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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14641/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato davanti alla Corte di cassazione il decreto del Tribunale che aveva rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso per cassazione era affidato a tre motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato un vizio preliminare della procura speciale: nel giudizio regolato dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura deve contenere la certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, e nel caso concreto il difensore aveva autenticato la sottoscrizione ma non aveva certificato in modo espresso la posteriorità della data. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ritenendo non conforme all'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 la procura speciale apposta in calce al ricorso, poiché priva della necessaria certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché l'Amministrazione non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    procura speciale per il ricorso per cassazione

    nei procedimenti in materia di protezione internazionale la procura speciale per ricorrere in cassazione deve recare espressamente la certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; la mancanza di tale certificazione comporta inammissibilità del ricorso

  • artt. 83 e 365 c.p.c.

    sono richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito di specialità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    viene richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto

  • art. 3 Cost.

    la disciplina è stata ritenuta non contrastante con il parametro costituzionale richiamato

  • art. 10 Cost.

    la disciplina è stata ritenuta non contrastante con il parametro costituzionale richiamato

  • art. 24 Cost.

    la disciplina è stata ritenuta non contrastante con il parametro costituzionale richiamato

  • art. 111 Cost.

    la disciplina è stata ritenuta non contrastante con il parametro costituzionale richiamato

  • art. 117, primo comma, Cost.

    la disciplina è stata ritenuta non contrastante con il parametro costituzionale richiamato, in relazione al diritto UE e alla CEDU

  • art. 28 direttiva 2013/32/UE

    richiamato nel giudizio di compatibilità costituzionale della norma processuale

  • art. 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE

    richiamato nel giudizio di compatibilità costituzionale della norma processuale

  • art. 46 CDFUE

    richiamato nel giudizio di compatibilità costituzionale della norma processuale

  • art. 18 CDFUE

    richiamato nel giudizio di compatibilità costituzionale della norma processuale

  • art. 19, paragrafo 2, CDFUE

    richiamato nel giudizio di compatibilità costituzionale della norma processuale

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    richiamati nel giudizio di compatibilità costituzionale della norma processuale

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso i provvedimenti adottati nei procedimenti regolati dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve contenere in modo espresso la certificazione della data di rilascio, che deve risultare successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • La sola autenticazione della sottoscrizione del conferente non è sufficiente quando manchi la certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio della procura.
  • La mancanza del requisito speciale della procura determina inammissibilità del ricorso, senza che la Corte possa esaminare i motivi di merito.
  • La disciplina speciale della procura nei giudizi in materia di protezione internazionale è compatibile con i parametri costituzionali e sovranazionali richiamati, secondo la lettura data dalle Sezioni Unite e dalla Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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