Cassazione Civile, Ordinanza n. 24846/2026 del 29/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore, già licenziato per giusta causa, aveva ottenuto con pronuncia passata in giudicato la condanna della società datrice di lavoro alla reintegrazione, rimasta però inattuata. Ha quindi proposto due ricorsi davanti al giudice del lavoro, successivamente riuniti: con il primo chiedeva l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori di dirigente tecnico, domanda poi oggetto di rinuncia, e il pagamento di euro 155.181,00, comprendenti somme risarcitorie patrimoniali e non patrimoniali nonché contributi asseritamente non versati; con il secondo chiedeva euro 376.896,92 per retribuzioni non corrisposte, TFR e ulteriori spettanze di fine rapporto. Il Tribunale accoglieva la domanda soltanto quanto al TFR e rigettava le ulteriori pretese. La Corte d'appello di Napoli confermava integralmente la decisione. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Il primo denunciava la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'istituto previdenziale, ritenuto litisconsorte necessario in relazione alla domanda di regolarizzazione contributiva. Il secondo denunciava omesso esame di fatti decisivi, violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avesse valutato documenti dai quali sarebbe emersa la perdurante volontà di ottenere il pagamento delle somme dovute e che avesse omesso di pronunciarsi sulle somme maturate sino al 31 marzo 2009. Il terzo denunciava omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 2112, 1218 e 1256 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., contestando l'accertamento della cessazione dell'attività della società nel 2005 e la conseguente impossibilità sopravvenuta per mancanza del substrato lavorativo. Il quarto denunciava violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. e degli artt. 24, commi 1 e 2, e 111, comma 7, Cost., prospettando anche una lesione del giudicato formatosi nel precedente giudizio sul licenziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: i giudici di merito avevano rilevato l'insufficienza delle allegazioni sulla domanda risarcitoria ex art. 2116 c.c., l'omessa indicazione del periodo contributivo interessato e il collegamento della pretesa alla domanda di superiore inquadramento, alla quale il lavoratore aveva rinunciato. Pertanto, l'eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti dell'istituto previdenziale non avrebbe potuto condurre a una decisione più favorevole, sicché mancava un interesse concreto alla censura. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la promiscua sovrapposizione di vizi di violazione di legge, vizi processuali e vizio motivazionale, senza distinguere adeguatamente le singole censure e senza consentire la precisa delimitazione del devolutum. La Corte ha inoltre rilevato che la denuncia di violazione di legge mirava in realtà a contestare la valutazione dei fatti e delle prove e che il vizio di omesso esame era precluso dalla doppia conforme, non essendo state indicate differenze nelle ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per le medesime ragioni, oltre che per la doppia conforme e per la mancata indicazione della collocazione della documentazione richiamata nel giudizio di merito. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza e comunque infondato, poiché non coglieva la ratio decidendi della sentenza d'appello e formulava critiche estranee ai passaggi motivazionali effettivamente censurati. Il lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, nonché all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Norme richiamate
La censura per mancata integrazione del contraddittorio non è utilmente proponibile quando l'eventuale partecipazione del litisconsorte pretermesso non potrebbe condurre a una decisione diversa e favorevole alla parte che la deduce.
La domanda risarcitoria collegata all'omissione contributiva deve essere adeguatamente allegata quanto alla causa petendi e al periodo interessato; nel caso concreto è stata ritenuta insufficiente e inoltre collegata a una domanda di superiore inquadramento alla quale il lavoratore aveva rinunciato.
Il richiamo alla violazione dell'onere della prova deve essere specificamente correlato alla regola di riparto applicata; non può essere utilizzato per rimettere genericamente in discussione la valutazione delle prove e dei fatti.
La denuncia di omessa pronuncia deve riguardare una domanda o un'eccezione effettivamente non esaminata e deve confrontarsi specificamente con la decisione impugnata.
È stato invocato dal ricorrente in relazione alla prosecuzione del rapporto e alla cessazione dell'attività societaria, ma la Corte non ha esaminato nel merito la relativa censura, dichiarandola inammissibile.
È stato invocato dal ricorrente in tema di responsabilità per inadempimento, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito per inammissibilità.
È stato invocato dal ricorrente in relazione all'impossibilità sopravvenuta, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
Il richiamo alla norma non consente di trasformare il giudizio di legittimità in una revisione della valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito.
È stato invocato in relazione alla formazione del giudicato, ma la censura è stata ritenuta non specifica, non autosufficiente e comunque non pertinente rispetto alla ratio decidendi.
È stato invocato dal ricorrente per prospettare l'efficacia preclusiva del giudicato derivante dal precedente giudizio sul licenziamento; la Corte non ha accolto la doglianza.
I diversi vizi di legittimità devono essere dedotti in modo specifico e distinguibile; non è ammissibile una formulazione che cumuli indistintamente violazione di legge, vizi processuali e omesso esame di fatti.
La decisione è stata adottata all'esito del procedimento camerale previsto per il ricorso trattato secondo tale disposizione.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La parte soccombente non ha interesse a denunciare in cassazione la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario quando, alla luce delle ragioni della decisione e dell'infondatezza o inammissibilità delle altre censure, l'integrazione non potrebbe condurre a una pronuncia diversa e più favorevole.
- Il ricorso per cassazione deve distinguere chiaramente i diversi vizi denunciati ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; è inammissibile il motivo che cumuli in modo indistinto violazione di legge sostanziale, violazione di norme processuali e vizio motivazionale, rendendo impossibile individuare l'errore attribuito alla sentenza.
- La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge presuppone una ricostruzione del fatto ormai definita e mira a contestare l'interpretazione o la sussunzione giuridica della fattispecie; non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo è preclusa in presenza di una doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.
- Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente le affermazioni contenute nella sentenza impugnata che si assumono contrarie alle norme invocate e deve confrontarsi con la ratio decidendi; critiche generiche o estranee alla motivazione determinano l'inammissibilità.
- Il richiamo a documenti nel ricorso per cassazione richiede l'indicazione della loro effettiva collocazione e produzione nelle precedenti fasi di merito, così da consentire il controllo sulla loro rituale acquisizione e rilevanza.
- Una domanda risarcitoria fondata su omissioni contributive deve allegare in modo adeguato la causa petendi e il periodo contributivo interessato; se la pretesa dipende dall'accertamento di un superiore inquadramento al quale la parte abbia rinunciato, il rigetto della domanda risarcitoria può derivare dal venir meno del suo presupposto.
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