiva già posseduta.
  • L'esenzione non opera per qualsiasi utilizzo del prodotto: se l'alcool viene impiegato per finalità estranee a quelle autorizzate, l'accisa diventa dovuta.
  • Per dimostrare la legittimità dell'esenzione è opportuno documentare la destinazione esclusiva dei campioni alla prova, la loro mancata commercializzazione e la connessione dell'attività con il processo produttivo autorizzato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.