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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17911/2024 del 28/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, in sede di merito, del beneficio fiscale relativo all'IMU per l'anno 2012 su un immobile di proprietà della contribuente, classificato catastalmente come B/1. In primo grado era stato riconosciuto il diritto all'esenzione invocata, mentre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, accogliendo l'appello del Comune, aveva riformato la decisione. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione articolando tre motivi, ma prima della decisione comunicava l'avvenuto accordo bonario tra le parti e dichiarava di rinunciare al ricorso; il Comune accettava la rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta dopo un accordo amichevole tra le parti e dell'accettazione della rinuncia da parte del Comune. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., disponendo la compensazione delle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, ritenendo tale misura non estensibile ai casi di estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lettera i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546

    La norma è richiamata come base del preteso diritto all'esenzione IMU riconosciuto in primo grado, ma il testo non consente di ricavarne una specifica interpretazione della Corte di cassazione sul merito tributario, poiché il giudizio si estingue per rinuncia.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, una volta accettata dalla controparte, determina la possibilità di dichiarare estinto il giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    In presenza dei presupposti di rinuncia accettata, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio e regola le spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo nei casi di estinzione del giudizio, evidenziando che si tratta di una misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, di stretta interpretazione e non estensibile o analogica.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio.
  • Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, la Corte può compensare le spese in presenza di un accordo bonario tra le parti.
  • Il contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica in via estensiva ai casi di estinzione del giudizio, trattandosi di previsione di stretta interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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