Cassazione Civile, Ordinanza n. 33225/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata dall’agente della riscossione, chiedendo anche l’annullamento delle cartelle di pagamento presupposte, deducendone la mancata o irregolare notificazione e sostenendo che le pretese tributarie fossero ormai prescritte o decadute. In cassazione ha articolato tre censure: (1) violazione di legge e omesso esame delle eccezioni di decadenza e prescrizione riferite alle pretese tributarie sottese a varie cartelle; (2) violazione della disciplina sulla notificazione delle cartelle, assumendo che la consegna al portiere fosse avvenuta senza la successiva raccomandata prevista dalla normativa richiamata; (3) omesso esame dell’eccezione relativa all’obbligo dell’agente della riscossione di produrre integralmente le cartelle e gli originali delle ricevute postali di notifica. Con memoria successiva, il ricorrente ha poi dichiarato che, alla luce di sentenze sopravvenute che avevano annullato le altre cartelle presupposte, era venuto meno il suo sostanziale interesse alla decisione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere perché le controparti non avevano aderito alle circostanze sopravvenute né avevano formulato conclusioni conformi; di conseguenza non ricorrevano i presupposti per una definizione consensuale del contrasto. Ha inoltre disposto l’integrale compensazione delle spese di lite per gravi ed eccezionali ragioni, valorizzando sia l’esito delle cause connesse sia la tardiva produzione delle sentenze sopravvenute. È stato anche ricordato che l’ulteriore contributo unificato non si applica all’inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse, ma solo a quella originaria.
Norme richiamate
sono state invocate le censure di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi a sostegno del ricorso per cassazione
art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973
è stato richiamato dal ricorrente per contestare la notificazione delle cartelle con consegna al portiere senza successiva raccomandata
richiamata dal ricorrente come disciplina asseritamente applicabile alla notificazione
richiamato dal ricorrente in relazione alla notifica eseguita a mani del portiere e al successivo avviso
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ribadisce che l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato mira a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose e si applica solo all’inammissibilità originaria, non a quella sopravvenuta per difetto di interesse
legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara in memoria di non avere più interesse sostanziale all’accoglimento del ricorso, il giudizio può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse se tale sopravvenienza rende priva di utilità concreta la decisione.
- La cessazione della materia del contendere presuppone un mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio condiviso da tutte le parti, con conclusioni conformi; in mancanza di adesione delle controparti, il giudice non può pronunciarla e deve limitarsi a decidere sulla permanenza dell’interesse.
- La tardiva allegazione in cassazione di fatti sopravvenuti rilevanti ai fini dell’interesse può giustificare la compensazione integrale delle spese, specie se le circostanze decisive erano già formatesi da tempo.
- L’ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso soccombente non si applica all’inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse, poiché la ratio sanzionatoria riguarda le impugnazioni originariamente inammissibili o pretestuose.
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