Cassazione Penale, Sentenza n. 44551/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello per due motivi principali: 1) violazione dell'art. 627 c.p.p. e carenza/mancanza di motivazione nella valutazione della non configurabilità della fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5, DPR 309/1990) nonostante il quantitativo esiguo di cocaina (tre dosi: 0,58 g; 0,56 g; 0,03 g), contestando che la Corte di merito avesse motivato in modo apodittico l'esclusione della lieve entità basandosi sul contesto (movida di Capri, modalità di avvicinamento degli avventori, disponibilità di più dosi) e su elementi non decisivi; 2) violazione dell'art. 99 c.p. e apoditticità nella declaratoria di recidiva, poiché la Corte avrebbe valorizzato precedenti non tutti omogenei o pertinenti come indici di pericolosità e propensione al reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: 1) quanto alla lieve entità, la Corte di merito aveva valutato correttamente, in modo unitario e motivato, non solo il dato ponderale ma anche le modalità, il luogo (movida/locale notturno), la disponibilità di più dosi e l'ingente somma di denaro posseduta (1.567,84 euro) come indici di inserimento in un circuito di spaccio e di diffusività dell'attività, giustificando l'esclusione dell'art. 73, comma 5; 2) quanto alla recidiva, la Corte ha motivatamente ritenuto che i precedenti per reati con finalità di lucro e l'insieme degli elementi probatori costituissero sintomi concreti di propensione a delinquere e quindi fondassero la recidiva contestata. Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta la conferma del giudizio di merito (pena ridotta a 4 anni e multa di euro 18.000,00 come disposto in appello) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 (fatto di lieve entità)
La Corte richiama il principio che la configurabilità della lieve entità richiede una valutazione unitaria e globale di tutti gli elementi relativi all'azione (mezzi, modalità, circostanze) e all'oggetto materiale (quantitativo e qualità), ritenendo che il mero dato ponderale non sia decisivo se gli altri elementi indicano significativa potenzialità offensiva; modalità organizzate o diffusività escludono la lieve entità solo se dimostrano una rilevante potenzialità offensiva.
La corte applica il criterio concreto di valutazione della recidiva, considerando la natura, l'omogeneità e la distanza temporale dei precedenti; i precedenti per reati con finalità di lucro e l'insieme degli elementi probatori sono stati ritenuti indicatori di persistenza della propensione delittuosa, giustificando l'aggravante della recidiva.
Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) (motivi di cassazione)
Richiamato dal ricorrente come sindacato sui vizi di motivazione e contraddittorietà; la Corte di cassazione valuta tali censure e ne conclude che la motivazione di merito è sufficientemente logica e aderente al materiale probatorio.
Art. 627 c.p.p. (motivazione della sentenza)
Il ricorrente invocava la violazione di questo articolo per presunta mancanza della motivazione richiesta; la Corte ha ritenuto invece che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata e non apodittica.
Sentenza Corte Costituzionale n. 40 del 2019
Richiamata in relazione agli effetti sulla determinazione della pena nell'ambito del procedimento abbreviato; la Corte d'appello aveva applicato la decisione costituzionale riducendo la pena e la Cassazione non ha ritenuto contestabile tale applicazione.
Principio giurisprudenziale 'Calibè' (Sez. U., n. 35738 del 27/05/2010)
Ribadito il principio che la verifica della recidiva richiede un giudizio concreto e individualizzato, valutando se la reiterazione sia sintomo effettivo di riprovevolezza e pericolosità, principio che la Corte di appello ha applicato nella propria motivazione.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come 'di lieve entità' (art. 73, comma 5 DPR 309/1990) richiede una valutazione complessiva: il solo valore ponderale non è decisivo; devono essere considerate anche modalità, contesto, disponibilità di più dosi e indizi di attività organizzata.
- La presenza di elementi come disponibilità di somma consistente, più dosi e comportamento volto ad avvicinare acquirenti in luogo della 'movida' può legittimamente essere valutata come indizio di diffusività/organizzazione e quindi escludere la lieve entità.
- La recidiva va valutata concretamente: non basta l'esistenza formale di precedenti; occorre valutare natura, omogeneità, finalità (es. scopo di lucro), distanza temporale e eventuale progressione criminosa per decidere se i precedenti aumentano la pericolosità dell'agente.
- La Corte d'appello deve motivare chiaramente l'apprezzamento degli elementi indiziari; censure per apoditticità possono essere rigettate se la motivazione mostra un percorso logico che collega elementi fattuali e conclusioni giuridiche.
- In appelli/cassazione su casi di stupefacenti, la difesa dovrebbe contestare puntualmente quali elementi il giudice ha valutato in modo illogico o insufficiente (es. indicare perché la disponibilità di denaro non prova finalità di spaccio) e non limitarSi a contestare in astratto la valutazione di merito.
- Quando si invoca la lieve entità per piccole dosi, è utile documentare assenza di altri elementi indiziari (nessuna disponibilità di denaro, modalità occasionali, assenza di multiple dosi, testimonianze che confermano assenza di scambio a fini di lucro) per impedire che il giudice valorizzi la diffusività.
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