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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44551/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello per due motivi principali: 1) violazione dell'art. 627 c.p.p. e carenza/mancanza di motivazione nella valutazione della non configurabilità della fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5, DPR 309/1990) nonostante il quantitativo esiguo di cocaina (tre dosi: 0,58 g; 0,56 g; 0,03 g), contestando che la Corte di merito avesse motivato in modo apodittico l'esclusione della lieve entità basandosi sul contesto (movida di Capri, modalità di avvicinamento degli avventori, disponibilità di più dosi) e su elementi non decisivi; 2) violazione dell'art. 99 c.p. e apoditticità nella declaratoria di recidiva, poiché la Corte avrebbe valorizzato precedenti non tutti omogenei o pertinenti come indici di pericolosità e propensione al reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: 1) quanto alla lieve entità, la Corte di merito aveva valutato correttamente, in modo unitario e motivato, non solo il dato ponderale ma anche le modalità, il luogo (movida/locale notturno), la disponibilità di più dosi e l'ingente somma di denaro posseduta (1.567,84 euro) come indici di inserimento in un circuito di spaccio e di diffusività dell'attività, giustificando l'esclusione dell'art. 73, comma 5; 2) quanto alla recidiva, la Corte ha motivatamente ritenuto che i precedenti per reati con finalità di lucro e l'insieme degli elementi probatori costituissero sintomi concreti di propensione a delinquere e quindi fondassero la recidiva contestata. Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta la conferma del giudizio di merito (pena ridotta a 4 anni e multa di euro 18.000,00 come disposto in appello) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 (fatto di lieve entità)

    La Corte richiama il principio che la configurabilità della lieve entità richiede una valutazione unitaria e globale di tutti gli elementi relativi all'azione (mezzi, modalità, circostanze) e all'oggetto materiale (quantitativo e qualità), ritenendo che il mero dato ponderale non sia decisivo se gli altri elementi indicano significativa potenzialità offensiva; modalità organizzate o diffusività escludono la lieve entità solo se dimostrano una rilevante potenzialità offensiva.

  • Art. 99 c. p. (recidiva)

    La corte applica il criterio concreto di valutazione della recidiva, considerando la natura, l'omogeneità e la distanza temporale dei precedenti; i precedenti per reati con finalità di lucro e l'insieme degli elementi probatori sono stati ritenuti indicatori di persistenza della propensione delittuosa, giustificando l'aggravante della recidiva.

  • Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) (motivi di cassazione)

    Richiamato dal ricorrente come sindacato sui vizi di motivazione e contraddittorietà; la Corte di cassazione valuta tali censure e ne conclude che la motivazione di merito è sufficientemente logica e aderente al materiale probatorio.

  • Art. 627 c.p.p. (motivazione della sentenza)

    Il ricorrente invocava la violazione di questo articolo per presunta mancanza della motivazione richiesta; la Corte ha ritenuto invece che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata e non apodittica.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 40 del 2019

    Richiamata in relazione agli effetti sulla determinazione della pena nell'ambito del procedimento abbreviato; la Corte d'appello aveva applicato la decisione costituzionale riducendo la pena e la Cassazione non ha ritenuto contestabile tale applicazione.

  • Principio giurisprudenziale 'Calibè' (Sez. U., n. 35738 del 27/05/2010)

    Ribadito il principio che la verifica della recidiva richiede un giudizio concreto e individualizzato, valutando se la reiterazione sia sintomo effettivo di riprovevolezza e pericolosità, principio che la Corte di appello ha applicato nella propria motivazione.

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto come 'di lieve entità' (art. 73, comma 5 DPR 309/1990) richiede una valutazione complessiva: il solo valore ponderale non è decisivo; devono essere considerate anche modalità, contesto, disponibilità di più dosi e indizi di attività organizzata.
  • La presenza di elementi come disponibilità di somma consistente, più dosi e comportamento volto ad avvicinare acquirenti in luogo della 'movida' può legittimamente essere valutata come indizio di diffusività/organizzazione e quindi escludere la lieve entità.
  • La recidiva va valutata concretamente: non basta l'esistenza formale di precedenti; occorre valutare natura, omogeneità, finalità (es. scopo di lucro), distanza temporale e eventuale progressione criminosa per decidere se i precedenti aumentano la pericolosità dell'agente.
  • La Corte d'appello deve motivare chiaramente l'apprezzamento degli elementi indiziari; censure per apoditticità possono essere rigettate se la motivazione mostra un percorso logico che collega elementi fattuali e conclusioni giuridiche.
  • In appelli/cassazione su casi di stupefacenti, la difesa dovrebbe contestare puntualmente quali elementi il giudice ha valutato in modo illogico o insufficiente (es. indicare perché la disponibilità di denaro non prova finalità di spaccio) e non limitarSi a contestare in astratto la valutazione di merito.
  • Quando si invoca la lieve entità per piccole dosi, è utile documentare assenza di altri elementi indiziari (nessuna disponibilità di denaro, modalità occasionali, assenza di multiple dosi, testimonianze che confermano assenza di scambio a fini di lucro) per impedire che il giudice valorizzi la diffusività.

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