Cassazione Penale, Sentenza n. 15955/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva respinto la richiesta di sospensione dell'esecuzione in Italia della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Bucarest (18/02/2019). Si denunciava la violazione delle norme sul riconoscimento delle sentenze straniere sostenendo che la sentenza rumena non fosse definitiva perché pendeva un impugnazione in Romania; tale pendenza non era stata eccepita nel procedimento originario (a seguito del mandato di arresto europeo) perché lo Stoica, detenuto in Italia, non aveva potuto provare la circostanza, e la prova sarebbe stata comunque fornita successivamente nella procedura per la sospensione dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse dedotto un travisamento di prova né prodotto documentazione idonea e opponibile agli atti ufficiali romeni (tra cui il mandato di arresto europeo che attestava la definitività della condanna dall'8.02.2019). Pertanto il ricorso non supera la soglia di ammissibilità. In conseguenza è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 20 dicembre 2021.
Norme richiamate
Norma applicata per disporre la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente per la inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Citata per il principio secondo cui, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è possibile irrogare la sanzione prevista (versamento alla Cassa delle ammende).
Norme e principi sul riconoscimento delle sentenze straniere (procedura esecutiva e mandato di arresto europeo)
Interpretazione emergente: il giudice dell'esecuzione può fare affidamento su atti ufficiali dell'autorità giudiziaria straniera (compreso il mandato di arresto europeo) che attestino la definitività della sentenza; la parte che deduce la non definitività ha l'onere di provare tale circostanza con documentazione certa e opponibile; documenti privi di data certa o non confrontati con gli atti ufficiali non sono idonei a impedire l'esecuzione.
Massime di principio
- Il gravame in Cassazione deve essere specifico: i ricorsi generici e meramente ipotetici sono inammissibili.
- Quando si contesta la definitività di una sentenza straniera l'onere della prova ricade sulla parte che afferma la pendenza di impugnazioni; sono necessari documenti ufficiali e datati che contrastino gli atti dell'autorità straniera.
- Il giudice dell'esecuzione può basarsi su atti ufficiali stranieri (incluso il mandato di arresto europeo) che attestino la definitività della condanna; documentazione non ufficiale o senza data certa ha scarso valore probatorio.
- È essenziale sollevare tempestivamente le eccezioni nel giudizio introdotto: non provare un fatto decisivo nel primo procedimento può rendere inefficace una deduzione successiva, salvo produzione di prove incontrovertibili.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o generico in Cassazione sono previste sanzioni sia in termini di spese processuali sia, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di versamenti alla Cassa delle ammende salvo elementi che escludano la colpa.
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