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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18233/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Due soci di fatto di una società poi fallita hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva respinto la loro domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c. della precedente decisione di merito, con cui volevano ottenere l'accertamento della responsabilità della banca per il danno asseritamente derivato dalla levata di protesto su un assegno senza provvista. Secondo i ricorrenti, il protesto del 13.10.1988 avrebbe determinato la revoca degli affidamenti bancari, il tracollo economico della società e il successivo fallimento; in revocazione sostenevano che dai libri contabili della società risultava un accredito del bonifico estero già in data 12.10.1988, in contrasto con la documentazione bancaria che lo collocava al 19.10.1988, e che, trattandosi di rapporti tra imprenditori, le scritture contabili sociali avrebbero dovuto prevalere ex artt. 2709 e 2710 c.c. Nel ricorso per cassazione hanno dedotto la violazione di tali norme, lamentando che la Corte d'appello non avrebbe attribuito adeguato valore probatorio al libro-giornale e al libro-mastro, specie in assenza di querela di falso, e non avrebbe considerato il riconoscimento della regolarità delle scritture da parte del curatore fallimentare; hanno quindi insistito nel sostenere che il bonifico era stato effettuato prima del protesto e che la banca dovesse rispondere delle conseguenze dannose, inclusa la revoca dei fidi e l'impossibilità di accesso al credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, il difetto di autosufficienza del ricorso, poiché i ricorrenti non avevano indicato quando e come i documenti posti a base della domanda di revocazione fossero stati prodotti nel giudizio di merito, né avevano riportato in modo adeguato il contenuto degli atti rilevanti. Ha poi osservato che, anche quanto ai presupposti della revocazione, le deduzioni erano generiche e si risolvevano in una richiesta di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito; le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, con ulteriore contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c.

    La revocazione richiede la specifica deduzione dei relativi presupposti; non è utilizzabile per ottenere un mero riesame del merito della controversia.

  • art. 2709 c.c.

    Le scritture contabili dell'imprenditore fanno prova nei rapporti con l'altro imprenditore nei limiti previsti dalla norma, ma nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 2710 c.c.

    Le scritture contabili tenute regolarmente possono avere efficacia probatoria nei rapporti tra imprenditori; tuttavia la loro valorizzazione in cassazione presuppone una corretta e autosufficiente indicazione del materiale processuale rilevante.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente i documenti e gli atti processuali su cui si fonda, riportandone il contenuto essenziale o localizzandoli nel processo di merito.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Ai fini dell'onere di deposito, il ricorso deve essere accompagnato da riferimenti idonei a identificare la fase del giudizio in cui i documenti sono stati prodotti o formati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi fonda le censure su documenti o atti processuali deve indicarli specificamente, riportarne il contenuto essenziale e localizzarli nel fascicolo di merito.
  • La deduzione di un errore revocatorio non può trasformarsi in una richiesta di nuovo esame del merito; la revocazione è ammissibile solo se vengono chiaramente indicati i presupposti tipici previsti dall'art. 395 c.p.c.
  • La diversa valutazione di documenti contabili o bancari, in mancanza di una puntuale critica autosufficiente, non può essere rivalutata in sede di legittimità come se si trattasse di un terzo grado di merito.
  • L'eventuale efficacia probatoria delle scritture contabili nei rapporti tra imprenditori non esonera la parte dall'onere di allegazione e di specifica contestazione richiesto nel giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveConto corrente
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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