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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40462/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per incendio colposo (riqualificazione dell'originaria imputazione di incendio doloso) censurando: 1) la motivazione che avrebbe travisato le prove relative al malore sofferto al momento dell'incendio (sostenendo che si trattò di malore e non di una crisi di panico), con conseguente incidenza sulla valutazione della colpa con previsione; 2) l'erronea applicazione dell'aggravante della colpa con previsione (art. 61, comma 1, n. 3 c.p.), atteso che il presunto malore avrebbe intaccato la capacità di prevedere e di volere; 3) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 4) un'errata applicazione dei criteri di determinazione della pena (art. 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata e priva di vizi logici: il presunto malore non era documentato da certificazione medica e non aveva inciso sulla sfera psichica dell'imputato; lo stesso imputato aveva ammesso di essersi accorto del principio di incendio ("stanza piena di fumo con un principio di fiamme") e di aver lasciato la camera senza avvertire i soccorsi, comportamento che denota accettazione del rischio e quindi colpa cosciente (colpa con previsione). La Corte ha inoltre confermato il diniego delle attenuanti generiche e la congruità della determinazione della pena, ritenuta correttamente motivata e nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 61, comma 1, n. 3 cod. pen.

    Riferimento all'aggravante della colpa con previsione: la Corte ha condiviso la valutazione che l'imputato abbia previsto l'evento e confidato nella sua mancata realizzazione, integrando la forma di colpa c.d. cosciente.

  • art. 449 cod. pen.

    Norma che disciplina il delitto di incendio colposo; è la fattispecie nella quale è stata riqualificata l'originaria accusa.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata dalla Corte per ricordare i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove: la Cassazione controlla la logicità e la compatibilità della motivazione con il senso comune, non riesamina i fatti per proporre ricostruzioni alternative.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente indicato gli elementi rilevanti (modalità dell'azione, gravità del danno) e che la dosimetria rientri nella loro discrezionalità.

  • art. 132 cod. pen.

    Principio che assegna al giudice di merito la scelta del quantum della pena entro i limiti di legge; la Cassazione verifica solo la motivazione che sorregge tale scelta.

Massime di principio

  • La semplice dichiarazione di un 'malore' non è sufficiente a escludere la responsabilità o l'aggravante della colpa con previsione: occorre documentazione medica idonea per provare l'incidenza sullo stato psichico e sulle capacità cognitive dell'autore del fatto.
  • Per configurare la colpa cosciente (colpa con previsione) il giudice deve ritenere che l'agente abbia previsto l'evento e confidato nella sua mancata verificazione; la condotta di abbandonare il luogo senza allertare i soccorsi può essere indicativa di 'accettazione del rischio'.
  • In sede di cassazione il sindacato sulla valutazione probatoria è limitato: la Corte verifica la logicità e la compatibilità della motivazione con il senso comune, non può sostituirsi al giudice di merito nel ricostruire i fatti dandone una diversa interpretazione preferibile.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; per contestarli in cassazione è necessario dimostrare palesi vizi logici o mancanza della motivazione richiesta dagli artt. 132 e 133 c.p.
  • Qualora si voglia far valere un vizio dello stato psichico o fisico al momento del fatto (per escludere aggravanti o per ottenere attenuanti), è fondamentale produrre certificazioni mediche o altra documentazione probatoria tempestiva e coerente.

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