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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16244/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha confermato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale applicata a Meduri per pericolosità "qualificata" ex d.lgs. n.159/2011, art. 4 lett. a). Il ricorrente deduceva violazione di legge e motivazione apparente in relazione al requisito dell'attualità della pericolosità sociale, sostenendo che tale pericolosità fosse stata desunta esclusivamente da una sentenza di condanna (procedimento "Ada") relativa a fatti degli anni 2005-2006, senza elementi attuali e in contrasto con i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite (sent. Gattuso n.111/2017). Si lamentava quindi che la decisione non avesse verificato specificamente la persistenza del vincolo associativo o della soggettiva adesione alla criminalità.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che molte delle doglianze fossero in realtà censure motivazionali non sindacabili in questa sede quando presentate come violazione di legge, e che le censure rimaste fossero manifestamente infondate. La Corte ha confermato l'operatività della presunzione semplice di attualità della pericolosità nel caso di specie, poiché: a) l'appartenenza alla 'ndrangheta è stata accertata con sentenza irrevocabile di condanna; b) Meduri aveva ruolo di rilievo (capo bastone) nella cosca Iamonte, con capacità di influire su ingressi e promozioni; c) la condotta è stata accertata fino al 2015 (o almeno sino all'arresto del 2013); d) non sono emersi comportamenti concreti indicativi dell'abbandono delle logiche criminali, anzi il ritorno a Melito e la persistenza della cosca hanno rafforzato la valutazione di attualità. Poiché il ricorrente non ha fornito elementi concreti idonei a superare la presunzione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia) art. 4 lett. a)

    La misura di prevenzione (sorveglianza speciale) è stata applicata per pericolosità "qualificata"; la Corte ha ritenuto che il richiamo a tale norma fosse soddisfatto dall'accertamento di appartenenza e dal ruolo dentro l'organizzazione mafiosa.

  • Codice penale art. 416‑bis

    L'appartenenza alla associazione mafiosa prevista dall'art. 416‑bis è stata accertata con sentenza irrevocabile; tale accertamento costituisce elemento decisivo per l'operatività della presunzione di attualità della pericolosità.

  • Codice di procedura penale art. 606, comma 1, lett. e)

    La Corte ha applicato il principio che il sindacato di legittimità non può trasformare in modo esteso il controllo in un sindacato di merito sulla motivazione; la verifica in Cassazione è circoscritta alla corrispondenza degli elementi ai parametri legali e alla eventuale violazione di legge.

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite, sentenza n. 111 del 30/11/2017 (cd. Gattuso)

    La Corte ha richiamato i criteri Gattuso: la presunzione di attualità della pericolosità, fondata sulla stabilità del vincolo associativo, può operare solo dopo un'analisi caso per caso su natura dell'accertamento (es. sentenza irrevocabile vs atti non definitivi) e sul ruolo concreto del soggetto nell'organizzazione; nel caso specifico tali condizioni erano presenti e la presunzione è stata ritenuta operativa.

  • Sez. U., sentenza n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci)

    Richiamata in tema di limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e sul concetto di violazione di legge sotto la veste di motivazione apparente.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione verifica, nel ricorso contro provvedimenti di misure di prevenzione, la corrispondenza degli elementi ai parametri legali e non effettua un sindacato pieno di merito sulla motivazione; le doglianze motivazionali presentate come violazioni di legge possono essere dichiarate inammissibili.
  • La presunzione semplice di attualità della pericolosità per soggetti riconosciuti affiliati a organizzazioni mafiose può operare quando l'appartenenza è accertata con sentenza irrevocabile e il soggetto riveste un ruolo stabile e di rilievo nell'organizzazione.
  • Per superare la presunzione di attualità grava sul ricorrente l'onere di produrre elementi concreti e specifici che dimostrino il venir meno del vincolo associativo o la rescissione soggettiva del legame (es. prova di disimpegno, condotte positive e durature di lontananza dall'ambiente criminale).
  • La temporalità della prova: una sentenza che accerta condotte fino a una data relativamente recente (o fino all'arresto) rinforza l'operatività della presunzione; più remoto è il periodo accertato, più rilevante diventa la prova di fatti successivi che attestino l'abbandono.
  • Il comportamento post-carcerario e la permanenza nel territorio in cui opera la cosca sono elementi valutabili negativamente se indicano la continuità del rapporto con l'organizzazione; viceversa, trasferimenti, attività lecite stabili e comprovate distanze possono contribuire a superare la presunzione.

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