Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40458/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La difesa dell'imputato ha denunciato la nullità del giudizio d'appello per violazione delle norme sulla notificazione a pena di nullità (art. 178 lett. c) c.p.p.), deducendo che il decreto di citazione a giudizio in appello del 9/6/2022 non era stato notificato al difensore di fiducia Avv. Antonio Leone, nominato dal ricorrente il 21/01/2022 (con contestuale deposito di istanza di revoca della misura cautelare) e quindi noto alla medesima Corte d'appello che avrebbe dovuto procedere al giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che, quando la nomina del difensore è stata depositata presso la stessa autorità che deve procedere al giudizio (come avvenuto con l'istanza di revoca della misura cautelare depositata alla Corte d'appello), quella autorità è a conoscenza della nuova nomina e avrebbe dovuto notificare gli atti al nuovo difensore. L'omessa notificazione del decreto di citazione all'Avv. Antonio Leone ha integrato la nullità prevista dall'art. 178 lett. c) c.p.p.; la nullità è stata eccepita tempestivamente e comporta l'annullamento della sentenza impugnata. La Cassazione ha disposto il rinvio degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    La mancata notificazione agli avvocati designati a pena di nullità integra una nullità assoluta quando sussistono le condizioni di legge; la Corte ha ritenuto applicabile la nullità per omessa notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia noto alla stessa autorità giudicante.

  • art. 91 disp. att. cod. proc. pen.

    La Corte d'appello, quale giudice procedente in appello, è anche competente a decidere sulle istanze riguardanti la revoca o la modifica delle misure cautelari; ciò implica che le istanze dirette a quella Corte rendono noto al medesimo ufficio anche il nominativo del difensore depositato contestualmente.

  • Sez. 3, n. 2199 del 19/11/2019 (Trionfanti)

    Giurisprudenza richiamata per distinguere i casi: afferma che la nomina del difensore per un procedimento incidentale di riesame non incide sul procedimento principale se la nomina è presentata ad autorità diversa; la Corte ha però precisato che tale orientamento non si applica quando la nomina è presentata alla stessa autorità che procede nel giudizio principale.

  • Sez. 3, n. 32323 del 05/02/2015 (Zanoli)

    Analogamente richiamata per spiegare la regola della autonomia dell'incidente cautelare rispetto al processo principale e i limiti di conoscibilità della nomina del difensore, salvo il caso in cui la nomina sia depositata presso la medesima autorità giudicante.

  • Sez. Unite, n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan)

    Richiamata come precedenza che tratta profili di nullità per difetto di notificazione e regole applicabili; utilizzata per fondare il principio che l'omessa notificazione al difensore noto alla stessa autorità comporta nullità.

  • Sez. 2, n. 3945 del 12/01/2017 (Clemente)

    Giurisprudenza specifica sul giudizio di appello richiamata dalla Corte per supportare l'applicazione del principio di nullità per mancata notificazione al difensore nominato e conoscibile dall'autorità che procede.

  • Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013 (Di Mattia)

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale inerente la disciplina delle notificazioni e gli effetti dell'omessa informazione al difensore di fiducia, usato dalla Corte per confermare il principio decisorio.

Massime di principio

  • Se la nomina del difensore viene depositata presso la stessa autorità che deve svolgere il successivo giudizio (es. Corte d'appello competente per l'appello), l'autorità è considerata a conoscenza del nuovo difensore e deve notificare gli atti a costui; la mancata notifica integra una nullità rilevabile a norma dell'art. 178 lett. c) c.p.p.
  • Va distinto il caso in cui la nomina del difensore sia stata effettuata nell'ambito di un procedimento incidentale (ricorso per riesame) diretto a un'autorità diversa: in tale ipotesi l'atto di nomina non incide automaticamente sul procedimento principale e la segnalazione al giudice del merito può essere limitata.
  • La nullità derivante da omessa notificazione del provvedimento a difensore di fiducia noto alla stessa autorità giudicante è annullante e può condurre all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione per evitare il rischio di pregiudizio sul giudizio successivo.
  • L'eccezione di nullità deve essere sollevata tempestivamente (al primo atto utile); una tempestiva impugnazione in sede di legittimità è idonea a far dichiarare la nullità e ottenere l'annullamento con rinvio.
  • Indicazioni pratiche: quando si nomina un difensore, depositare sempre l'atto di nomina presso la stessa cancelleria che seguirà il giudizio (se conosciuta), indicare chiaramente PEC/indirizzo per notificazioni e conservare le ricevute di deposito; verificare negli estratti di ruolo che la nomina sia annotata e, in caso di omissione di notifiche, eccepire senza indugio la nullità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.