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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33699/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 545-bis c.p.p. e 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, lamentando che la Corte di appello non lo avesse interpellato circa la possibilità di sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva (es. lavoro di pubblica utilità o detenzione domiciliare) e che mancasse motivazione in ordine a tale questione; la difesa aveva dato, in subordine e per iscritto, consenso alla sostituzione della pena.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che l'omessa formulazione dell'avviso ex art. 545-bis, comma 1, c.p.p., non comporti automaticamente la nullità della sentenza quando il giudice abbia implicitamente o esplicitamente valutato l'insussistenza dei presupposti per le sanzioni sostitutive. La Corte ha rilevato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato la decisione richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. (assenza di elementi positivi per le attenuanti generiche, gravità della condotta, pericolosità sociale e precedenti in giudicato) e ha confermato che la discrezionalità del giudice è esercitata entro quei criteri. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    L'omessa esternazione, immediatamente dopo il dispositivo, dell'avviso previsto non determina automaticamente nullità della sentenza se il giudice ha comunque svolto una valutazione - implicita o esplicita - sull'insussistenza dei presupposti per la misura sostitutiva.

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Richiamata nella censura come normativa modificativa della disciplina sulle sanzioni sostitutive; la Corte indica che le modifiche non eliminano il potere discrezionale del giudice nell'applicazione delle misure sostitutive.

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Norma relativa alle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi; citata quale possibile base di sostituzione (lavoro di pubblica utilità etc.), ma la sua applicazione resta subordinata alla valutazione dei presupposti da parte del giudice.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Richiamato nell'ambito delle ipotesi di misure sostitutive indicate dalla difesa; la Corte non ritiene che la mera richiesta scritta della difesa imponga automaticamente l'applicazione della misura.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena e delle attenuanti generiche: la Corte d'appello ha motivato la scelta non concedendo attenuanti generiche e valutando gravità della condotta, pericolosità sociale e precedenti, convincendo la Cassazione sulla correttezza del giudizio discrezionale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Cassazione per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • L'omessa proposta formale della sanzione sostitutiva da parte del giudice non comporta automaticamente nullità della sentenza se emerge che il giudice ha comunque valutato e ritenuto non sussistenti i presupposti per la misura.
  • Il giudice ha un potere discrezionale nell'applicare sanzioni sostitutive di pene brevi e deve esercitarlo valutando i criteri dell'art. 133 c.p.; se tale valutazione è adeguatamente motivata, difficilmente è sindacabile in sede di legittimità.
  • Il consenso scritto della difesa alla sostituzione della pena non vincola il giudice quando, sulla base degli elementi del caso (gravità della condotta, pericolosità sociale, precedenti, mancanza di elementi positivi), ritiene che i presupposti per la misura non ricorrano.
  • Per evitare rischi procedurali, il difensore dovrebbe chiedere esplicitamente in udienza, oltre che per iscritto, la misura sostitutiva e chiedere che il giudice motivi espressamente il diniego in relazione ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; una motivazione formale riduce la probabilità di doglianze in cassazione.
  • Gli arresti della Cassazione indicano che, in simili controversie, il punto decisivo è l'adeguatezza e la concretezza della motivazione dell'organo giudicante circa l'insussistenza dei requisiti per la sostituzione.

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