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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40485/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 22/02/2021 con cui il Presidente del Tribunale di Termini Imerese aveva rigettato l'opposizione al provvedimento del G.I.P. del 27/12/2019 che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il rigetto si fondava sull'inverosimiglianza della dichiarazione del Rizzo secondo cui era unico componente del nucleo familiare con reddito pari a zero, posto che abitava in appartamento attiguo a quello della madre. In cassazione il Rizzo deduceva cinque motivi: violazioni di norme procedurali e di merito relative all'ammissibilità e al concreto accertamento dei requisiti di reddito (richiamo a art. 78, 79, 95, 96, 74, 76 D.P.R. 115/2002 e norme del codice di procedura civile ai fini dell'impugnazione), lamentava omesso esame di documenti e la mancata considerazione dell'autocertificazione e delle circostanze di basso tenore di vita, oltre a richiamare profili costituzionali (artt. 24 e 111 Cost.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizi formali: il ricorrente aveva adottato le modalità previste per il processo civile (notifica e deposito presso l'Avvocatura dello Stato e la cancelleria civile della Corte) mentre, nel procedimento relativo al patrocinio a spese dello Stato, si applicano le regole del rito penale. Il ricorso doveva essere presentato nei termini dell'art. 99, comma 4, D.P.R. 115/2002 e depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. Poiché il deposito è avvenuto oltre i termini e non presso la cancelleria competente, è stata applicata la sanzione dell'inammissibilità prevista dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Norme sul patrocinio a spese dello Stato)

    Il Collegio richiama le norme sul patrocinio a spese dello Stato (in particolare artt. 74, 76, 78, 79, 95, 96 e art. 99, comma 4) come oggetto delle doglianze del ricorrente; tuttavia la Corte non entra nel merito dell'accertamento reddituale perché dichiara il ricorso inammissibile per vizi procedurali. Viene comunque riaffermato che l'art. 99, comma 4 disciplina il termine e le modalità di impugnazione dell'ordinanza che decide sull'opposizione e che tale procedimento segue le regole del rito penale.

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Stabilisce che gli atti di impugnazione nei procedimenti penali devono essere depositati nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento; la mancata osservanza ha qui determinato l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 583 cod. proc. pen.

    Prevede modalità e termini di presentazione dell'impugnazione nel processo penale; la Corte l'ha ritenuto applicabile alla materia del patrocinio a spese dello Stato, richiedendo il rispetto delle relative prescrizioni.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione in caso di inosservanza delle disposizioni sui tempi e modi di presentazione delle impugnazioni; la Corte l'ha applicata per dichiarare il ricorso inammissibile.

  • art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ. (motivi di cassazione indicati dal ricorrente)

    Richiamati dal ricorrente come base delle censure di merito (violazione di norme e omessa motivazione), ma la Corte non si è pronunciata sul loro contenuto sostanziale per via dell'inammissibilità formale del ricorso.

  • art. 95 D.P.R. n. 115/2002

    Norma citata dal ricorrente per sostenere che l'autocertificazione fa piena prova fino a prova contraria; la Corte non ha esaminato la contestazione fattuale sulla prova autocertificata perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi procedurali.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Richiamati dal ricorrente per profili costituzionali relativi al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte non ha proceduto a un esame di questi profili in ragione dell'inammissibilità formale dell'impugnazione.

  • art. 134 disp. att. cod. proc. civ.

    Norma civile richiamata dal ricorrente per le modalità di deposito che invece risultano non applicabili nel procedimento relativo al patrocinio a spese dello Stato, secondo l'orientamento della Corte.

Massime di principio

  • Nei procedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si applicano le regole procedurali del rito penale: impugnazioni e depositi devono rispettare i termini e le modalità previsti dal D.P.R. 115/2002 e dal codice di procedura penale (artt. 582-583 c.p.p.).
  • La mancata osservanza delle regole sui tempi e modi di presentazione dell'impugnazione comporta l'inammissibilità dell'atto ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.; le questioni di merito possono rimanere inespresse se sussistono vizi formali rilevanti.
  • L'autocertificazione ha rilievo probatorio, ma il suo valore può essere messo in discussione dal giudice sulla base di elementi che rendano la dichiarazione inverosimile; pertanto chi chiede il patrocinio dovrebbe acquisire e conservare prove documentali precise sulla composizione del nucleo familiare e sui redditi.
  • Se il giudice del merito esprime dubbi sulla veridicità della situazione reddituale o familiare del richiedente, è importante che il ricorrente produca tempestivamente documentazione integrativa o domandi specifici mezzi istruttori per confutare l'inferenza di inverosimiglianza.
  • Le difese che richiamano profili costituzionali (diritto di difesa, ragionevole durata del processo) devono comunque rispettare le regole procedurali: il rispetto della forma e dei termini è condizione necessaria per ottenere un esame del merito in sede di impugnazione.
  • Gli avvocati devono curare con attenzione le modalità di notifica e di deposito degli atti nei procedimenti sul patrocinio a spese dello Stato, scegliendo la cancelleria e i termini prescritti dal D.P.R. 115/2002 e dal codice di procedura penale per non incorrere in inammissibilità.

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