Cassazione Penale, Sentenza n. 15951/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge (art. 314 cod. proc. pen.) avverso il rigetto dell'istanza di equa riparazione per ingiusta detenzione (25/06/2014 - 15/11/2016). Il ricorrente contestava che la Corte d'appello avesse dedotto la "colpa grave" dalla sua mancata spiegazione, in sede di interrogatorio di garanzia, di una conversazione intercettata (tenutasi nella sala giochi da lui gestita) tra terze persone. La difesa ha sostenuto che il comportamento di non risposta e la mancata spiegazione alternativa non potevano essere automaticamente ritenuti causa grave - ai sensi dell'art. 314 c.p.p. - dell'adozione della misura cautelare e che mancava una adeguata motivazione circa il nesso causale tra tale omissione e la custodia cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame. I giudici di legittimità hanno censurato la motivazione della Corte d'appello perché superficiale e priva di adeguata esplicitazione del nesso causale tra le condotte del ricorrente (in particolare il silenzio e la mancata spiegazione della conversazione tra terzi) e l'adozione della misura cautelare. La Cassazione ha ricordato i principi applicativi dell'art. 314 c.p.p.: per escludere l'indennizzo è necessario che il comportamento dell'interessato, per evidente e macroscopica negligenza o imprudenza, abbia creato una situazione prevedibile che potesse legittimamente indurre l'intervento dell'autorità. Poiché la Corte d'appello non ha fornito argomentazione logico-causale sufficiente, l'ordinanza è annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio; alla Corte d'appello è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'indennizzo per ingiusta detenzione e le cause ostative al riconoscimento (esclusione del diritto all'indennizzo quando l'interessato abbia dato causa alla detenzione per dolo o colpa grave). La Corte ha richiamato che la valutazione della colpa grave richiede motivazione specifica sul nesso causale tra la condotta e l'adozione della misura cautelare e che non è sufficiente un generico richiamo a frequentazioni o a omissioni non adeguatamente argomentate.
artt. 73 e 74 d.P.R. 10 ottobre 1990, n. 309
Norme del testo unico sugli stupefacenti che indicano i reati per i quali il ricorrente era indagato (traffico e spaccio di sostanze stupefacenti). Queste imputazioni costituiscono il contesto fattuale delle indagini ma la loro esistenza non esonera il giudice della riparazione dall'esporre adeguatamente il collegamento causale tra specifici comportamenti dell'indagato e l'adozione della custodia cautelare.
Massime di principio
- Per negare l'indennizzo ex art. 314 c.p.p. il giudice deve dimostrare, con motivazione esplicita, che il comportamento del richiedente abbia costituito causa efficiente o concausale prevedibile della misura cautelare (nexus causale ben argomentato).
- La semplice omissione di rispondere o la mancata spiegazione di una conversazione intercettata tra terzi, di per sé, non costituisce automaticamente colpa grave: occorre valutare se tale omissione abbia effettivamente creato una falsa apparenza di responsabilità rilevante per l'adozione della misura.
- Le frequentazioni ambigue o rapporti con soggetti coinvolti in illeciti possono integrare elementi rilevanti, ma solo se il giudice della riparazione spiega concretamente la loro "idoneità oggettiva" a costituire indizi di complicità e il loro contributo causale alla misura restrittiva.
- Il giudice della riparazione deve svolgere un percorso logico-motivazionale autonomo rispetto al giudice della cognizione: non si tratta di riesaminare la responsabilità penale, ma di accertare ex ante se la condotta dell'interessato era idonea, per macroscopica negligenza o dolo, a far sorgere l'intervento cautelare.
- La valutazione può utilizzare elementi processuali ed extraprocessuali disponibili, con il limite di non valorizzare come accertate circostanze che il giudice della cognizione abbia escluso o non provato; l'onere motivazionale è stringente quando si invocano cause ostative al ristoro.
- Se la motivazione del rigetto è generica o non esplicita il nesso di causalità, il provvedimento è annullabile e si impone il rinvio per un riesame adeguatamente motivato.
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