Cassazione Penale, Sentenza n. 33724/2024 del 05/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Venezia che confermava la loro condanna per il delitto di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) in qualità di amministratori della ML Lorenzin srl. Hanno articolato cinque motivi: (1) nullità del decreto che dispone il giudizio per presunta antinomia tra i capi A e B (violazione art. 429 c.p.p.); (2) vizio nella revoca dell'ammissione del testimone della difesa Dabringer (art. 468 e art. 495 c.p.p.), con presunta contraddittorietà della motivazione del Tribunale; (3) violazione del divieto di reformatio in peius per il diverso apprezzamento delle dichiarazioni del teste Scabin tra primo e secondo grado; (4) vizio di motivazione e errata determinazione del valore dell'azienda (quantificazione del danno e del profitto del reato), deducendo che il prezzo pattuito copriva il valore complessivo dell'azienda; (5) vizio sulla componente soggettiva del reato: buona fede fondata sulla perizia Bartoldi che, secondo i ricorrenti, attestava la congruità del prezzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondati o preclusi i motivi: il primo (presunta antinomia) è privo di rilevanza normativa e non ha arrecato pregiudizio difensivo (in primo grado il capo B era stato ritenuto insussistente); il secondo è in parte precluso per mancata eccezione tempestiva in udienza e, nel merito, la revoca del testimone è stata motivata come non decisiva rispetto agli elementi contestati; il terzo è infondato perché l'attendibilità del testimone non costituisce "punto della decisione" soggetto al divieto di reformatio in peius; il quarto e il quinto motivo sono manifestamente infondati: i giudici di merito hanno valutato complessivamente l'operazione (trasferimento dell'intero complesso aziendale a società riconducibili agli imputati a prezzo significativamente inferiore al valore complessivo) e ritenuto provati l'elemento oggettivo e soggettivo del reato. Conseguenze pratiche: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; conferma della condanna per infedeltà patrimoniale; mantenimento della confisca per equivalente per l'importo del profitto del reato (pari a euro 777.253,96) e liquidazione di una provvisionale della stessa somma in favore della parte civile ML Lorenzin srl in liquidazione; condanna solidale dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in euro 6.000,00 per ciascuna parte, oltre accessori.
Norme richiamate
Norma che tutela la società dall'operato degli amministratori in conflitto di interesse; applicata per configurare il delitto di infedeltà patrimoniale quando gli amministratori hanno trasferito l'intero complesso aziendale a società a loro riconducibili a prezzo inferiore al valore reale, cagionando danno alla società.
art. 4 d. lgs. n. 74 del 2000
Riferito nella imputazione originaria (concorso in dichiarazione infedele) ma il reato è stato ritenuto insussistente in sede di primo grado; la Corte di Cassazione non ha riformulato la decisione su questo capo.
Norma relativa alla confisca: il giudice di merito ha revocato la confisca diretta dei beni utilizzati e mantenuto la confisca per equivalente quantificata nel profitto del reato; la Cassazione ha confermato il mantenimento della confisca per equivalente.
art. 429, comma 1 lett. c) e comma 2 cod. proc. pen.
Richiamata dai ricorrenti per sostenere la nullità del decreto che dispone il giudizio per presunta indeterminatezza dell'imputazione; la Corte ha ritenuto la tesi priva di fondamento giuridico e non idonea a determinare nullità.
art. 495, comma 2 cod. proc. pen.
Principio del diritto della parte di difendersi provando e della parità delle armi; la revoca dell'ammissione del testimone configura una nullità intermedia, ma la mancata eccezione in udienza ha determinato la preclusione ex art. 182 c.p.p., con conseguente esclusione della deducibilità in cassazione.
Norma sulle liste testimoniali; richiamata nel contesto della richiesta di assunzione della testimonianza difensiva e della sua revoca.
art. 182, comma 2 cod. proc. pen.
Principio della preclusione delle eccezioni non sollevate tempestivamente in udienza; applicato dalla Corte per escludere la deduzione della nullità connessa alla revoca della testimonianza quando il difensore non ha obiettato in udienza.
Regola dell'effetto devolutivo dell'impugnazione in appello sui "punti della decisione"; la Cassazione ha richiamato la distinzione tra punti della decisione e argomentazioni (l'attendibilità dei testimoni rientra nelle argomentazioni, non nei punti della decisione).
art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen.
Richiamato come parametro di censura per vizio di motivazione nelle impugnazioni per cassazione; la Corte ha valutato l'assenza di vizio motivazionale rilevante nei punti dedotti.
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
art. 111 Cost.; art. 6 CEDU, comma 1 e comma 3 (parità delle armi)
Richiamate a supporto del principio del contraddittorio e della parità delle armi in tema di assunzione della prova; la Corte ha comunque ritenuto che le garanzie non siano state violate in modo tale da giustificare l'annullamento, in considerazione della preclusione procedurale e dell'irrilevanza ai fini decisionali della prova revocata.
Massime di principio
- La nullità del decreto che dispone il giudizio per presunta contraddittorietà logica tra capi di imputazione è difficile da sostenere se la presunta incompatibilità non è prevista come causa di nullità dalla legge e se, in sede di merito, uno dei profili viene dichiarato insussistente senza pregiudizio difensivo.
- La revoca in udienza dell'ammissione di una prova richiesta dalla difesa può produrre una nullità, ma questa può essere inefficace se il difensore non eccepisce tempestivamente (preclusione ex art. 182 c.p.p.); pertanto è essenziale opporre riserva o fare immediata protesta in udienza per preservare il diritto di impugnare in seguito.
- L'attendibilità o meno di singoli testi o argomentazioni logiche non costituisce di per sé un "punto della decisione" soggetto al divieto di reformatio in peius: il giudice d'appello può riconsiderare le argomentazioni e la valutazione delle prove entro i limiti dell'impugnazione.
- Nelle ipotesi di trasferimento di azienda tra società riconducibili agli amministratori, il giudice valuta la sostanza economica dell'operazione (trasferimento del complesso aziendale: beni, clientela, dipendenti, autorizzazioni), non solo il confronto puntuale tra singole voci contabili: la quantificazione del danno/profitto può basarsi sul valore complessivo dell'azienda piuttosto che sul mero prezzo di alcuni cespiti.
- Una perizia interna favorevole alla difesa non esclude automaticamente la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) se la stessa perizia conteneva dati che dimostravano la percezione del valore reale dell'azienda da parte degli amministratori; la buona fede va valutata nel contesto complessivo delle evidenze.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione impedisce, in generale, di far valere la prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza impugnata: chiara ragione per sollevare tempestivamente questioni di prescrizione nei gradi utili.
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