Cassazione Civile, Ordinanza n. 05205/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico del 1990 per la realizzazione di alloggi nel villaggio Bordonaro di Messina. L’appaltatore aveva agito per il pagamento di alcune riserve; il credito era stato riconosciuto in appello, ma in misura ridotta. Nel prosieguo era intervenuta una cessionaria della quota di credito spettante a una società del raggruppamento appaltatore e, a seguito di una precedente ordinanza di cassazione, il giudizio era stato riassunto davanti alla Corte d’appello. Dopo il decesso della riassumente, il processo era proseguito dagli eredi. La Corte d’appello, in sede di rinvio, aveva escluso l’estinzione del giudizio, ritenuto che i figli fossero eredi istituiti per il credito litigioso, e respinto l’eccezione di compensazione sollevata dall’ente committente. Con il ricorso per cassazione l’ente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e omessa integrazione del litisconsorzio necessario, assumendo che dovesse partecipare anche il coniuge della de cuius; 2) omesso esame e violazione di norme in tema di giudicato e compensazione, sostenendo che il proprio controcredito fosse certo e giudicato, e quindi idoneo a compensare il credito azionato dagli eredi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione del coniuge era stata prospettata in modo diverso e comunque, anche a voler ravvisare una comunione ereditaria, ciascun partecipante alla comunione può agire per l’intero credito comune o per la quota, senza necessità di integrare il contraddittorio verso tutti gli altri coeredi; peraltro il debitore avrebbe potuto chiedere lui l’intervento degli altri coeredi, facoltà non esercitata. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché nel giudizio di rinvio non poteva essere sollevata per la prima volta l’eccezione di compensazione; inoltre il ricorso non era autosufficiente e non dimostrava in modo adeguato la certezza, liquidità ed esigibilità del controcredito né la sua riferibilità ai crediti azionati. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore degli eredi resistenti e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato solo per la procura speciale e la rappresentanza processuale
invocato dal ricorrente per sostenere la necessità del litisconsorzio, ma ritenuto non violato
art. 307, quarto comma, c.p.c.
l’eccezione di estinzione era tardiva se proposta solo in comparsa conclusionale nel giudizio di rinvio
disciplina del giudizio di rinvio, qualificato come giudizio a cognizione chiusa
la disposizione è richiamata per affermare che il testamento attribuiva il credito ai figli come istituzione ereditaria
l’attribuzione del credito ai figli integra una divisione parziale inter liberos
invocato in relazione al giudicato del controcredito asserito
richiamato per la compensazione, che richiede crediti omogenei, liquidi ed esigibili
invocato insieme alle censure sulla compensazione e sull’omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
dedotto per nullità della sentenza per violazione del contraddittorio
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatto decisivo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per violazione/falsa applicazione di norme in tema di compensazione e giudicato
richiamato per la trattazione in adunanza camerale
richiamato per memorie e requisitoria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio a cognizione chiusa non possono essere introdotte per la prima volta eccezioni nuove, come quella di compensazione, se non già ritualmente formulate nella fase processuale consentita.
- Quando si discute di credito ereditario, ciascun coerede può agire anche singolarmente per far valere l’intero credito comune o la propria quota, senza che ciò imponga automaticamente l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi.
- Il litisconsorzio necessario non sussiste per il solo fatto che esistano più coeredi titolari di un credito ereditario; il debitore convenuto può, se ne ha interesse, chiedere l’intervento degli altri coeredi, ma non può limitarsi a denunciare la mancata loro partecipazione se non ha esercitato tale facoltà.
- La compensazione richiede che il controcredito sia provato in modo rigoroso e presenti i requisiti di omogeneità, liquidità ed esigibilità; in cassazione, inoltre, la censura deve essere autosufficiente quanto a fatti, tempi e sedi processuali di allegazione.
- In presenza di una disposizione testamentaria che attribuisca un credito specifico ai figli, il giudice può qualificare l’attribuzione come istituzione ereditaria o come divisione parziale inter liberos, con conseguenze sulla legittimazione processuale dei successori.
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