Cassazione Penale, Sentenza n. 33694/2024 del 05/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva: riconosciuto Antonio Balsamo e Ivan Ventura responsabili di reati in materia di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990, comma 5) per detenzione e cessione di cocaina; riqualificato e condannato Christian Serra per violazione dell'art. 73, comma 1. Balsamo denunciava vizi di motivazione, travisamento delle prove, violazione dell'onere della prova (art. 192 c.p.p.), illegittima derubricazione del fatto senza quantificazione della droga e mancata prevalenza delle attenuanti. Ventura contestava il riconoscimento della recidiva e la motivazione circa l'inammissibilità di deduzioni difensive (menzionando anche possibile questione di costituzionalità dell'art. 69 c.p.), l'affidabilità del teste Caposeno e il mancato riconoscimento delle attenuanti per cooperazione probatoria. Serra deduceva che la richiesta assolutoria del Procuratore Generale equivaleva a rinuncia all'impugnazione, contestava l'attribuzione di una utenza telefonica a suo carico e lamentava contraddizioni nella motivazione e discrepanze tra motivazione e dispositivo sulla misura della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili manifestamente infondati i ricorsi di Antonio Balsamo e Ivan Ventura e li ha condannati alle spese e a sanzioni pecuniarie. Quanto a Christian Serra, il ricorso è stato parzialmente accolto: la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena per un errore materiale nel dispositivo e ha rideterminato la pena a 1 anno e 6 mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa; per il resto il ricorso di Serra è stato rigettato. Non è stata censurata la fondatezza delle valutazioni di merito operate dai giudici di merito in relazione alla responsabilità penale dei ricorrenti (salvo la correzione del vizio formale sulla misura della pena di Serra).
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 1
art. 73, comma 1, DPR 309/1990
Norma richiamata per la qualificazione del reato di Serra (detenzione e cessione di ingente quantitativo); la Corte territoriale ha valutato la fattispecie e la qualificazione in base alle risultanze probatorie.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, DPR 309/1990
Applicata dalla Corte d'appello per reati in cui la quantità di droga non era quantificabile con esattezza: la derubricazione ex comma 5 è ammessa quando non è possibile la precisa quantificazione e i giudici di merito l'hanno utilizzata per Balsamo e Ventura.
Codice di procedura penale - art. 192
Il ricorso ha lamentato violazione di art. 192 (onere della prova/intercettazioni), ma la Cassazione ha ricordato che la sola deduzione della violazione formale non è sufficiente in cassazione se non collegata a mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e).
Codice di procedura penale - art. 606
Richiamato per i limiti di ammissibilità del motivo di ricorso in cassazione e per indicare che alcune violazioni formali sono rilevanti solo se incidono sulla motivazione (lett. e) o sono sanzionate da nullità/inutilizzabilità ecc.).
Norma sulla recidiva; la Corte ha ritenuto che il riconoscimento della recidiva fosse motivato correttamente e non ha accolto la questione di costituzionalità prospettata dal ricorrente.
Norma riguardante le attenuanti generiche; discussa nel ricorso di Ventura in relazione al riconoscimento delle attenuanti per cooperazione probatoria, la Corte ha osservato che le attenuanti sono state riconosciute ma stimate equivalenti alla recidiva.
Codice di procedura penale - art. 620, lett. l)
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
Richiamato come base normativa per la rettifica di un errore materiale/discrepanza tra motivazione e dispositivo (correzione della misura della pena).
Codice di procedura penale - art. 589
Citato nel ricorso di Serra in relazione alla presunta rinuncia del Procuratore Generale; la Corte ha escluso che la richiesta liberatoria del PG equivalga a rinuncia all'impugnazione.
Codice di procedura penale - art. 616
Richiamato in relazione alla possibile declaratoria di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte non ha ravvisato tale assenza di colpa.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e valorizzare quali atti processuali sarebbero stati travisati: deduzioni generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- La violazione di norme processuali (es. art. 192 c.p.p.) è rilevante in cassazione solo se collegata a mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e).
- La richiesta di assoluzione del Procuratore Generale in sede di impugnazione non equivale automaticamente a rinuncia all'impugnazione; non è di per sé motivo di annullamento.
- Se vi è discrepanza tra motivazione e dispositivo (es. errore materiale sulla misura della pena), la Corte di cassazione può correggere l'errore e rideterminare la pena.
- Il riconoscimento della recidiva e la valutazione delle attenuanti devono essere adeguatamente motivate: la semplice asserzione è insufficiente, ma la Corte di legittimità sindaca la congruità e logicità della motivazione, non i meri apprezzamenti di fatto.
- La mancanza di quantificazione precisa dello stupefacente non impedisce necessariamente la configurazione del reato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990: la qualificazione dipende dalla valutazione complessiva degli elementi indiziari.
- In processi plurisoggettivi è normale che giudizi diversi producano esiti differenti per i coimputati: una sentenza assolutoria per uno non rende automaticamente illegittima la condanna per un altro.
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