Cassazione Civile, Ordinanza n. 24904/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda speciale)
La controversia
Il lavoratore aveva prestato attività, con contratto a tempo indeterminato part-time e qualifica di autista, alle dipendenze di una cooperativa sociale affidataria di servizi sociali comunali. A seguito della decisione del Comune di internalizzare i servizi mediante la costituzione di un’azienda speciale, era stato previsto il transito del personale delle cooperative appaltatrici in possesso di determinati requisiti, con priorità per i lavoratori rientranti nell’art. 37 del CCNL Cooperative sociali. Il lavoratore era stato escluso dal passaggio diretto e inserito in una long list, perché ritenuto addetto a sostituzioni e non stabilmente assegnato al servizio. Dopo la cessazione del cantiere, era stato trasferito presso altra sede e aveva successivamente rassegnato le dimissioni per giusta causa. Il Tribunale aveva accertato il diritto all’assunzione presso l’azienda speciale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, conservazione di qualifica, mansioni e anzianità e applicazione delle garanzie dell’art. 2112 c.c., condannando inoltre l’azienda al pagamento delle retribuzioni maturate, detratto l’aliunde perceptum. La Corte d’appello aveva riformato la decisione, ritenendo che il transito diretto fosse limitato al personale stabilmente impiegato nei servizi proseguiti e che il lavoratore, addetto a sostituzioni, non avesse dimostrato un diritto prevalente rispetto ad altri. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: violazione dell’art. 37 del CCNL; erronea interpretazione della clausola sociale quanto alle eccezioni per i sostituti, alla continuità delle attività e all’efficacia dei criteri concordati nel tavolo tecnico; nullità della sentenza per motivazione omessa o insufficiente; motivazione illogica e contraddittoria sulla natura stabile del rapporto di lavoro; violazione dell’art. 115 c.p.c. per omessa o errata valutazione delle risultanze processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che l’art. 37 del CCNL Cooperative sociali non impone l’assunzione automatica di tutto il personale dell’appaltatore uscente, ma opera quando il nuovo gestore prosegua le medesime prestazioni con un fabbisogno organizzativo corrispondente e tutela il personale stabilmente assegnato al servizio. Nel caso concreto, il numero dei lavoratori da trasferire era stato individuato sulla base dei capitolati e dell’effettivo fabbisogno dei servizi internalizzati, attraverso delibere comunali e un tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali. Il lavoratore era stato accertato come destinato a esigenze sostitutive e non stabilmente addetto al servizio proseguito. La conciliazione intervenuta con la cooperativa originaria non era opponibile all’azienda speciale, estranea all’accordo, e la sua diversa qualificazione del rapporto avrebbe comunque comportato una non consentita rivalutazione del merito. Sono stati ritenuti infondati anche il terzo e il quarto motivo, poiché la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione adeguata e rispettosa del minimo costituzionale. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, risolvendosi nella richiesta di una diversa lettura delle prove. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la novità della questione. È stato posto a carico del ricorrente, ove dovuto, l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 37 CCNL Cooperative sociali
La clausola sociale impone il passaggio diretto del personale nel caso di subentro, quando restino invariate le prestazioni richieste e il personale sia stabilmente impiegato nel servizio.
La clausola ha portata precettiva e tutela la continuità occupazionale, ma non impone l’assunzione automatica di tutto il personale dell’appaltatore uscente; il passaggio è limitato al personale stabilmente assegnato ai servizi proseguiti, in rapporto all’effettivo fabbisogno organizzativo.
art. 2112 c.c.
Richiamato nella domanda accolta in primo grado con riferimento alla conservazione delle garanzie del rapporto, ma non applicato dalla Corte di cassazione in ragione del rigetto della pretesa di transito.
art. 115 c.p.c.
La censura fondata su tale disposizione è stata dichiarata inammissibile perché diretta a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, senza denunciare l’utilizzazione di prove non introdotte dalle parti o il travisamento del principio di disponibilità della prova.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Utilizzato per le censure di nullità della sentenza; la Corte ha escluso la violazione perché la motivazione rispettava il minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale della motivazione.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Ha consentito la compensazione integrale delle spese per la novità della questione trattata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Impone, ricorrendone i presupposti processuali, il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la determinazione dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La clausola sociale prevista dal CCNL per il subentro nella gestione di un servizio non comporta l’assunzione automatica di tutti i dipendenti dell’appaltatore uscente, ma opera nei limiti delle prestazioni effettivamente proseguite e del fabbisogno organizzativo risultante dal capitolato o dagli atti che regolano il nuovo affidamento.
- In caso di internalizzazione di servizi mediante costituzione di un’azienda speciale, è legittimo circoscrivere il passaggio diretto al personale stabilmente assegnato ai servizi proseguiti, purché i criteri siano correlati all’effettivo fabbisogno organizzativo e non siano determinati arbitrariamente per mere esigenze di bilancio.
- L’art. 37 del CCNL Cooperative sociali tutela la continuità occupazionale del personale stabilmente impiegato nel servizio, ma non riconosce il diritto al transito diretto ai lavoratori destinati esclusivamente a coprire esigenze sostitutive, quando tali lavoratori non rientrino nel personale necessario alla prosecuzione del servizio.
- Un accordo transattivo o una conciliazione stipulata tra il lavoratore e l’appaltatore uscente produce effetti tra le parti dell’accordo e non è opponibile al nuovo gestore, estraneo alla transazione.
- In sede di legittimità non è consentita la rivalutazione del merito né una diversa lettura delle risultanze istruttorie quando il giudice d’appello abbia esplicitato un percorso motivazionale non apparente e coerente con gli atti di causa.
- La censura ex art. 115 c.p.c. è inammissibile quando, anziché denunciare l’utilizzazione di prove non introdotte dalle parti o il travisamento del principio di disponibilità della prova, miri soltanto a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio.
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