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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40459/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per reati associativi (art. 416-bis c.p. e art. 74 d.P.R. 309/1990) e reati connessi (art. 73 d.P.R. 309/1990), denunciando, a seconda dei casi: insufficiente e contraddittoria valutazione delle prove e dei riscontri ai collaboratori di giustizia; travisamento delle intercettazioni e lettura errata del linguaggio "criptico"; violazione del principio "ne bis in idem" per sovrapposizione con precedenti processi; errata qualificazione giuridica dei fatti (es. associazione vs. favoreggiamento); vizi nella determinazione della pena (ricorso alla recidiva, erronea applicazione degli aumenti); diniego ingiustificato delle circostanze attenuanti generiche; richieste di rinnovazione istruttoria e acquisizione di intercettazioni di altro procedimento; eccezioni di nullità per la partecipazione di un giudice onorario al collegio. Le difese hanno chiesto l'annullamento o la riforma delle sentenze per questi motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Michele Di Grazia, Gioacchino Massimiliano Intravaia, Sebastiano Mazzei, Rosa Morace, Gaetano Pellegrino e Prospero Riccombeni. Il ricorso di Gianni Galati Massaro è stato ritenuto fondato solo con riguardo alla determinazione della pena: la Cassazione ha annullato la parte della sentenza di merito che aveva ritenuto la recidiva "reiterata" (anche in considerazione della novella normativa sull'art. 99 c.p. e del divieto di considerare contravvenzioni ai fini della recidiva), con annullamento limitato e rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio esclusivamente sul punto della determinazione della pena; il resto del ricorso di Galati è stato dichiarato inammissibile. In sostanza, le condanne sostanziali e le valutazioni probatorie della Corte d'appello sono state confermate per la gran parte dei ricorrenti, salvo il correttivo processuale e sanzionatorio disposto per Galati.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sull'associazione di tipo mafioso. La Cassazione conferma che la partecipazione è stata adeguatamente provata dalla convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori e da "facta concludentia" (intercettazioni, viaggi, cassa comune); l'aggravante della disponibilità di armi (comma 4) può essere applicata facendo riferimento al sodalizio nel suo complesso e si ravvisa anche per i partecipi che ne erano consapevoli o che lo ignoravano per colpa.

  • art. 418 cod. pen.

    Fattispecie di favoreggiamento personale continuato ("dare vitto"). Interpretata in senso ampio: 'vitto' comprende protezione logistica, mezzi di trasporto e altre provvidenze necessarie; applicata ai fatti relativi a Di Grazia dalla Corte.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte ha ritenuto provata l'esistenza dell'associazione mediante elementi indiziari convergenti (contatti continui, viaggi per approvvigionamenti, cassa comune, ruoli organizzativi), anche quando manchino sequestri estesi: si valorizzano "facta concludentia" e riscontri logico-deduttivi.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Reati fine in materia di stupefacenti. Utilizzati come reati-sintomo nell'ambito della prova dell'associazione e per la determinazione delle responsabilità individuali.

  • art. 99 cod. pen.

    Disciplina della recidiva. La Corte ha richiamato la modifica normativa: l'aumento per recidiva si applica ai delitti non colposi e non alle contravvenzioni; perciò l'applicazione della recidiva reiterata basata su precedenti contravvenzionali è errata e ha giustificato l'annullamento limitato della determinazione della pena nel caso di Galati.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori. La Corte ha confermato che il "riscontro" non deve necessariamente riguardare la stessa condotta narrata e può essere anche logico-deduttivo o tratto da elementi diversi (intercettazioni, "facta"): la valutazione dei riscontri è questione di merito, sindacabile in cassazione solo per vizi logico-argomentativi.

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Disciplina della testimonianza indiretta. Applicata con la precisazione che le dichiarazioni di soggetti "intranei" a un sodalizio mafioso possono non essere pure de relato ma patrimonio conoscitivo comune, acquisibile quale prova diretta se supportate da verifiche e riscontri.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Rinnovazione dell'istruttoria in appello. La Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di acquisire intercettazioni di altro procedimento quando il giudice ritiene gli atti già acquisiti sufficienti per decidere.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Nullità assoluta dedotta per la partecipazione di giudice onorario nel collegio di primo grado. La Cassazione ha ritenuto l'eccezione manifestamente infondata alla luce del regime transitorio e della normativa vigente al tempo del giudizio; nessuna nullità riconosciuta.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Limiti di esposizione della motivazione. La Corte ha ritenuto legittimo l'utilizzo controllato di stralci di motivazione e la tecnica "copia-incolla" purché la decisione di merito espliciti l'analisi e le ragioni del convincimento.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Acquisizione di sentenze irrevocabili: la Cassazione ricorda che l'inserimento di tali sentenze negli atti non vincola il giudice del nuovo procedimento, che conserva autonomia valutativa.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono costituire prova valida anche se non forniscono riscontro puntuale su ogni singolo fatto, purché esistano riscontri logici o materiali (intercettazioni, comportamenti concreti) che ne confermino l'attendibilità; il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel bilanciare tali elementi.
  • Le intercettazioni con linguaggio criptico possono essere interpretate dal giudice come riferite a fatti illeciti se la interpretazione risulta coerente con il complesso probatorio (massime di esperienza, contesto, riscontri); tale interpretazione costituisce valutazione di fatto ed è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità.
  • Il principio del "ne bis in idem" non impedisce di riesaminare lo stesso fatto storico sotto la prospettiva di reati diversi o per periodi temporali differenti: occorre valutare identità del fatto-reato e coincidenza degli elementi costitutivi.
  • L'aumento per recidiva va applicato con riferimento alla normativa vigente: dopo la riforma, non si possono considerare contravvenzioni ai fini della recidiva per delitti dolosi; errori nell'applicazione di questo principio possono comportare l'annullamento limitato della determinazione della pena.
  • La circostanza aggravante della disponibilità di armi nell'ambito di associazioni mafiose può essere accertata anche in via indiziaria riferendosi alla consuetudine del sodalizio e ai fatti di sangue collegati; non è necessario identificare l'arma specifica per ogni singolo imputato.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice motiva che mancano elementi positivi endo- o extra-processuali o se sussistono gravi elementi negativi (precedenti, gravità dei fatti); occorre comunque motivazione sufficiente e non mera formula di stile.
  • Eccezioni processuali sulla composizione del collegio (es. giudice onorario) vanno valutate in relazione al quadro normativo e ai regimi transitori: non ogni partecipazione di giudice non ordinario determina automaticamente nullità.
  • Le domande di rinnovazione istruttoria in appello sono eccezionali: il giudice d'appello può ritenere non necessaria nuova istruttoria quando gli atti già acquisiti consentono una valutazione compiuta.

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