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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37541/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da più ordinanze-ingiunzione adottate dall'autorità ispettiva nei confronti di un subagente assicurativo, in relazione a contestati illeciti amministrativi connessi alla irregolare costituzione di rapporti di lavoro e ad altri adempimenti lavoristici. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte l'impugnazione, annullando alcune sanzioni limitatamente a specifiche lavoratrici e confermandone altre, ritenendo provati taluni rapporti di lavoro subordinato e quindi gli illeciti correlati, tra cui omessa consegna della comunicazione di assunzione, omessa consegna dei prospetti paga e mancata istituzione dei libri matricola e paga. Nel ricorso per cassazione il soggetto sanzionato ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 246 e 105, comma 2, c.p.c., sostenendo l'incapacità a testimoniare di una lavoratrice, per la pendenza di un giudizio da essa promosso per l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2094 c.c., lamentando l'erroneo riconoscimento della subordinazione per difetto di prova dell'eterodirezione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile, osservando che, nelle controversie in cui sia contestata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato quale presupposto di obblighi contributivi o affini, il giudice può comunque avvalersi dei propri poteri istruttori ex art. 421 c.p.c.; ha inoltre rilevato che la dichiarazione della testimone era stata comunque valutata insieme agli altri elementi di prova. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva accertato in fatto la sussistenza dell'eterodirezione, elemento essenziale della subordinazione. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 246 c.p.c.

    La dedotta incapacità a testimoniare è stata scrutinata ma ritenuta non decisiva ai fini dell'esito, anche perché le dichiarazioni del soggetto sono state valutate unitamente al restante materiale probatorio.

  • art. 105, secondo comma, c.p.c.

    È stato evocato per escludere un intervento adesivo dipendente della lavoratrice, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la questione ai fini della decisione.

  • art. 421 c.p.c.

    Nei giudizi in cui sia contestata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, il giudice può avvalersi dei poteri istruttori ufficiosi, compreso l'interrogatorio del lavoratore.

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione richiede l'eterodirezione, cioè una costante e cogente direzione del lavoro da parte del datore; la Corte ha ritenuto che tale elemento fosse stato accertato in fatto dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio in cui si controverta sull'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il giudice può utilizzare i poteri istruttori officiosi per acquisire e valutare le dichiarazioni del lavoratore, anche quando sia contestata la sua posizione processuale come testimone.
  • La dedotta incapacità a testimoniare di un soggetto non è decisiva se le sue dichiarazioni sono state comunque apprezzate dal giudice di merito nel quadro complessivo delle prove e non costituiscono l'unico fondamento dell'accertamento.
  • La subordinazione lavorativa presuppone l'eterodirezione, cioè l'assoggettamento del prestatore a poteri direttivi costanti e vincolanti del datore; una volta che il giudice di merito abbia accertato in fatto tale elemento, la censura in cassazione è infondata se si risolve in una diversa lettura delle prove.
  • Le contestazioni in cassazione sulla ricostruzione del rapporto di lavoro devono confrontarsi con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, che resta insindacabile ove sorretto da motivazione coerente e non meramente apparente.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneLicenziamentoProveRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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