Cassazione Civile, Ordinanza n. 14641/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato davanti alla Corte di cassazione il decreto del Tribunale che aveva rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso per cassazione era affidato a tre motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato un vizio preliminare della procura speciale: nel giudizio regolato dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura deve contenere la certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, e nel caso concreto il difensore aveva autenticato la sottoscrizione ma non aveva certificato in modo espresso la posteriorità della data. Il Ministero intimato non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ritenendo non conforme all'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 la procura speciale apposta in calce al ricorso, poiché priva della necessaria certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché l'Amministrazione non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
procura speciale per il ricorso per cassazione
nei procedimenti in materia di protezione internazionale la procura speciale per ricorrere in cassazione deve recare espressamente la certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; la mancanza di tale certificazione comporta inammissibilità del ricorso
sono richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito di specialità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
viene richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto
art. 3 Cost.
la disciplina è stata ritenuta non contrastante con il parametro costituzionale richiamato
art. 10 Cost.
la disciplina è stata ritenuta non contrastante con il parametro costituzionale richiamato
art. 24 Cost.
la disciplina è stata ritenuta non contrastante con il parametro costituzionale richiamato
art. 111 Cost.
la disciplina è stata ritenuta non contrastante con il parametro costituzionale richiamato
art. 117, primo comma, Cost.
la disciplina è stata ritenuta non contrastante con il parametro costituzionale richiamato, in relazione al diritto UE e alla CEDU
art. 28 direttiva 2013/32/UE
richiamato nel giudizio di compatibilità costituzionale della norma processuale
art. 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE
richiamato nel giudizio di compatibilità costituzionale della norma processuale
art. 46 CDFUE
richiamato nel giudizio di compatibilità costituzionale della norma processuale
art. 18 CDFUE
richiamato nel giudizio di compatibilità costituzionale della norma processuale
art. 19, paragrafo 2, CDFUE
richiamato nel giudizio di compatibilità costituzionale della norma processuale
artt. 6, 13 e 14 CEDU
richiamati nel giudizio di compatibilità costituzionale della norma processuale
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso i provvedimenti adottati nei procedimenti regolati dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve contenere in modo espresso la certificazione della data di rilascio, che deve risultare successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- La sola autenticazione della sottoscrizione del conferente non è sufficiente quando manchi la certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio della procura.
- La mancanza del requisito speciale della procura determina inammissibilità del ricorso, senza che la Corte possa esaminare i motivi di merito.
- La disciplina speciale della procura nei giudizi in materia di protezione internazionale è compatibile con i parametri costituzionali e sovranazionali richiamati, secondo la lettura data dalle Sezioni Unite e dalla Corte costituzionale.
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