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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23344/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello del 25/06/2020 che confermava e/o riformava le condanne pronunciate in primo grado per furto aggravato, furto in abitazione e ricettazione. Sinopoli (difeso dall'avv. Stefano Perusi) ha dedotto: (i) vizio di motivazione e violazione del principio di correlazione imputazione‑sentenza con riferimento all'aggravante ex art. 61, comma 1, n. 5, c.p. (contestata per il fatto commesso tra le ore 19:30 e le 23:00) perché la Corte d'Appello avrebbe motivato sulla base della zona isolata dell'abitazione e non sul dato temporale; (ii) errata applicazione della recidiva (art. 99 c.p. e art. 47 legge 26/07/1975 n. 354), sostenendo che due precedenti erano estinti per esito positivo dell'affidamento in prova e l'altro era remoto e disomogeneo. Pakalli e Dakoli (difesa dall'avv. Stefania Pattarello) hanno lamentato carenza di motivazione sulle circostanze del reato e sulla commisurazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso di Sinopoli, sul secondo motivo (recidiva), fondato: ha annullato la parte della sentenza di appello relativa alla recidiva e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia per nuovo esame su quel punto. Il resto del ricorso di Sinopoli è stato rigettato (in particolare il motivo sull'aggravante ex art. 61, comma 1, n. 5, è stato dichiarato infondato). I ricorsi di Pakalli Fatjion e Dakoli Lorenc sono stati dichiarati inammissibili; per questi ultimi la Cassazione ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 61, comma 1, n. 5, c.p.

    Aggravante per aver approfittato di circostanze di tempo che ostacolano la pubblica o privata difesa; la Corte ha potuto ritenere la sussistenza dell'aggravante anche valorizzando, oltre al dato temporale inizialmente contestato, un elemento ulteriore (la zona isolata) purché non determini una trasformazione radicale dell'imputazione e non pregiudichi la difesa.

  • art. 99 c.p.

    Regola la recidiva: la sua applicazione richiede una valutazione concreta della riprovevolezza e pericolosità del reo e non un mero computo formale dei precedenti; il giudice deve considerare natura dei reati, distanza temporale, omogeneità, occasionalità delle ricadute e altri parametri individualizzanti.

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354

    Norma richiamata insieme ad art. 99 c.p. in ordine alla valutazione della recidiva; rilevata l'esigenza di un apprezzamento concreto e non formale dei precedenti ai fini della recidiva.

  • art. 521 e art. 522 c.p.p.

    Norme processuali richiamate nel motivo su motivazione e correlazione imputazione‑sentenza; la Corte di Cassazione ha richiamato il principio secondo cui non vi è violazione se l'imputato ha avuto concreta possibilità di difendersi sull'oggetto dell'imputazione.

  • art. 599‑bis c.p.p. (richiamato nel ragionamento)

    Nell'ambito del cosiddetto patteggiamento in appello la cognizione del giudice d'appello è limitata alle questioni non rinunciate dalle parti; ciò comporta limiti alla sindacabilità in Cassazione e alla motivazione richiesta.

  • art. 599, comma 4 c.p.p. (storicamente richiamato)

    Richiamato per il principio giurisprudenziale che il giudice d'appello che accoglie l'accordo limitato dalle parti limita la sua cognizione; giustifica l'inammissibilità dei ricorsi che investono profili su cui è stata rinuncia.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma sul proscioglimento: la Corte ha ritenuto che non sussista un dovere di motivazione circa il mancato proscioglimento in sede di patteggiamento in appello, dato il diverso regime dell'istituto.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in caso di decisione di inammissibilità dei ricorsi; applicata per imporre ai ricorrenti inammissibili la somma di euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. sentenza "Marcianò", Sez. U. n. 5859/2011)

    Principio consolidato che l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, con estinzione degli effetti penali, esclude la possibilità di tener conto delle relative condanne ai fini della recidiva.

Massime di principio

  • Sul tema della recidiva: il giudice deve procedere a una valutazione concreta e individualizzata della reiterazione del reato; non è sufficiente un mero conto formale dei precedenti. Condanne i cui effetti penali si siano estinti (esito positivo dell'affidamento in prova) non possono essere computate ai fini della recidiva.
  • Principio di correlazione imputazione‑sentenza: non costituisce violazione quando la sentenza valorizza elementi aggiuntivi purché non trasformino radicalmente la fattispecie concreta e l'imputato abbia avuto concreta possibilità di difendersi sull'oggetto dell'imputazione.
  • Patteggiamento/accordo in appello: la rinuncia alle impugnazioni limita la cognizione del giudice d'appello e, conseguentemente, la sindacabilità in Cassazione; i ricorsi che investono questioni su cui è stata rinuncia sono spesso inammissibili.
  • Ricorsi per carenza di motivazione dopo patteggiamento in appello: la Corte tende a dichiarare inammissibili i ricorsi che criticano profili di responsabilità e aggravanti su cui le parti avevano rinunziato; resta ammissibile la censura sulla sola commisurazione della pena se effettivamente contestata.
  • Conseguenze processuali dell'inammissibilità: il ricorrente inammissibile può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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