Cassazione Penale, Sentenza n. 40559/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Procedimento per omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000) relativo all'anno d'imposta 2019 per importo complessivo contestato di circa € 389.068,06. La difesa ha eccepito incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma, sostenendo che il reato si è consumato il 28/12/2020 e che alla data di commissione la società Movicoop aveva sede e l'unico conto corrente operativo a Roma (dove dunque si sarebbe dovuto compiere il versamento). Il Pubblico Ministero ha opposto che la dichiarazione IVA era stata presentata il 21/04/2020 con sede in provincia di Milano e che, in base alla giurisprudenza, può assumersi la competenza di Milano.
La decisione
La Corte ha confermato la competenza del Tribunale di Milano. Motivazione: richiamata la giurisprudenza recente (in particolare la pronuncia n. 32280 del 16/05/2024) e le regole di cui all'art. 18 d.lgs. n. 74/2000 e all'art. 8 c.p.p., la Corte ha ritenuto che, benché il reato si consumi al momento della scadenza del termine per il versamento e il luogo di consumazione coincida con il luogo in cui si sarebbe dovuto porre in essere il versamento, la dematerializzazione dei pagamenti introdotta dal 10/10/2006 ha reso impossibile individuare un unico luogo certo dell'adempimento. Nel caso concreto non vi erano elementi certi (es. indicazione del luogo di esecuzione dei pagamenti in acconto) per identificare il locus commissi delicti; pertanto si è applicato il criterio sussidiario previsto dall'art. 18 d.lgs. n. 74/2000, ossia il luogo dell'accertamento (ufficio territoriale di Gorgonzola - Direzione Provinciale II di Milano), con conseguente conferma della competenza del Tribunale di Milano e delega alla cancelleria per gli adempimenti di legge (art. 24-bis c.p.p.).
Norme richiamate
Norma procedurale che disciplina la rimessione alla Corte di cassazione delle questioni pregiudiziali di competenza sollevate dal difensore; utilizzata per il rinvio pregiudiziale.
Dispositivo che punisce l'omesso versamento dell'IVA; il reato si considera consumato alla scadenza del termine utile per il pagamento.
Stabilisce le regole speciali per la determinazione della competenza territoriale nei reati tributari: di norma si applica art. 8 c.p.p. (luogo di consumazione) e, solo qualora non sia possibile determinarlo, opera il criterio sussidiario del luogo di accertamento del reato.
Regola generale per l'individuazione del luogo di consumazione del reato (locus commissi delicti), richiamata per stabilire la competenza territoriale quando il luogo è determinabile.
art. 37, comma 49, d.l. n. 223/2006 (conv. legge n. 248/2006)
Ha imposto, a partire dal 10/10/2006, l'uso di modalità telematiche per i pagamenti fiscali; la Corte ha ritenuto che ciò abbia dematerializzato il pagamento e reso impraticabile l'individuazione di un unico luogo in cui l'obbligo può essere adempiuto, giustificando il ricorso al luogo di accertamento.
Richiamato dal giudice di merito per sostenere che l'obbligazione pecuniaria si estingue al domicilio del creditore; la Corte, tuttavia, ha preferito la regola speciale di cui all'art. 18 d.lgs. n. 74/2000.
Massime di principio
- Per i reati di omesso versamento IVA il luogo di consumazione è, in linea di principio, il luogo in cui si sarebbe dovuto porre in essere il versamento; tuttavia, dopo l'introduzione dei pagamenti telematici (10/10/2006) spesso non esiste un luogo unico e certo.
- In assenza di prove concrete sul luogo di effettivo pagamento (es. movimenti bancari, ricevute F24 che individuino il luogo/ente ricevente), i tribunali tendono ad applicare il criterio sussidiario dell'art. 18 d.lgs. n. 74/2000 e a individuare la competenza nel luogo dell'accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate.
- Se si contesta la competenza territoriale, è fondamentale produrre documentazione precisa (estratti conto, ricevute telematiche, log di generazione/pagamento F24, sede effettiva dell'amministrazione aziendale) per dimostrare l'effettivo locus commissi delicti.
- Il trasferimento della sede sociale prima della scadenza del pagamento può essere rilevante, ma occorre dimostrare il collegamento operativo tra la nuova sede e l'esecuzione o il luogo dell'adempimento per incidere sulla competenza.
- Alla luce dell'orientamento maggioritario della Cassazione, chi mira a ottenere la competenza in un foro diverso da quello dell'accertamento deve puntare a fornire elementi che rendano possibile l'individuazione del luogo di consumazione secondo l'art. 8 c.p.p.; in mancanza di ciò, la competenza sarà probabilmente attribuita al luogo dell'accertamento.
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