Cassazione Penale, Sentenza n. 39779/2022 del 20/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello del 14/09/2021 che li aveva condannati per reati connessi alla detenzione aggravata di armi, ricettazione aggravata e, per Pagano, favoreggiamento personale aggravato. De Luca, tramite difesa, ha lamentato vizi di motivazione: mancata comparazione delle dichiarazioni del teste Davide Diana rese in momenti diversi, mancata valutazione della non spontaneità delle intercettazioni in carcere e insufficiente prova della materiale disponibilità delle armi e dell'elemento soggettivo dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1. Pagano ha dedotto vizio di motivazione e mancata considerazione della possibilità di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. richiamando gli artt. 129, 192 e 599-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto a De Luca, ha ritenuto le censure manifestamente infondate: la Corte d'Appello e il giudice di primo grado avevano motivato congruamente la valutazione della prova (comprese le dichiarazioni di Diana e le intercettazioni) e la sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis, comma 1, sicché la Cassazione non poteva sovrapporre una propria rivalutazione del merito. Quanto a Pagano, la Corte ha ritenuto preclusa ogni censura relativa alla dichiarazione di responsabilità in quanto l'imputato aveva rinunciato in sede d'appello ai motivi relativi alla responsabilità; perciò la pronuncia sull'eventuale proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è impugnabile in Cassazione. Per l'inammissibilità dei ricorsi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, commi 1, 2, 3 e 4 L. 110/75
Norma richiamata per il reato di detenzione aggravata di armi: la Corte ha ritenuto provata la disponibilità delle armi e la sussistenza delle aggravanti correlate all'attività del sodalizio
art. 9, 10 e 14 L. 497/74
Norme richiamate nel capo di imputazione a presidio di specifici profili connessi all'illecita detenzione/uso di armi; la Corte d'Appello le ha ritenute applicabili secondo la motivazione di merito
art. 416-bis, comma 1 c.p.
Aggravante collegata all'appartenenza o all'agire in favore di un'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto sussistente l'elemento aggravante in relazione al ruolo dell'imputato nel clan
Circostanza aggravante richiamata per l'aumento di pena in relazione alla commissione dei reati nell'interesse del sodalizio; la Corte di merito l'ha applicata in ragione del ruolo ricoperto
Norma sulla ricettazione: applicata ai fatti contestati quando sussisteva la provenienza illecita dei beni (armi) e la relativa attività di ricettazione
art. 368, commi 1 e 2 c.p.
Norma sul favoreggiamento personale; contestata e applicata soltanto a carico di Pagano, con aggravante collegata all'art. 416-bis
Richiamato dalla difesa di Pagano come possibile base per una pronuncia di proscioglimento; la Corte ha ritenuto la questione preclusa per rinuncia ai motivi di appello da parte dell'imputato
Richiamato nella doglianza sulla motivazione; la Corte ha ritenuto non consentita la censura in Cassazione stante la rinuncia in sede d'appello
Riferito da parte della difesa in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura per i motivi processuali esposti
art. 606, lett. e) c.p.p.
Definisce l'ambito del controllo in Cassazione sul vizio di motivazione: la Corte verifica solo se i giudici di merito hanno esaminato gli elementi e motivato coerentemente, senza rivedere il merito dei fatti
Consente la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma per la causa di inammissibilità quando ricorre profilo di colpa; applicata per il versamento di euro tremila alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non puo' sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione della prova: i vizi di motivazione sono ammissibili solo se emerge che i giudici di merito hanno omesso di esaminare elementi o hanno dato risposte illogiche o contraddittorie
- La valutazione della credibilità dei testi e della portata dimostrativa delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al merito e non è sindacabile da Cassazione se accompagnata da motivazione coerente
- La rinuncia in sede d'appello ai motivi relativi alla dichiarazione di responsabilità preclude la loro riproposizione in Cassazione: il giudice d'appello non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per i motivi rinunciati
- Le doglianze generiche o basate su una diversa lettura del materiale probatorio, senza dimostrare un'omissione o un evidente vizio logico della motivazione, risultano manifestamente infondate e portano all'inammissibilità del ricorso
- In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare i ricorrenti alle spese e a una somma a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutando eventuali profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
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