Cassazione Penale, Sentenza n. 28491/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato sottoposto a custodia cautelare per partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nei cui confronti la sentenza di condanna era stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione limitatamente al ruolo apicale/promotore-organizzatore contestato ex art. 74, comma 1, d.P.R. 309/1990, mentre era rimasta ferma l'affermazione della sussistenza del sodalizio e della partecipazione dell'imputato. Il Tribunale di Torino, in sede di riesame/appello cautelare, aveva respinto la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini, ritenendo applicabile l'art. 303, comma 4, c.p.p. sulla base di una forma di "doppia conforme" (o giudicato progressivo) quanto alla responsabilità per la partecipazione associativa. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione degli artt. 303, comma 1, lett. c e d, comma 4, e 304, comma 6, c.p.p., oltre che degli artt. 3, 13 e 117 Cost. e dell'art. 5 CEDU, sostenendo che la disciplina più grave del comma 4 presuppone una condanna eseguibile e quindi una pena determinata e definitiva; nel caso di specie, essendo stato annullato con rinvio il capo relativo al ruolo apicale, la pena non sarebbe ancora stabilizzabile e dovrebbe applicarsi solo la disciplina dei termini di fase. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che l'ordinanza avrebbe violato il principio di proporzionalità della custodia cautelare e che l'annullamento con rinvio avrebbe fatto regredire il processo, con conseguente applicazione della sola durata massima della fase di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi difensiva secondo cui l'art. 303, comma 4, c.p.p. presupporrebbe necessariamente una pena eseguibile e un giudicato esecutivo completo: la ratio della disposizione è quella di consentire un maggior sacrificio della libertà personale quando vi siano due conformi pronunce di condanna, anche se la sentenza di legittimità abbia annullato solo una parte della decisione limitatamente al ruolo apicale dell'imputato. Secondo la Corte, in presenza di un annullamento con rinvio circoscritto a un aspetto autonomo della contestazione, mentre restano fermi l'accertamento della sussistenza del sodalizio e della partecipazione dell'imputato, si forma un giudicato progressivo che giustifica l'applicazione dei limiti massimi di durata di cui all'art. 303, comma 4, c.p.p. e dell'art. 304, comma 6, c.p.p., con conseguente permanenza della custodia fino al termine di sei anni indicato per il caso concreto. La Corte ha anche osservato che la deduzione della violazione di norme costituzionali e convenzionali è inammissibile se non veicolata come questione di legittimità costituzionale della norma applicata. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 74, comma 1, d.P.R. 309/1990
individua la fattispecie autonoma contestata al ricorrente, relativa al ruolo apicale nell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; l'annullamento con rinvio ha riguardato solo questo profilo.
art. 303, comma 1, lett. c c.p.p.
richiamato dalla difesa per sostenere l'applicazione dei termini di fase dopo l'annullamento con rinvio.
art. 303, comma 1, lett. d c.p.p.
costituisce, secondo la difesa, la disciplina generale dei termini di durata nella fase di appello; per la Corte resta assorbita dalla disciplina speciale del comma 4 in presenza di doppia conforme.
norma che prevede termini più lunghi di durata massima della custodia cautelare in presenza di due conformi pronunce di condanna; trova applicazione anche quando l'annullamento con rinvio riguardi solo un profilo autonomo della responsabilità, se permane la doppia conforme sul resto dell'affermazione di colpevolezza.
richiamato nel ricorso e nel dispositivo quale disposizione correlata al computo e ai limiti della custodia cautelare.
art. 3 Cost.
invocato dalla difesa come parametro di ragionevolezza; la Corte non ne esamina il merito perché la relativa censura è proposta in modo non idoneo nel ricorso per cassazione.
art. 13 Cost.
richiamato dalla difesa per lamentare una protrazione illegittima della libertà personale; la Corte rileva l'inammissibilità della deduzione diretta di violazione costituzionale non mediata da questione di legittimità costituzionale.
art. 117 Cost.
richiamato in relazione al parametro convenzionale; anche qui la Corte non accoglie la doglianza per il profilo processuale prospettato.
art. 5 CEDU
invocato a sostegno della censura sulla durata della custodia; la Corte ne esclude la deducibilità diretta come motivo di ricorso per cassazione, se non quale presupposto di una questione di legittimità costituzionale.
richiamato per affermare che la violazione di Costituzione o CEDU non integra, di per sé, un autonomo motivo di ricorso per cassazione nei termini prospettati.
utilizzato dalla Corte per descrivere il giudicato progressivo e l'autonomia delle statuizioni non più suscettibili di riesame.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria.
Massime di principio
- In tema di custodia cautelare, la disciplina più favorevole al termine di fase non si applica quando, pur essendo intervenuto un annullamento con rinvio su un profilo autonomo della contestazione, restano ferme due conformi pronunce di merito sull'accertamento della sussistenza del reato e della partecipazione dell'imputato: in tal caso opera la regola speciale dei termini massimi previsti per la doppia conforme.
- La "doppia conforme" rilevante ai fini dell'art. 303, comma 4, c.p.p. non richiede che l'intera sentenza sia definitivamente eseguibile in ogni suo effetto, ma che vi sia una conforme affermazione di responsabilità sulle statuizioni non travolte dall'annullamento.
- Il giudicato progressivo può formarsi anche in procedimenti relativi a un solo reato e un solo imputato, quando alcune statuizioni abbiano autonomia giuridico-concettuale e non siano più rimesse in discussione dal giudizio di rinvio.
- L'annullamento con rinvio limitato a un aspetto della qualificazione o del ruolo dell'imputato non fa venir meno, di per sé, l'applicazione dei termini più lunghi di custodia cautelare se permane la conferma di merito sull'an debeatur della responsabilità.
- Le censure di violazione di norme costituzionali o convenzionali non sono autonomamente deducibili in cassazione se non vengono prospettate nei limiti e nelle forme della questione di legittimità costituzionale della norma applicata.
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