Cassazione Penale, Sentenza n. 33697/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la condanna in secondo grado per omicidio colposo: il ricorrente deduceva, fra l'altro, violazione di norme processuali e vizio di motivazione per non aver rinnovato l'istruttoria dibattimentale (art. 603 c.p.p., comma 3-bis) nonostante la Corte d'appello avesse dato diversa valutazione a prove dichiarative decisive assunte in primo grado (testimonianze e consulenze tecniche), nonché errori nella valutazione del nesso di causalità (richiamo agli artt. 40, 41 comma 2 e 43 c.p.) in relazione a dinamica dell'incidente, uso delle cinture, distanza di sicurezza e prevedibilità della condotta della vittima; il ricorso chiedeva annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la Corte d'appello, riformando l'assoluzione di primo grado basata su prove dichiarative, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'istruttoria orale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. (comprendendo in tale obbligo anche l'esame dei consulenti tecnici). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio. La decisione di merito sul punto di responsabilità non è stata pronunciata in via definitiva dalla Cassazione, essendo disposta la rescissione per vizio procedurale.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
obbligo per il giudice d'appello di rinnovare l'istruttoria orale quando la riforma dell'assoluzione si fonda su diversa valutazione della prova dichiarativa; comprende anche le deposizioni rese da periti/consulenti e si applica anche se il primo grado è stato celebrato con rito abbreviato
Convenzione europea per i diritti dell'uomo, art. 6, par. 3, lett. d)
principio che tutela il diritto dell'imputato ad esaminare i testimoni a carico e che la Corte di Cassazione utilizza come parametro interpretativo per garantire immediatezza e contraddittorio in sede di rinnovazione dell'istruttoria
Legge n. 103/2017
normativa che ha introdotto il comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p., rafforzando l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in appello quando sono in discussione valutazioni della prova dichiarativa
art. 40, art. 41 comma 2 e art. 43 cod. pen.
richiamate in relazione alla disciplina del nesso di causalità e alla possibilità di interruzione del nesso causale per fatto sopravvenuto; la Corte ha rilevato che, prima di decidere su questioni di prevedibilità e concorso di colpa, occorreva rinnovare le prove dichiarative decisive
Massime di principio
- Se in appello si intende riformare un'assoluzione basata su prove dichiarative, il giudice d'appello è obbligato a rinnovare l'istruttoria orale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.; la mancata rinnovazione determina annullamento per vizio procedurale.
- La nozione di prova dichiarativa comprende anche le deposizioni rese in udienza dai consulenti tecnici e periti: la loro rinnovazione orale può essere essenziale quando da esse dipende l'esito del giudizio.
- L'obbligo di rinnovazione opera anche quando l'appello è proposto dal Pubblico Ministero e anche se il primo grado è stato celebrato con rito abbreviato.
- In reati stradali con dinamiche complesse (più urti, dubbi sull'uso delle cinture, sequenza degli eventi) il giudice deve assicurare il pieno esame contraddittorio delle prove tecniche per valutare causalità, prevedibilità e concorso di colpa.
- Sul piano probatorio penale il passaggio da assoluzione a condanna richiede non solo diversa valutazione ma anche una motivazione rafforzata supportata dalla rinnovata istruttoria orale; in sua assenza la decisione è vulnerabile in cassazione.
- Per la difesa: in presenza di appello del P.M. che contesta valutazioni di testimonianze o consulenze del dibattimento chiedere espressamente la rinnovazione dell'istruttoria o sollevare il vizio di violazione dell'art. 603, comma 3-bis; per il P.M.: prevedere nel mezzo di impugnazione la disponibilità a riesaminare testimoni e consulenti in sede di appello.
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