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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24848/2026 del 29/08/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrice)

La controversia

Nel rapporto di lavoro intercorso dal 1° aprile 2000 al 6 ottobre 2021, la lavoratrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 24.345,25 a titolo di competenze di fine rapporto e TFR. Il datore di lavoro aveva proposto opposizione, sostenendo che la dipendente avesse percepito, senza valido titolo, somme per superminimo e premi aziendali, e chiedendone la restituzione ex artt. 2033 e 2041 c.c. per complessivi euro 122.938,27. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la domanda riconvenzionale, attribuendo ai cedolini paga valore probatorio della spettanza delle somme erogate e ritenendo non dimostrata l’indebita percezione. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, dichiarando inammissibili alcune censure per difetto di specificità ai sensi dell’art. 434 c.p.c. e ritenendo infondate le ulteriori doglianze. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi, deducendo: violazione degli artt. 2697 e 2723 c.c. quanto alla ripartizione dell’onere della prova; omesso esame dei cedolini relativi al periodo aprile 2000-dicembre 2001; omesso esame e mancata valorizzazione del contenuto di una registrazione audio, asseritamente indicativa del fatto che la lavoratrice avesse richiesto soltanto un aumento di 100 euro netti; nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia; violazione dell’art. 116 c.p.c.; omesso esame della percezione del superminimo per un periodo significativo; travisamento della documentazione retributiva e del raffronto con altra lavoratrice; violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte d’appello qualificato come domanda nuova la questione dell’assorbimento del superminimo in caso di progressione professionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili tutti i motivi fondati sull’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., poiché le sentenze di primo e secondo grado erano conformi e il ricorrente non aveva indicato ragioni di fatto differenti poste a fondamento delle due decisioni, né aveva dimostrato il superamento della preclusione derivante dalla doppia conforme. Ha inoltre rilevato l’inammissibilità degli altri motivi, in quanto, pur prospettando formalmente violazioni di legge, miravano a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare del valore delle dichiarazioni contenute nella registrazione audio e della portata probatoria dei cedolini paga; tale valutazione appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità come violazione di legge. L’ottavo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la domanda di riassorbimento del superminimo, collegata all’eventuale superiore inquadramento della dipendente, era nuova e diversa rispetto alla domanda di ripetizione dell’indebito fondata sull’asserita erogazione di retribuzione eccedente il minimo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato quale fondamento della domanda di ripetizione dell’indebito proposta dal datore di lavoro per ottenere la restituzione delle somme asseritamente corrisposte senza titolo.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato in via alternativa quale fondamento della domanda di arricchimento senza causa relativa alle somme percepite dalla lavoratrice.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla ripartizione dell’onere della prova; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta, in concreto, a sollecitare una diversa valutazione delle prove.

  • art. 2723 c.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme all’art. 2697 c.c.; la Corte non ha accolto la doglianza, ritenendola attinente alla valutazione concreta delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove e il mancato riconoscimento di efficacia confessoria alla registrazione audio; la censura è stata ricondotta a un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare omessa pronuncia; la relativa censura non ha condotto alla cassazione della sentenza.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per denunciare motivazione apparente; la doglianza è stata disattesa nel contesto del rigetto del ricorso.

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come domanda nuova della pretesa di riassorbimento del superminimo, distinta dalla domanda originaria di ripetizione dell’indebito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge richiede un’erronea ricognizione della fattispecie astratta e un problema interpretativo della norma; non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    I motivi di omesso esame sono stati dichiarati inammissibili in presenza di doppia conforme, non essendo state indicate e dimostrate differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Richiamato per la preclusione al ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. in caso di conformità tra la decisione di primo grado e quella d’appello, salvo dimostrazione della diversità delle rispettive ragioni di fatto.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte d’appello per dichiarare inammissibili alcune censure formulate senza la necessaria specificità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato quanto al termine assegnato dal Collegio per il deposito della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • In presenza di una decisione d’appello conforme a quella di primo grado quanto alle ragioni di fatto, il motivo di ricorso per cassazione fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni e non dimostra che esse siano differenti.
  • La violazione o falsa applicazione di legge denunciabile in cassazione riguarda l’erronea ricognizione della fattispecie astratta e implica un problema interpretativo della norma; la contestazione della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove attiene invece al giudizio di merito e non può essere veicolata mediante una formale denuncia di violazione di legge.
  • La valutazione del contenuto probatorio dei cedolini paga, delle dichiarazioni delle parti e delle registrazioni audio costituisce apprezzamento delle risultanze istruttorie riservato al giudice di merito, salvo i limiti propri dei vizi deducibili in cassazione non ricorrenti nel caso deciso.
  • La domanda di ripetizione di indebito relativa a somme retributive asseritamente corrisposte senza titolo è distinta dalla domanda di riassorbimento del superminimo conseguente a un eventuale superiore inquadramento; quest’ultima costituisce domanda nuova se introdotta per la prima volta in appello.
  • Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella motivatamente compiuta dai giudici di merito, quando le censure mirano soltanto a una diversa ricostruzione delle circostanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causa

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