Cassazione Penale, Sentenza n. 33701/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, in appello, della condanna per concorso nella detenzione a fini di spaccio di 243 g lordi di marijuana (art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 5). Bruno Giove censura il diniego della sospensione condizionale della pena (artt. 164 e 133 cod. pen.), ritenendo che le precedenti sospensioni non impediscano la concessione del beneficio. Malagrinò e Aquino deducono (i) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990 in relazione al rinvio all'art. 112 cod. pen.; (ii) mancata valutazione favorevole dell'art. 131-bis cod. pen. (tenuità/causa di non punibilità) alla luce di elementi quali esiguità quantità, basso principio attivo, condotta occasionale, incensuratezza e status di consumatori. Congiu deduce vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo di essere stato mero spettatore e non partecipante materiale alla suddivisione e al confezionamento delle dosi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati (e in deroga, inammissibili), confermando la ricostruzione e la motivazione dei giudici di merito. In particolare: (1) ha confermato che la sospensione condizionale non può essere concessa più di due volte (artt. 164 e 168 cod. pen.), escludendo la fondatezza del motivo di Giove; (2) ha condiviso l'interpretazione giurisprudenziale prevalente secondo cui l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990 opera con un rinvio dinamico alle ipotesi dell'art. 112 cod. pen., contrastando l'argomentazione difensiva di Malagrinò; (3) ha ritenuto corretta la motivazione di merito che ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis, avendo i giudici valorizzato la "professionalità" della condotta, la non esiguità delle dosi ricavabili e il concreto pericolo per il bene giuridico protetto; (4) ha respinto il motivo di Congiu sul ruolo di mero spettatore, ritenendo congrua la valutazione del merito che ha dato rilievo alla condotta materiale e alla presenza corroborante; infine, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria per l'inammissibilità dei ricorsi.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Il fatto è stato qualificato come detenzione ai fini di cessione commessa ex comma 5; norma applicata per la qualificazione del reato contro gli stupefacenti
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80
L'aggravante prevista opera con un rinvio dinamico alle ipotesi dell'art. 112 cod. pen.; pertanto si estende anche alle ipotesi introdotte successivamente (es. avvalersi di minorenni/partecipazione)
Codice penale, art. 112
Richiamato dall'art. 80 d.P.R. 309/1990: la Corte riconosce che il rinvio va interpretato in senso dinamico, includendo le fattispecie successive all'origine normativa
Codice penale, art. 131-bis
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va valutata con riferimento ai criteri di cui all'art. 133; tuttavia i giudici possono motivare l'esclusione valorizzando gli elementi ritenuti decisivi (es. professionalità, quantità/dosaggi, pericolo per il bene giuridico)
Codice penale, artt. 164 e 168
La sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi ne abbia già beneficiato due volte; impedisce dunque la concessione in capo a chi abbia già due precedenti sospensioni
Codice penale, art. 133
Criteri da considerare per la valutazione della gravità della condotta e per la determinazione della pena o per la tenuità; ai fini di art. 131-bis il giudice può indicare i criteri ritenuti rilevanti
Codice di procedura penale, art. 616
Riferimento alla possibile declaratoria di inammissibilità e alla valutazione sull'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (la Corte non ha ravvisato assenza di colpa)
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena è preclusa a chi ha già beneficiato del beneficio per due precedenti condanne: in casi analoghi verificare il casellario giudiziale prima di chiederla
- L'aggravante relativa all'uso di minorenni o alla partecipazione di minori, richiamata da norme sugli stupefacenti, va interpretata dinamicamente alla luce degli sviluppi normativi successivi al testo originario: può riguardare anche l'"avvalersi" o la "partecipazione" con minorenni
- L'art. 131-bis (tenuità) non richiede una disamina analitica di ogni singolo fattore previsto dall'art. 133: è sufficiente che il giudice indichi e motivi i criteri ritenuti decisivi; perciò, anche con elementi che favoriscono la non punibilità, il giudice può escluderla se ritiene prevalenti indici di pericolosità o professionalità
- In contestazioni di concorso per detenzione e frazionamento di stupefacenti, la mera presenza non è automaticamente innocua: atti preparatori, armeggiare con involucri o strumenti (bilancino) e la contestualizzazione dei comportamenti possono giustificare l'attribuzione di partecipazione
- In sede di Cassazione non è consentita la rinnovata valutazione libera del fatto: i motivi che puntano a una diversa ricostruzione dei fatti difficilmente avranno successo salvo che si dimostri un travisamento specifico o l'introduzione di elementi non considerati per la prima volta in appello
- I ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie; è dunque importante valutare la fondatezza attuale del motivo alla luce della giurisprudenza consolidata prima di proporre ricorso
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