Cassazione Penale, Sentenza n. 15954/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto di prevenzione patrimoniale che ha disposto la confisca di vari immobili ritenuti riconducibili a Mellea Gennaro Pierino e a terzi intestatari. Le censure vertono principalmente su: a) errato inquadramento soggettivo della pericolosità ai sensi dell'art.1, co.1, lett. b) del d.lgs. n.159/2011 e su presunta replica non autonoma del contenuto del provvedimento cautelare penale; b) insufficiente motivazione sulla storicità delle condotte e sulla loro capacità di produrre profitti rilevanti; c) violazione del principio di adeguamento alla decisione rescindente della Cassazione e mancata considerazione delle obiezioni difensive; d) errori nel calcolo della sproporzione perché la Corte non ha computato i redditi dichiarati con la dichiarazione integrativa del 2015; e) violazione del requisito della correlazione temporale tra periodo di pericolosità e acquisti, con particolare rilievo agli immobili in via dei Gelsomini che, secondo la difesa, sarebbero stati edificati su terreno acquistato nel 2006.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solamente con riferimento alla confisca degli immobili siti in Catanzaro via dei Gelsomini (particelle indicate in motivazione), annullando parzialmente il decreto e rinviando alla Corte di Appello di Catanzaro per nuovo giudizio, con diverso collegio. Per il resto i ricorsi sono stati rigettati e la statuizione di confisca è stata confermata per gli altri immobili (via Ferdinandea, via Marafioti, immobili di Sellia Marina e immobile di Prima Immobiliare) ritenendo dimostrata la pericolosità storica del Mellea, la sproporzione tra redditi e investimenti e la correlazione temporale per gli acquisti ritenuti coperti dal periodo di pericolosità.
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011
La norma sulla pericolosità generica può essere applicata nei limiti della sua interpretazione 'tassativizzante' recepita dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale; il giudice di prevenzione deve documentare con elementi di fatto l'abitualità dei delitti, la produzione di profitti e l'incidenza di tali profitti sul reddito del soggetto
Sentenza Corte Costituzionale
Ha specificato i requisiti di determinazione della categoria soggettiva di pericolosità generica (triplice requisito: reiterazione, produzione di profitto, incidenza sul reddito) e l'esigenza di motivazione puntuale da parte del giudice di prevenzione
Corte EDU
De Tommaso c. Italia, Grande Camera, 23 febbraio 2017
Ha influito sull'interpretazione costituzionale dei presupposti delle misure di prevenzione, richiedendo maggiore precisione e prevedibilità nella disciplina; la giurisprudenza interna ha recepito i principi per rendere la norma compatibile
Codice di procedura penale
art. 623, comma 1, lett. a)
Richiamato in relazione alle modalità di rinvio e alla composizione del collegio al nuovo giudizio, con divisone delle funzioni rispetto alla natura di decreto impugnato
Massime di principio
- La qualificazione della pericolosità generica ai sensi dell'art.1 co.1 lett. b) d.lgs.159/2011 richiede motivazione puntuale basata su elementi di fatto che dimostrino reiterazione, profitti e incidenza di tali profitti sul reddito; il giudice di prevenzione può richiamare provvedimenti penali cautelari purché svolga autonoma valutazione
- L'interpretazione 'tassativizzante' della Corte costituzionale n.24/2019 si applica anche a fatti anteriori alla pronuncia quando essa recepisce un diritto vivente già formato dalla giurisprudenza, per cui non configura di per sé retroattività ostativa
- La prova della sproporzione tra reddito lecito e investimenti può giustificare la confisca anche se il valore dei beni è superiore al profitto accertato, ma le dichiarazioni integrative tardive possono essere escluse dal computo se la difesa non dimostra obiettivamente la lecita modalità di formazione di quei redditi
- Il requisito della correlazione temporale è essenziale: beni acquistati prima del dies a quo della pericolosità o non adeguatamente ricondotti al periodo di manifestazione della pericolosità non possono essere legittimamente confiscati, e la mancanza di motivazione specifica su questo punto può fondare l'annullamento parziale
- In casi analoghi il ricorrente ottiene efficacia difensiva producendo atti notarili, documentazione contabile e prove concrete sull'origine lecita dei fondi e sulla data certa delle acquisizioni, mentre il giudice della prevenzione deve evitare di limitarsi a importare pedissequamente atti penali senza valutazione critica
- La decisione di Cassazione può confermare in gran parte il giudizio di merito ma disporre annullamento parziale e rinvio per le parti non adeguatamente motivate, con la possibilità di nuovo esame da diverso collegio
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