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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15974/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Non essendo sussistenti le condizioni per un'assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., si è proceduto alla declaratoria di estinzione e all'annullamento della condanna. Sentenza depositata il 13/04/2022.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Marchini impugnava la sentenza di condanna confermata in appello per il reato previsto dall'art. 483 cod. pen., commesso il 20/10/2012. Il ricorso ha affrontato questioni relative alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ma la Corte ha rilevato che, indipendentemente da ciò, è intervenuta la prescrizione del reato il 20/04/2020 in assenza di cause di sospensione.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Norma penale che definisce il reato contestato all'imputato. Dalla sentenza emerge che tale articolo è la norma materiale contestata, ma la Corte di legittimità non è entrata nel merito della colpevolezza perché il reato risultava estinto per prescrizione.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Previsione richiamata rispetto all'ipotesi di assoluzione nel merito senza ulteriore esame; la Corte osserva che non sussistono le condizioni per disporre un'assoluzione ai sensi di tale norma, pertanto il processo è stato risolto con la declaratoria di prescrizione.

  • prescrizione del reato

    Principio applicato dalla Corte: il termine di prescrizione è decorso il 20/04/2020 e, non essendovi cause di sospensione, il reato si è estinto; ciò giustifica l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.

Massime di principio

  • Se, al momento della decisione della Corte di legittimità, il reato è estinto per prescrizione la sentenza di merito viene annullata senza rinvio e non si procede all'esame del merito della condanna.
  • La prescrizione va calcolata attentamente tenendo conto di tutte le cause di sospensione o interruzione del termine: l'assenza di tali cause può determinare la sopravvenuta estinzione del reato anche dopo più gradi di giudizio.
  • La rilevazione della prescrizione può essere decisiva anche quando permangono questioni sulla sussistenza dell'elemento soggettivo: la Suprema Corte può non pronunciarsi sul merito se opera la prescrizione.
  • La difesa dovrebbe sollevare e documentare tempestivamente eccezioni sulla prescrizione e segnalare eventuali atti interruttivi o cause di sospensione che impediscano la decorrenza del termine.
  • La distinzione tra assoluzione nel merito (es. ai sensi di art. 129 c.2 c.p.p.) e estinzione per prescrizione è fondamentale: l'una riguarda la decisione sulla colpevolezza, l'altra l'estinzione del reato per intervenuta decadenza del diritto a punire.

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