Cassazione Penale, Sentenza n. 40461/2023 del 05/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per truffa aggravata ai danni dello Stato e per false attestazioni (art. 640 e art. 374-bis c.p.), deducendo: 1) inesistenza del profitto e del danno (compensazioni orarie, funzione vicaria), dunque carenza dell'elemento soggettivo e dell'offensività del fatto; 2) carenza di tipicità del reato di cui all'art. 374-bis perché i documenti ritenuti non veritieri erano stati originariamente prodotti in sede amministrativa e non depositati direttamente davanti all'autorità giudiziaria, mancando la volontà di ingannare il giudice; 3) errore nel negare il concorso di continuazione tra i reati, dal momento che il secondo illecito sarebbe stato commesso per neutralizzare il primo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi assolutamente generici e privi di specifico confronto con la motivazione della Corte territoriale; il terzo motivo manifestamente infondato perché manca un disegno criminoso unitario anteriore alla commissione delle truffe. In motivazione la Corte ha confermato i seguenti punti: la falsificazione delle registrazioni di presenza integra truffa aggravata anche a prescindere da un danno patrimoniale immediatamente quantificabile, in quanto incide sull'organizzazione dell'ente e sul rapporto fiduciario; la fattispecie di cui all'art. 374-bis c.p. è integrata anche quando documenti originariamente prodotti in sede amministrativa vengono poi trasmessi all'autorità giudiziaria se dalla situazione concreta emerge la destinazione giudiziaria e la volontà che il documento influisca sulla formazione della decisione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (truffa)
La falsa attestazione della presenza in ufficio (es. registrazioni di marcatempo difformi dalla realtà) può integrare la truffa aggravata anche in assenza di un danno patrimoniale immediatamente quantificabile, giacché altera l'organizzazione dell'ente e compromette il rapporto fiduciario con il dipendente.
art. 374-bis cod. pen. (falso ideologico o materiale relativo a documenti destinati all'autorità giudiziaria)
La condotta è punibile anche se i documenti sono stati originariamente prodotti in sede amministrativa, quando risulti che essi sono stati o erano destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria e potevano influire sulla formazione della decisione; è un reato di pericolo che si consuma anche senza effettiva produzione davanti al giudice se la destinazione giudiziaria è desumibile.
art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. (attenuante della minore offensività)
Dev'essere valutata dal giudice la rilevanza di elementi di danno e organizzativi anche ai fini dell'applicazione o esclusione dell'attenuante.
artt. 581, 591 e 606, comma 3 cod. proc. pen. (inammissibilità per genericità e difetto di specificità)
I motivi di ricorso per cassazione devono confrontarsi specificamente e ragionatamente con le argomentazioni della motivazione impugnata; l'assenza di reciproco e puntuale confronto rende il ricorso inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze per ricorso inammissibile)
La parte che propone ricorso inammissibile può essere condannata alle spese del procedimento e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. (atto di ricorso in Cassazione)
Norma procedurale richiamata in relazione alla proposizione del ricorso per cassazione.
articoli 3, 27 e 111 Cost. (richiamati nella decisione)
Rilevanza degli aspetti costituzionali in tema di punibilità e garanzie processuali (citate in relazione a questioni di compatibilità costituzionale della punibilità).
Massime di principio
- La falsa attestazione di presenza al lavoro mediante alterazione del marcatempo o di registrazioni può integrare il reato di truffa aggravata nei confronti della pubblica amministrazione anche se non è provato un danno economico immediato: rileva anche la lesione dell'organizzazione del servizio e del rapporto fiduciario.
- La presentazione o l'uso di documenti non veritieri, anche se inizialmente diretti ad una sede amministrativa, può integrare il reato previsto dall'art. 374-bis c.p. se è possibile desumere che i documenti erano destinati o sono stati successivamente inviati all'autorità giudiziaria al fine di influenzare la decisione.
- Le compensazioni interne di orario (ad esempio ore di lavoro recuperate o funzioni vicarianti) non eliminano automaticamente la rilevanza penale della condotta fraudolenta qualora la modalità fraudolenta abbia in concreto alterato i meccanismi di controllo e l'organizzazione dell'ente.
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione è necessario che i motivi siano specifici e confrontino in modo puntuale e ragionato la motivazione della Corte territoriale; censure generiche o mera riproposizione di argomentazioni già respinte sono inammissibili.
- La continuazione tra reati richiede un disegno criminoso unitario anteriore alla commissione del primo fatto; atti fraudolenti successivi posti in essere per neutralizzare conseguenze processuali di reati già consumati difficilmente configurano continuazione.
- La proposizione di ricorso inammissibile può comportare non solo le spese processuali ma anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende se esistono profili di colpa nella presentazione del ricorso.
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