Cassazione Civile, Ordinanza n. 19240/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'Irpef trattenuta dall'INPS, quale sostituto d'imposta, sui redditi da pensione percepiti negli anni 2004 (ultimi tre mesi), 2005, 2006, 2007 e 2008. In appello la Commissione tributaria regionale ha respinto il rimborso ritenendo, sulla base della documentazione prodotta, che le somme richieste fossero già state restituite sotto la voce "quota fiscale". Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) difetto di legittimazione/capacità processuale dell'Agenzia delle Entrate in appello, poiché l'impugnazione sarebbe stata proposta da facenti funzioni del direttore del locale ufficio; 2) violazione del divieto di domande ed eccezioni nuove in appello nel processo tributario, per avere l'Ufficio dedotto per la prima volta vizi di merito ostativi al rimborso; 3) violazione delle preclusioni sulle nuove prove, per la tardiva produzione in appello della nota INPS dell'11 ottobre 2013; 4) nullità/incomprensibilità della motivazione della sentenza regionale. Nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. il ricorrente ha anche invocato un preteso giudicato esterno.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la questione del difetto di capacità processuale dell'Agenzia non risultava dedotta e coltivata nei gradi di merito ed era quindi proposta per la prima volta in cassazione. Ha respinto il secondo motivo affermando che, nel giudizio sul silenzio-rifiuto in materia di rimborso, il contribuente deve provare l'insussistenza dei presupposti del diniego e l'Amministrazione può difendersi in modo ampio, senza essere vincolata alla motivazione del diniego; dunque le eccezioni dell'Ufficio restano nel perimetro del thema decidendum e non violano il divieto di nova. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva affermato che la nota INPS dell'11 ottobre 2013 era già stata prodotta in primo grado. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo nella parte riferita al vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché non individuava un fatto storico decisivo omesso, e infondato nella parte in cui denunciava nullità della sentenza, in quanto la motivazione era intellegibile e sorretta dalla ritenuta prova dell'avvenuta restituzione delle somme. La Corte ha inoltre escluso rilievo al giudicato esterno evocato in memoria, perché relativo a un diverso oggetto (cartella per il solo anno 2007) e comunque non idoneo a precludere il diverso giudizio sul diniego di rimborso. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per dedurre un preteso difetto di legittimazione processuale dell'Agenzia; la Corte non accoglie la censura perché non tempestivamente proposta nei gradi di merito.
art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente in relazione alla rappresentanza processuale dell'Amministrazione finanziaria; la Corte non ravvisa la dedotta invalidità.
Nel processo tributario non osta, nel caso di impugnazione di silenzio-rifiuto su rimborso, alla difesa ampia dell'Amministrazione su questioni attinenti all'originario thema decidendum.
Richiamato in relazione all'applicabilità delle regole dell'appello civile al processo tributario, ma senza esito favorevole al ricorrente.
Invocato per censurare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte ritiene la motivazione comprensibile e sufficiente.
Richiamato quale norma sulle preclusioni nel processo tributario, da coordinare con il rilievo officioso della capacità processuale.
Richiamato quale norma sulle preclusioni in appello nel processo tributario, ostative alla proposizione per la prima volta in cassazione di questioni non coltivate sotto.
Richiamato per il divieto di domande/eccezioni nuove e di nuove prove in appello; la Corte esclude la violazione nel caso concreto e afferma che le difese dell'Ufficio restano nel thema decidendum.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 118 disp. att. c.p.c. per il vizio di motivazione; la Corte esclude la nullità della sentenza perché la motivazione è intellegibile.
Richiamato per la sufficienza della motivazione della sentenza impugnata; nel caso concreto la motivazione è ritenuta chiara.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per censurare nullità processuali e della sentenza; le censure vengono dichiarate inammissibili o infondate.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel testo novellato richiede l'individuazione di un fatto storico decisivo omesso; in mancanza, il motivo è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario sul silenzio-rifiuto formatosi su un'istanza di rimborso, il contribuente deve dimostrare in fatto l'inesistenza dei presupposti che giustificano il diniego, mentre l'Amministrazione finanziaria può difendersi in modo ampio, senza essere vincolata alla sola motivazione espressa nel silenzio-rifiuto o nel provvedimento impugnato.
- Le questioni relative alla capacità processuale o alla legittimazione della parte pubblica non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione se non risulta che siano state tempestivamente sollevate e coltivate nel giudizio di merito, pur essendo astrattamente rilevabili d'ufficio.
- Nel processo tributario, il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello non impedisce all'Ufficio di contestare fatti e presupposti già compresi nell'originario oggetto del giudizio di rimborso, perché tali difese non introducono un tema estraneo ma si collocano nel perimetro del thema decidendum.
- La censura di omessa o insufficiente motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo non esaminato; non è sufficiente sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione non sussiste quando il percorso argomentativo del giudice di merito sia comunque intellegibile e consenta di comprendere la ratio della decisione.
- Il giudicato esterno è invocabile solo se tra il precedente e il nuovo giudizio vi sia identità o quanto meno una concreta attitudine preclusiva rispetto al medesimo rapporto giuridico; non opera quando il precedente abbia oggetto diverso e non vi sia rischio di giudicati contrastanti.
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