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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15956/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso la misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) vizio di motivazione e violazione delle norme processuali per mancata autonoma valutazione dell'ordinanza cautelare (eccessiva "incorporazione" della richiesta del PM); 2) illegittima contestazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., per assenza di precise indicazioni sui mandanti e per la presunta estraneità di Molinetti a contesti di criminalità organizzata (richiamando gli esiti del procedimento "Malefix"); 3) carenza di gravi indizi in relazione alla riconducibilità dell'imputato al furgone utilizzato per il tentato omicidio e criticità logiche nella ricostruzione temporale; 4) infondatezza delle esigenze cautelari di special-prevenzione alla luce dell'incensuratezza, del lavoro stabile e del comportamento positivo dopo l'esecuzione del titolo custodiale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso solo in relazione all'applicazione dell'aggravante speciale ex art. 416-bis.1 c.p. e, di conseguenza, agli aspetti cautelari connessi (presunzioni di cui all'art. 275, co. 3 c.p.p.), annullando l'ordinanza impugnata limitatamente a tale circostanza e rinviando al Tribunale del riesame per nuovo giudizio su quel punto. Gli altri motivi di ricorso (sull'autonoma valutazione del giudice, sulla sussistenza dei gravi indizi e sulle esigenze cautelari di fatto) sono stati ritenuti infondati e rigettati: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame e il GIP avessero compiuto una motivazione adeguata in ordine ai gravi indizi (soprattutto sulla base delle immagini di videosorveglianza e della contraddittorietà degli alibi) e che l'ordinanza non fosse viziata per mera "incorporazione". Tuttavia la motivazione relativa al collegamento del fatto a dinamiche associative mafiose è stata ritenuta carente quanto a elementi specifici e collegamenti logici rispetto ai vertici e ai mandanti, per cui quella parte è stata annullata con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 c.p.

    La Corte ha ritenuto che la contestazione provvisoria dell'aggravante di natura associativa richieda elementi precisi e specifici che colleghino materialmente il fatto alla 'ndrangheta e ai suoi organi direttivi; le deduzioni del Tribunale del riesame, pur suggestive, si basavano su intuizioni insufficienti a sostenere l'aggravante e pertanto la relativa parte dell'ordinanza è stata annullata.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Rinvio alle presunzioni previste per la misura cautelare: l'eventuale ricaduta dell'aggravante mafiosa rende operativa la doppia presunzione a favore della custodia; la Corte ha disposto che la valutazione delle esigenze cautelari resti condizionata dall'esito del nuovo giudizio sull'aggravante.

  • art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.

    art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    La norma richiede che l'ordinanza cautelare contenga l'esposizione e l'autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari. La Corte ha confermato che l'incorporazione integrale degli atti del PM è ammissibile a condizione che il giudice compia comunque una valutazione autonoma e motivata; nel caso specifico tale requisito è stato ritenuto adempiuto.

  • art. 23, n. 1-ter L. 8-8-95 n. 332

    art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332

    Norma procedurale relativa alla trasmissione di copia della sentenza (formale): la Corte ha disposto l'invio della copia secondo la prescrizione normativa.

Massime di principio

  • Per l'applicazione di un'aggravante di matrice mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.) occorrono elementi specifici e un collegamento logico tra il fatto e la struttura associativa; mere suggestioni o riferimenti generici alla caratura criminale della vittima o a iniziative di familiari non sono sufficienti.
  • La mera "incorporazione" nella motivazione degli atti del pubblico ministero è ammessa, purché il giudice compia comunque una valutazione autonoma e motivata degli indizi e delle esigenze cautelari (art. 292 co. 2 lett. c c.p.).
  • Il giudizio di legittimità sulla misura cautelare in Cassazione è limitato: la Corte verifica la correttezza formale e la congruità logico-argomentativa della motivazione, ma non sostituisce la valutazione del merito sulle fonti probatorie già esaminate dal giudice di merito.
  • Elementi tecnici come immagini di videosorveglianza e corrispondenze di indumenti possono costituire gravi indizi se inseriti in un quadro logico coerente e se gli alibi risultano smentiti; tuttavia l'identità certa degli autori non è sempre richiesta per la misura cautelare, purché sussista un quadro indiziario grave.
  • Contestar l'aggravante mafiosa costituisce una strategia efficace per impugnare le presunzioni cautelari (art. 275 c.p.p.); se l'aggravante viene esclusa o rimessa in esame, il giudizio sulle esigenze cautelari deve essere riconsiderato senza le relative presunzioni.

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