Cassazione Penale, Sentenza n. 40460/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava: (1) vizio di motivazione per mancata dimostrazione che i biglietti aerei inviati dall'imputato fossero inesistenti, nonostante la rinnovazione dell'istruttoria e gli esiti negativi degli accertamenti documentali; (2) violazione di legge in relazione all'art. 61, n. 5 c.p., contestando l'applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa, alla luce del fatto che le persone offese avevano preso l'iniziativa di contatto (anche via internet), l'imputato aveva usato le proprie generalità, non risultavano annunci online a suo nome e si trattava della vendita di beni immateriali, elementi che avrebbero escluso l'intento di celare l'identità o di rendersi irreperibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza di condanna per truffa aggravata formulata dalla Corte d'appello di Brescia, condanna già pronunciata dal Tribunale di Bergamo. Sul primo motivo la Corte ha dichiarato la censura generica, ritenendo che la motivazione territoriale avesse correttamente valorizzato la certezza della testimonianza, le incongruenze tra carte d'imbarco e voli e le singolari modalità di pagamento (versamenti frazionati su una carta intestata all'imputato). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto fondata l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5 c.p., richiamando giurisprudenza di legittimità che ammette l'aggravante quando l'agente approfitti delle caratteristiche delle transazioni a distanza/telematiche (tempo/luogo virtuale) per ostacolare le verifiche e la difesa privata, e rilevando che la conclusione della compravendita con il venditore in Brasile e gli acquirenti in Italia, la comunicazione esclusivamente a distanza, l'invio di documenti di imbarco non corrispondenti e le modalità di pagamento avevano concretamente ostacolato le verifiche degli acquirenti e favorito l'appropriazione del denaro. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 61, n. 5 cod. pen.
La Corte interpreta la circostanza aggravante come applicabile quando l'agente, approfittando di circostanze di tempo, luogo o persona (anche nella forma del rapporto contrattuale a distanza/telematico), ostacoli la normale attività di verifica o la difesa privata e tragga consapevolmente vantaggio da tale situazione; non è necessario che l'iniziativa contrattuale sia stata presa dall'agente
art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito) e art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Norme e disposizioni procedurali richiamate per la forma di esame del ricorso; la Corte ha applicato le procedure speciali previste per l'esame dei ricorsi in ragione delle modifiche normative indicate
Massime di principio
- La circostanza aggravante della minorata difesa (art. 61, n. 5 c.p.) può sussistere anche nel commercio telematico: la vendita a distanza è idonea a costituire un 'luogo' o 'tempo' che ostacola le verifiche, se il reo ne trae vantaggio concreto
- Il fatto che la parte offesa abbia preso l'iniziativa del contatto o che il venditore abbia usato le proprie generalità non esclude automaticamente l'aggravante; rileva l'effetto concreto delle modalità di vendita sulla possibilità di verifica e difesa
- Modalità di pagamento anomale (es. versamenti frazionati su carte intestate al venditore) e l'invio di documentazione incoerente con la prestazione promessa costituiscono elementi indiziari significativi della frode e della volontà di ostacolare controlli
- Per escludere l'aggravante in casi di transazioni a distanza occorre dimostrare che le modalità telematiche non hanno effettivamente avvantaggiato il reo (ad es. possibilità concreta di visionare il bene in luogo fisico esistente o sviluppo della trattativa con incontri e consegne in presenza)
- In sede di impugnazione, i rilievi generici sulla motivazione sono inefficaci se non affrontano e confutano specificamente i passaggi decisivi della sentenza di merito
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