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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28496/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato per detenzione di cocaina, ritenuta finalizzata alla cessione a terzi, e per resistenza a pubblico ufficiale con lesioni ai carabinieri intervenuti per una perquisizione domiciliare. Il ricorso per cassazione articolava due motivi. Con il primo si denunciava, quanto al reato in materia di stupefacenti, violazione di legge e vizio di motivazione: si sosteneva che la prova della destinazione allo spaccio non fosse stata raggiunta al di là di ogni ragionevole dubbio, valorizzando la qualità di assuntore cronico di stupefacenti dell’imputato, la presenza di oggetti compatibili anche con l’uso personale, l’esiguità del quantitativo rinvenuto e la pretesa contraddittorietà della motivazione sulla rilevanza del denaro sequestrato e poi restituito. Con il secondo motivo si censurava la conferma della responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, deducendo che l’imputato, per l’oscurità e lo stato di alterazione, non avrebbe capito subito che si trattava di carabinieri, sicché sarebbe mancato il dolo; si contestava inoltre la motivazione sulla presunta ingestione di un ovulo di cocaina e sulla sua rilevanza rispetto alla resistenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero meri tentativi di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, e comunque privi di specifica correlazione con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata. Essendo stata la decisione di appello una doppia conforme rispetto a quella di primo grado, la Corte ha applicato i principi restrittivi sul sindacato di legittimità in materia di motivazione. All’inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La detenzione di cocaina è stata ritenuta integrata nella forma finalizzata alla cessione a terzi sulla base di indici fattuali valorizzati dai giudici di merito; in cassazione non è consentita una diversa lettura di tali indizi.

  • art. 337 c.p.

    La resistenza a pubblico ufficiale è stata confermata sulla base della consapevolezza dell'imputato di opporsi ai carabinieri nell'esercizio delle loro funzioni.

  • artt. 582 e 585 c.p.

    Le lesioni ai carabinieri sono state ritenute conseguenza della violenza usata dall'imputato nel corso dell'opposizione all'atto d'ufficio.

  • art. 61 n. 2 c.p.

    È richiamata come aggravante contestata in relazione alle lesioni.

  • art. 576 n. 5-bis c.p.

    È richiamata come aggravante contestata in relazione alle lesioni.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    È la norma invocata per la censura di inosservanza o erronea applicazione di legge nel primo motivo.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È la norma invocata per la censura di vizio di motivazione in entrambi i motivi.

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    L'impugnazione deve contenere motivi specifici e confrontarsi puntualmente con la decisione impugnata, a pena di inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del fatto o delle prove, né l'adozione di una lettura alternativa, ancorché plausibile, del compendio probatorio rispetto a quella accolta dai giudici di merito.
  • Quando vi è "doppia conforme", le motivazioni di primo e secondo grado possono essere lette congiuntamente come un unico corpo argomentativo, con conseguente restringimento del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre le doglianze già svolte in appello senza confrontarsi specificamente con le risposte motivazionali della sentenza impugnata.
  • La prova della destinazione della sostanza stupefacente a fini di spaccio può essere desunta da un insieme di indici fattuali valutati unitariamente dai giudici di merito; la contestazione di tale valutazione, in cassazione, è inammissibile se mira a sostituire una diversa ricostruzione del fatto.
  • In tema di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni connesse, la censura sull'elemento soggettivo non è scrutinabile in cassazione se si risolve nella richiesta di una diversa lettura dei fatti accertati in merito alla percezione dell'identità degli operanti e alla consapevolezza dell'opposizione all'atto d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeLesioni
RamiStupefacentiReati contro la PAReati contro la fede pubblica
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della provaDolo eventuale

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