Cassazione Civile, Ordinanza n. 32756/2022 del 07/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (socia)
La controversia
La controversia origina dall'esclusione di una socia da una società cooperativa consortile. In sede arbitrale, l'arbitro unico investito statutariamente della controversia aveva dichiarato illegittima l'esclusione, annullato in parte la delibera e condannato il consorzio a tenere indenne la socia dal danno derivante dall'illegittima estromissione. Il consorzio ha impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello, che ha accolto l'impugnazione rescindente solo in parte, dichiarando la nullità del lodo per difetto di motivazione limitatamente alla condanna risarcitoria, e poi, in sede rescissoria, ha rigettato la domanda di danni per difetto di prova. Nel ricorso principale per cassazione il consorzio ha dedotto violazione dell'art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c., sostenendo che il lodo fosse contraddittorio: da un lato l'arbitro avrebbe riconosciuto la competenza del consiglio di amministrazione in materia di esclusione del socio, dall'altro avrebbe "ripristinato" la qualità di socia della resistente; inoltre ha sostenuto che l'esclusione era stata deliberata dal consiglio di amministrazione e non impugnata, sicché la resistente doveva ritenersi comunque esclusa. La socia, con ricorso incidentale, ha censurato il rigetto della domanda risarcitoria, denunciando violazione degli artt. 115, 116, 823 n. 5 e 829 n. 5 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., assumendo che il difetto di motivazione del lodo e il difetto di prova fossero conseguenza della mancata contestazione del quantum da parte del consorzio; ha inoltre sostenuto che la Corte d'appello avrebbe dovuto valorizzare i documenti già in atti per desumere l'utile economico che ella avrebbe potuto conseguire se fosse rimasta nella compagine sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha affermato che il sindacato di legittimità avverso la sentenza resa sull'impugnazione del lodo arbitrale è limitato al controllo della correttezza giuridica e della congruità logica della decisione impugnata, non potendo tradursi in una rivalutazione del merito della pronuncia arbitrale o degli accertamenti di fatto compiuti dagli arbitri o dal giudice di merito. Ha quindi ritenuto inammissibile la doglianza del consorzio perché diretta sostanzialmente contro il lodo e non contro la motivazione della sentenza di appello, e perché volta a ottenere una nuova valutazione dei fatti. Ha ritenuto parimenti inammissibili le censure della socia, in quanto anch'esse miravano a contestare il merito della valutazione istruttoria compiuta dalla Corte d'appello sulla domanda risarcitoria e non evidenziavano un vero vizio di legittimità. Le spese sono state integralmente compensate, con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambi i ricorrenti, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c.
La contraddittorietà del lodo rileva solo nei limiti del vizio denunciabile in sede di impugnazione; in cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del merito della pronuncia arbitrale.
art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione del lodo è configurabile soltanto quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di individuare la ratio della decisione.
Richiamato dalla ricorrente incidentale per sostenere che la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare il materiale probatorio già versato in atti; la Corte di cassazione ha escluso la possibilità di rimettere in discussione la valutazione di merito.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché diretta al merito.
Citate dalla ricorrente incidentale nel quadro della doglianza sul procedimento arbitrale; la Corte non ha ravvisato un vizio processuale scrutinabile in cassazione nei termini prospettati.
Richiamato per sostenere un'erronea ripartizione dell'onere della prova sulla domanda risarcitoria; la censura è stata reputata inammissibile perché finalizzata a una nuova valutazione del fatto e della prova.
È richiamato per qualificare come incidentale e tempestivo il ricorso della socia, proposto dopo il ricorso principale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza che ha deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, il controllo della Corte è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della congruità logica della sentenza impugnata, nei limiti dei motivi dedotti, e non consente un riesame diretto del lodo.
- Non è ammissibile in cassazione una censura che, sotto l'apparente deduzione di vizi di legittimità, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove o del convincimento espresso dall'arbitro o dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione del lodo arbitrale è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da impedire l'individuazione della ratio decidendi; un mero dissenso sulla sufficienza o sulla persuasività della motivazione non è idoneo a fondare l'impugnazione.
- La violazione delle regole sulla prova e sulla non contestazione non può essere utilizzata per trasformare in sede di legittimità una controversia sulla valutazione del materiale istruttorio in una questione di nullità processuale, quando la censura investe in realtà l'apprezzamento del merito.
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