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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33696/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta (23/10/2023) che aveva confermato la responsabilità penale pronunciata dal GUP: censurano la sussistenza del reato di associazione finalizzata allo spaccio (art. 74 DPR 309/1990), chiedono la riclassificazione nella fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5 e art. 74, comma 6 DPR 309/1990), lamentano nullità o carenza motivazionale (in particolare per Ruggieri), contestano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., e, per alcuni, contestano la qualificazione dei fatti come concorso in corruzione. I ricorrenti sostengono altresì che la condotta era episodica, con quantità modeste di stupefacente e che la sola parentela non prova l'affectio societatis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha rigettati. Ha ritenuto manifestamente infondate o non specifiche le doglianze relative alla configurabilità dell'associazione finalizzata al narcotraffico, alla riconduzione alla fattispecie di lieve entità e al riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata sui requisiti dell'associazione (patto associativo tra almeno tre persone, disponibilità stabile di risorse, messa a disposizione stabile dei singoli) e ha confermato che la prova risultante da intercettazioni e servizi di osservazione dimostra la sistematicità e la ripartizione di ruoli (approvvigionamento, confezionamento, consegna al poliziotto corrotto, introduzione in carcere). Ha inoltre precisato che l'introduzione di stupefacente in carcere mediante corruzione e la pluralità di cessioni e tipologie di sostanze escludono la qualificazione come fatto di lieve entità. I motivi relativi alla interpretazione delle intercettazioni e alla valutazione delle prove sono stati ritenuti questioni di fatto rimesse al giudice di merito e non sindacabili in questa sede. Esito pratico: conferma della condanna/decisione di merito; ricorsi respinti (inammissibili).

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990 (Testo Unico stupefacenti), art. 74

    Articolo relativo all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto applicabile la figura associativa sulla base della prova di un patto stabile, ripartizione di ruoli e modalita' operative finalizzate all'introduzione e cessione di stupefacenti in carcere

  • D.P.R. 309/1990 (Testo Unico stupefacenti), art. 73

    art. 73, comma 5 e comma 1 (richiamati art. 73, comma 5 e valutazioni sulla lieve entita')

    Articolo sulle condotte di illecita detenzione e cessione; la Corte ricorda che la lieve entità (comma 5) richiede complessiva minima offensività valutata su quantità, qualità e modalità operative; nel caso concreto la pluralità di cessioni, la varietà di sostanze e l'introduzione in carcere escludono la lieve entità

  • Codice di procedura penale

    artt. 329, 320, 321, 391-ter (capi contestati come reati 'fine')

    Norme richiamate nel capo d'imputazione per delitti connessi alle cessioni e ad altri comportamenti; la Corte ha valutato le prove relative a tali capi come coerenti con la ricostruzione dell'associazione

  • Codice Penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: i ricorrenti hanno invocato la sua applicazione, ma la Corte ha ritenuto che la gravità e l'assetto organizzativo escludessero la sussistenza dei presupposti

  • Codice Penale, art. 62-bis

    art. 62-bis c.p. (richiamato nella giurisprudenza sul diniego delle attenuanti generiche)

    La riforma richiede elementi positivi per concedere le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto assenti tali elementi e quindi motivato correttamente il diniego

  • Corte Costituzionale, sent. n. 40/2019

    Decisione citata dalla Corte di legittimità nella valutazione della disciplina sanzionatoria dell'art. 73 e della nozione di lieve entità; evidenzia la necessità di valutare la minima offensività nel suo complesso

  • Cassazione – giurisprudenza consolidata (esempi: Sez. U, Valastro 34475/2011; Sez. U, Murolo 51063/2018)

    citazioni giurisprudenziali richiamate nella motivazione

    La Corte ha applicato i principi giurisprudenziali reiterati sulla configurabilità dell'associazione, sui criteri per riconoscere la lieve entità e sul limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie e sulle intercettazioni

Massime di principio

  • Per configurare l'associazione finalizzata al narcotraffico non è necessaria una struttura gerarchica complessa: basta il patto tra almeno tre persone, la stabilità delle risorse/attività e la disponibilità stabile dei singoli al programma criminoso (anche breve periodo può essere sufficiente se emergono facta concludentia).
  • La riconduzione alla fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5) richiede una valutazione complessiva della minima offensività: non conta solo la quantità singola, ma la complessiva capacità di offesa, la rete organizzativa e le modalità operative; modalità insidiose (es. introduzione in carcere via corruzione) o pluralità di cessioni/tipologie di stupefacente escludono la lieve entità.
  • La mancata esistenza di una cassa comune non esclude l'associazione: non è elemento imprescindibile. Al contrario, la ripetizione di acquisti/cessioni, la ripartizione di compiti e il ricorso a mezzi per eludere controlli sono indici forti di stabilità associativa.
  • Le valutazioni sul valore probatorio delle intercettazioni e delle osservazioni e l'interpretazione del linguaggio criptico sono questioni di fatto rimesse al giudice di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione, salvo vizi di diritto o contraddizioni motivazionali evidenti.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimo quando mancano elementi positivi concretamente valutabili: lo stato di incensuratezza da solo non è più sufficiente dopo la modifica dell'art. 62-bis.
  • Motivi di cassazione che riproducono in termini generici le stesse censure già esaminate in sede di merito sono spesso dichiarati inammissibili per aspecificità; per ottenere il riesame è necessario proporre censure specifiche e non puramente riformulative.

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