Cassazione Civile, Ordinanza n. 40486/2021 del 16/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una cooperativa di costruzioni per ottenere il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n. 5 c.c. su un credito di euro 2.165.717,74, già ammesso in chirografo, relativo a opere eseguite in forza di contratti di appalto. Il Tribunale di Bologna aveva rigettato l'opposizione. In Cassazione la cooperativa ha proposto due motivi: il primo per violazione dell'art. 2751-bis n. 5 c.c. e degli artt. 3, 35 e 45 Cost.; il secondo per violazione dell'art. 82 n. 3-bis L. 98/2013 e, in via ulteriore, degli artt. 3, 35 e 45 Cost. Prima della decisione, la ricorrente ha però depositato un atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte, chiedendo l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. La controricorrente non ha formalmente aderito alla rinuncia ma ha chiesto la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia rituale al ricorso, ritenendo sufficiente la notifica dell'atto di rinuncia e non necessaria l'accettazione della controparte nel giudizio di cassazione. Ha tuttavia condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, applicando il principio di causalità, poiché non vi era stata un'espressa adesione alla rinuncia idonea a escludere la condanna. La Corte ha inoltre escluso il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. In motivazione ha richiamato anche, in chiave di soccombenza virtuale, il principio secondo cui il privilegio dell'art. 2751-bis n. 5 c.c. non si estende al credito per compenso di appalto d'opera.
Norme richiamate
privilegio per i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro
Il privilegio non è applicabile al credito per compenso di appalto d'opera, neppure in via di interpretazione estensiva.
La rinuncia al ricorso è valida se contenuta in atto univocamente abdicativo e sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, ed è efficace se ritualmente notificata alle parti costituite.
Nel giudizio di cassazione la rinuncia produce effetti estintivi anche senza accettazione della controparte; l'accettazione rileva solo ai fini della regolazione delle spese.
È richiamato in contrapposizione per evidenziare che nel giudizio di cassazione non vale la necessità di accettazione propria dell'estinzione per rinuncia in altri riti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo del contributo unificato non è dovuto in questa ipotesi, trattandosi di norma eccezionale di stretta interpretazione e non applicabile alla fattispecie esaminata.
art. 3 Cost.
Richiamato nei motivi di ricorso, ma non esaminato nel merito per l'estinzione del giudizio.
art. 35 Cost.
Richiamato nei motivi di ricorso, ma non esaminato nel merito per l'estinzione del giudizio.
art. 45 Cost.
Richiamato nei motivi di ricorso, ma non esaminato nel merito per l'estinzione del giudizio.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma non deciso nel merito per intervenuta rinuncia.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso ha effetto estintivo se è espressa in modo univoco, proviene da difensore munito di procura speciale e viene ritualmente notificata alle parti costituite.
- A differenza di quanto avviene in altri modelli processuali, nel giudizio di cassazione la rinuncia non richiede l'accettazione della controparte per produrre l'effetto estintivo.
- La mancata adesione espressa alla rinuncia non impedisce l'estinzione, ma consente la condanna alle spese della parte rinunciante secondo il principio di causalità.
- Il privilegio previsto per i crediti di impresa artigiana o di cooperative di produzione e lavoro non si estende, in via interpretativa, al corrispettivo dovuto per un appalto d'opera.
- La previsione dell'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria, sicché non si applica oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
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