Cassazione Penale, Sentenza n. 40462/2023 del 05/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per incendio colposo (riqualificazione dell'originaria imputazione di incendio doloso) censurando: 1) la motivazione che avrebbe travisato le prove relative al malore sofferto al momento dell'incendio (sostenendo che si trattò di malore e non di una crisi di panico), con conseguente incidenza sulla valutazione della colpa con previsione; 2) l'erronea applicazione dell'aggravante della colpa con previsione (art. 61, comma 1, n. 3 c.p.), atteso che il presunto malore avrebbe intaccato la capacità di prevedere e di volere; 3) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 4) un'errata applicazione dei criteri di determinazione della pena (art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata e priva di vizi logici: il presunto malore non era documentato da certificazione medica e non aveva inciso sulla sfera psichica dell'imputato; lo stesso imputato aveva ammesso di essersi accorto del principio di incendio ("stanza piena di fumo con un principio di fiamme") e di aver lasciato la camera senza avvertire i soccorsi, comportamento che denota accettazione del rischio e quindi colpa cosciente (colpa con previsione). La Corte ha inoltre confermato il diniego delle attenuanti generiche e la congruità della determinazione della pena, ritenuta correttamente motivata e nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 61, comma 1, n. 3 cod. pen.
Riferimento all'aggravante della colpa con previsione: la Corte ha condiviso la valutazione che l'imputato abbia previsto l'evento e confidato nella sua mancata realizzazione, integrando la forma di colpa c.d. cosciente.
Norma che disciplina il delitto di incendio colposo; è la fattispecie nella quale è stata riqualificata l'originaria accusa.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata dalla Corte per ricordare i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove: la Cassazione controlla la logicità e la compatibilità della motivazione con il senso comune, non riesamina i fatti per proporre ricostruzioni alternative.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente indicato gli elementi rilevanti (modalità dell'azione, gravità del danno) e che la dosimetria rientri nella loro discrezionalità.
Principio che assegna al giudice di merito la scelta del quantum della pena entro i limiti di legge; la Cassazione verifica solo la motivazione che sorregge tale scelta.
Massime di principio
- La semplice dichiarazione di un 'malore' non è sufficiente a escludere la responsabilità o l'aggravante della colpa con previsione: occorre documentazione medica idonea per provare l'incidenza sullo stato psichico e sulle capacità cognitive dell'autore del fatto.
- Per configurare la colpa cosciente (colpa con previsione) il giudice deve ritenere che l'agente abbia previsto l'evento e confidato nella sua mancata verificazione; la condotta di abbandonare il luogo senza allertare i soccorsi può essere indicativa di 'accettazione del rischio'.
- In sede di cassazione il sindacato sulla valutazione probatoria è limitato: la Corte verifica la logicità e la compatibilità della motivazione con il senso comune, non può sostituirsi al giudice di merito nel ricostruire i fatti dandone una diversa interpretazione preferibile.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; per contestarli in cassazione è necessario dimostrare palesi vizi logici o mancanza della motivazione richiesta dagli artt. 132 e 133 c.p.
- Qualora si voglia far valere un vizio dello stato psichico o fisico al momento del fatto (per escludere aggravanti o per ottenere attenuanti), è fondamentale produrre certificazioni mediche o altra documentazione probatoria tempestiva e coerente.
Testo integrale
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