Cassazione Penale, Sentenza n. 40485/2023 del 05/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 22/02/2021 con cui il Presidente del Tribunale di Termini Imerese aveva rigettato l'opposizione al provvedimento del G.I.P. del 27/12/2019 che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il rigetto si fondava sull'inverosimiglianza della dichiarazione del Rizzo secondo cui era unico componente del nucleo familiare con reddito pari a zero, posto che abitava in appartamento attiguo a quello della madre. In cassazione il Rizzo deduceva cinque motivi: violazioni di norme procedurali e di merito relative all'ammissibilità e al concreto accertamento dei requisiti di reddito (richiamo a art. 78, 79, 95, 96, 74, 76 D.P.R. 115/2002 e norme del codice di procedura civile ai fini dell'impugnazione), lamentava omesso esame di documenti e la mancata considerazione dell'autocertificazione e delle circostanze di basso tenore di vita, oltre a richiamare profili costituzionali (artt. 24 e 111 Cost.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizi formali: il ricorrente aveva adottato le modalità previste per il processo civile (notifica e deposito presso l'Avvocatura dello Stato e la cancelleria civile della Corte) mentre, nel procedimento relativo al patrocinio a spese dello Stato, si applicano le regole del rito penale. Il ricorso doveva essere presentato nei termini dell'art. 99, comma 4, D.P.R. 115/2002 e depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. Poiché il deposito è avvenuto oltre i termini e non presso la cancelleria competente, è stata applicata la sanzione dell'inammissibilità prevista dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Norme sul patrocinio a spese dello Stato)
Il Collegio richiama le norme sul patrocinio a spese dello Stato (in particolare artt. 74, 76, 78, 79, 95, 96 e art. 99, comma 4) come oggetto delle doglianze del ricorrente; tuttavia la Corte non entra nel merito dell'accertamento reddituale perché dichiara il ricorso inammissibile per vizi procedurali. Viene comunque riaffermato che l'art. 99, comma 4 disciplina il termine e le modalità di impugnazione dell'ordinanza che decide sull'opposizione e che tale procedimento segue le regole del rito penale.
Stabilisce che gli atti di impugnazione nei procedimenti penali devono essere depositati nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento; la mancata osservanza ha qui determinato l'inammissibilità del ricorso.
Prevede modalità e termini di presentazione dell'impugnazione nel processo penale; la Corte l'ha ritenuto applicabile alla materia del patrocinio a spese dello Stato, richiedendo il rispetto delle relative prescrizioni.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione in caso di inosservanza delle disposizioni sui tempi e modi di presentazione delle impugnazioni; la Corte l'ha applicata per dichiarare il ricorso inammissibile.
art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ. (motivi di cassazione indicati dal ricorrente)
Richiamati dal ricorrente come base delle censure di merito (violazione di norme e omessa motivazione), ma la Corte non si è pronunciata sul loro contenuto sostanziale per via dell'inammissibilità formale del ricorso.
Norma citata dal ricorrente per sostenere che l'autocertificazione fa piena prova fino a prova contraria; la Corte non ha esaminato la contestazione fattuale sulla prova autocertificata perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi procedurali.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati dal ricorrente per profili costituzionali relativi al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte non ha proceduto a un esame di questi profili in ragione dell'inammissibilità formale dell'impugnazione.
art. 134 disp. att. cod. proc. civ.
Norma civile richiamata dal ricorrente per le modalità di deposito che invece risultano non applicabili nel procedimento relativo al patrocinio a spese dello Stato, secondo l'orientamento della Corte.
Massime di principio
- Nei procedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si applicano le regole procedurali del rito penale: impugnazioni e depositi devono rispettare i termini e le modalità previsti dal D.P.R. 115/2002 e dal codice di procedura penale (artt. 582-583 c.p.p.).
- La mancata osservanza delle regole sui tempi e modi di presentazione dell'impugnazione comporta l'inammissibilità dell'atto ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.; le questioni di merito possono rimanere inespresse se sussistono vizi formali rilevanti.
- L'autocertificazione ha rilievo probatorio, ma il suo valore può essere messo in discussione dal giudice sulla base di elementi che rendano la dichiarazione inverosimile; pertanto chi chiede il patrocinio dovrebbe acquisire e conservare prove documentali precise sulla composizione del nucleo familiare e sui redditi.
- Se il giudice del merito esprime dubbi sulla veridicità della situazione reddituale o familiare del richiedente, è importante che il ricorrente produca tempestivamente documentazione integrativa o domandi specifici mezzi istruttori per confutare l'inferenza di inverosimiglianza.
- Le difese che richiamano profili costituzionali (diritto di difesa, ragionevole durata del processo) devono comunque rispettare le regole procedurali: il rispetto della forma e dei termini è condizione necessaria per ottenere un esame del merito in sede di impugnazione.
- Gli avvocati devono curare con attenzione le modalità di notifica e di deposito degli atti nei procedimenti sul patrocinio a spese dello Stato, scegliendo la cancelleria e i termini prescritti dal D.P.R. 115/2002 e dal codice di procedura penale per non incorrere in inammissibilità.
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