Cassazione Penale, Sentenza n. 15980/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Gamba ha impugnato l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 582 c.p. (fatto del 27/10/2010). Il Tribunale aveva ritenuto che la sentenza del giudice di pace, di condanna a pena pecuniaria e priva di statuizioni civili, non fosse appellabile ma ricorribile solo per cassazione, e aveva rifiutato di riqualificare l'appello come ricorso per cassazione, sostenendo che vada considerata la reale volontà della parte impugnante.
La decisione
La Corte ha ritenuto errata la decisione del Tribunale: richiamando giurisprudenza consolidata, ha affermato che il giudice che riceve un mezzo di gravame improprio deve verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e la "voluntas impugnationis" e, se ricorrono i presupposti, trasmettere gli atti al giudice competente ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. Inoltre la Corte ha rilevato che, non essendovi le condizioni per un'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2 c.p.p., il termine massimo di prescrizione del reato (artt. 157-161 c.p.) è decorso il 27/04/2018. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Il giudice che riceve un mezzo di impugnazione diverso da quello prescritt o deve verificare l'impugnabilità oggettiva e la "voluntas impugnationis" e trasmettere gli atti al giudice competente; può così essere operata la riqualificazione dell'atto impugnatorio.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Individua condizioni per un'assoluzione nel merito che, se sussistenti, impedirebbero di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione; nella fattispecie tali condizioni non erano presenti.
artt. 157-161 cod. pen.
Norme sulla prescrizione del reato: la Corte ha accertato che è decorso il termine massimo di prescrizione (scadenza 27/04/2018), con conseguente estinzione del reato.
art. 582 cod. pen.
Norma che definisce il reato per cui l'imputato era stato condannato (fatto del 27/10/2010); la relativa pena è risultata estinta per prescrizione.
Giurisprudenza (Sez. U. n. 45371/2001 e seguenti)
La Corte richiama precedenti secondo i quali, in caso di impugnazione con mezzo non consentito, il giudice deve verificare l'impugnabilità e la volontà di impugnare e quindi trasmettere gli atti al giudice competente; principio applicato per criticar e la decisione del Tribunale.
Massime di principio
- Se una parte usa un mezzo di impugnazione errato, il giudice che riceve l'atto deve verificare l'impugnabilità dell'atto e la "voluntas impugnationis" e, se sussistenti, trasmettere gli atti al giudice competente (art. 568, comma 5 c.p.p.), evitando di dichiarare subito l'inammissibilità.
- Le sentenze del giudice di pace di condanna a pena pecuniaria prive di statuizioni civili non sono normalmente appellabili ma sono impugnabili in cassazione; tuttavia l'impugnazione può essere riqualificata quando emergano chiaramente l'impugnabilità e la volontà di sottoporre la decisione al sindacato giurisdizionale.
- Prima di pronunciarsi sull'inammissibilità o sulla riqualificazione dell'impugnazione, occorre sempre verificare l'eventuale estinzione del reato per prescrizione e le condizioni per un'assoluzione di merito (art. 129 c.p.p.), poiché la prescrizione può determinare l'annullamento senza rinvio.
- Il decorso dei termini di prescrizione va calcolato e valutato d'ufficio: se il reato è estinto per prescrizione la sentenza impugnata può essere annullata senza rinvio anche se l'impugnazione originaria era irregolare.
- In situazioni analoghe l'avvocato della parte interessata dovrebbe, se possibile, esplicitare la "voluntas impugnationis" e chiedere la riqualificazione dell'atto (o proporre il ricorso per cassazione) per evitare il rigetto per vizio formale.
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