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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24854/2026 del 30/08/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cooperativa)

La controversia

La società cooperativa ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato la condanna al pagamento in favore dell’INAIL di Euro 513.837,28, quale integrazione dei premi relativi agli anni 2006-2011. Il primo motivo denunciava la violazione delle disposizioni in materia di premi speciali unitari per i facchini e sosteneva che, per una cooperativa di facchinaggio, i premi dovessero essere determinati in base agli imponibili giornalieri dei soci lavoratori, senza applicare la retribuzione effettivamente corrisposta secondo i criteri dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 423 del 2001. La ricorrente richiamava anche i principi di uguaglianza e di tutela della cooperazione. Il secondo motivo censurava l’applicazione dell’art. 6.2 del d.m. 12 dicembre 2000 e dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 423 del 2001, contestando, tra l’altro, l’efficacia solo futura delle rettifiche operate dall’INAIL. Il terzo motivo denunciava la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, contestando l’idoneità della prova fondata sulla testimonianza della funzionaria che aveva illustrato il ricalcolo dei premi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti indicati, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha ritenuto erronea la sentenza d’appello nella parte in cui aveva applicato alla determinazione dei premi speciali dei facchini i criteri della retribuzione effettiva previsti dall’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 423 del 2001. Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte ha affermato che tale disposizione non ha abrogato né derogato la disciplina speciale dei premi speciali unitari prevista dagli artt. 41 e 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965. Il premio deve quindi essere determinato secondo il decreto ministeriale adottato sulla base della deliberazione dell’istituto assicuratore, e tale determinazione può essere modificata soltanto mediante un nuovo decreto ministeriale. La sentenza impugnata è stata cassata in parte qua e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 4, d.lgs. n. 423/2001

    «Il premio per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dovuto dalle società cooperative per i soci lavoratori occupati, non può calcolarsi in base alla retribuzione effettivamente corrisposta per effetto dell’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 423 del 2001»

    La disposizione non ha abrogato né derogato la disciplina speciale applicabile ai premi speciali unitari dei facchini e non consente di commisurare il premio alla retribuzione effettivamente corrisposta.

  • art. 41 d.P.R. n. 1124/1965

    La disciplina generale dei premi è distinta dalla disciplina speciale dei premi speciali unitari prevista per determinate categorie.

  • art. 42 d.P.R. n. 1124/1965

    La determinazione dei premi speciali unitari è rimessa a un apposito decreto ministeriale adottato su delibera dell’istituto assicuratore.

  • art. 9 d.P.R. n. 1124/1965

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; la Corte non ne svolge una specifica interpretazione nella decisione.

  • art. 49 L. n. 88/1989

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; la Corte non ne svolge una specifica interpretazione nella decisione.

  • art. 2, lettere a), b), c), d), d.m. 12 dicembre 2000

    Richiamato dalla ricorrente nell’ambito della disciplina tariffaria dei premi; la decisione non ne offre una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 6.2 d.m. 12 dicembre 2000

    Richiamato nel secondo motivo, relativo all’operatività delle rettifiche; l’esame è stato dichiarato assorbito.

  • art. 4 d.P.R. n. 602/1970

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; la Corte non ne svolge una specifica interpretazione nella decisione.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla parità di trattamento a parità di rischi lavorativi e base imponibile; il profilo costituzionale è stato ritenuto non necessario da esaminare dopo l’accoglimento del primo motivo.

  • art. 45 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla funzione sociale e alla promozione della cooperazione; il profilo costituzionale è stato ritenuto non necessario da esaminare.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo riguardo alla valutazione della prova; l’esame è stato dichiarato assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo riguardo all’onere della prova; l’esame è stato dichiarato assorbito.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Individua i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e per omesso esame di un fatto decisivo; il motivo fondato è stato esaminato ai sensi del n. 3, mentre le ulteriori censure sono rimaste assorbite.

Massime di principio

  • Per i soci lavoratori di società cooperative di facchinaggio, il premio assicurativo contro gli infortuni sul lavoro soggetto alla disciplina dei premi speciali unitari non può essere calcolato sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta in applicazione dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 423 del 2001.
  • L’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 423 del 2001 non ha abrogato né derogato la disciplina speciale dei premi speciali unitari prevista dall’art. 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965.
  • Quando la legge rinvia, per una determinata categoria di lavoratori, a premi speciali unitari stabiliti mediante decreto ministeriale su delibera dell’istituto assicuratore, la misura del premio può essere modificata soltanto mediante un nuovo decreto ministeriale.
  • La corretta individuazione dei parametri normativi di calcolo del premio costituisce questione logicamente preliminare rispetto all’esame dell’efficacia temporale delle rettifiche e dell’adeguatezza della prova del credito contributivo.

Come è indicizzato

MaterieInfortuni e malattie professionaliImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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