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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05501/2025 del 02/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dirigente medico di primo livello, in servizio presso un presidio ospedaliero dell’azienda sanitaria locale, aveva agito per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del criterio con cui l’ente calcolava il debito orario giornaliero nei giorni di assenza legittima (ferie, festività, permessi e simili): secondo il dipendente, nei giorni di assenza l’azienda computava 6 ore anziché 6 ore e 20 minuti, così imponendo un maggiore recupero orario e un surplus di prestazione che doveva essere retribuito come differenze retributive. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d’appello aveva respinto l’impugnazione dell’azienda, ritenendo che il dirigente avesse dovuto rendere una prestazione eccedente rispetto alle 38 ore settimanali a causa del computo errato delle assenze. L’azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di norme di diritto e del contratto collettivo, nonché contraddittorietà della motivazione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: secondo la ricorrente, per i dirigenti medici vige il principio di onnicomprensività della retribuzione, per cui non è dovuto alcun compenso aggiuntivo per ore in più svolte, anche se derivanti dall’erroneo calcolo del debito orario nei giorni di assenza. Il controricorrente ha resistito eccependo anche l’inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ha accolto il motivo dell’azienda sanitaria, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originaria domanda del dirigente medico. La Corte ha affermato che, nella prospettiva dell’azione proposta come esatto adempimento, il dirigente non poteva ottenere differenze retributive ulteriori rispetto alla retribuzione mensile già percepita, che è omnicomprensiva e non parametrata al tempo effettivamente lavorato; l’eventuale tutela poteva semmai essere ricondotta a responsabilità datoriale risarcitoria, ma solo in presenza di specifiche allegazioni e prova di un concreto pregiudizio alla salute, al riposo o alla personalità morale, non dedotti nella domanda proposta. La Corte ha quindi respinto il ricorso introduttivo del lavoratore.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro

    viene richiamato come vizio dedotto in cassazione per censurare l’interpretazione della disciplina collettiva e del regime retributivo del dirigente medico

  • art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il requisito di specificità/autosufficienza è soddisfatto se il ricorso consente alla Corte di comprendere oggetto della controversia e censure senza dover consultare autonomamente gli atti

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 24 d.lgs. n. 165/2001

    Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti

    la retribuzione dirigenziale è omnicomprensiva e non può essere incrementata in via automatica in ragione del solo tempo di lavoro svolto

  • art. 14 c.c.n.l. 3.11.2005 Area dirigenza medica

    l'orario di lavoro dei dirigenti ... è confermato in 38 ore settimanali

    la disciplina contrattuale conferma l’orario settimanale ma non introduce un diritto a compensi ulteriori per ore eccedenti collegate al mero computo orario

  • art. 17, comma 2, c.c.n.l. 5.12.1996 Area dirigenza medica e veterinaria

    l'orario dei dirigenti medici in 38 ore settimanali

    è la base della disciplina collettiva richiamata dalla Corte per escludere la remunerazione autonoma del cd. lavoro eccedentario

  • art. 65, comma 3, c.c.n.l. 5.12.1996

    la retribuzione di risultato compensa anche l'eventuale superamento dell'orario di lavoro

    il superamento dell’orario è già compensato dal sistema retributivo dirigenziale, senza distinguere tra eccedenza per obiettivi ed eccedenza per esigenze di servizio

  • art. 60 c.c.n.l. 3.11.2005

    restano confermate le norme dei contratti precedenti, comprese quelle su orario di lavoro e orario notturno, salvo modifiche o disapplicazioni

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    la Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 2087 c.c.

    richiamato come possibile fonte di responsabilità datoriale per pregiudizi alla salute o alla personalità morale derivanti da carichi di lavoro illegittimi

  • art. 32 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale della tutela della salute

  • artt. 2 e 35 Cost.

    richiamati quale parametro costituzionale della tutela della dignità e della personalità nel lavoro

Massime di principio

  • Per i dirigenti medici del SSN, la retribuzione ha natura mensile e omnicomprensiva: non è dovuto un compenso aggiuntivo per il mero superamento del tempo di lavoro che discenda dall’organizzazione flessibile del servizio o dal criterio aziendale di computo delle assenze, se la prestazione contrattuale è stata comunque integralmente remunerata.
  • L’orario di 38 ore settimanali previsto dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici non va inteso come base automatica per rivendicare differenze retributive orarie; il sistema retributivo valorizza l’incarico, le funzioni e gli obiettivi, non il conteggio aritmetico delle ore.
  • Se la domanda è impostata come azione di esatto adempimento, il giudice non può riconoscere una tutela diversa o maggiore rispetto al pagamento della retribuzione dovuta, salvo che la domanda contenga specifiche allegazioni idonee a ricondurla a una diversa pretesa risarcitoria.
  • L’eventuale illegittimo aggravio dell’impegno lavorativo può rilevare sul piano della responsabilità datoriale e del danno alla salute, al riposo o alla personalità morale, ma tali pregiudizi devono essere allegati e provati in modo specifico, anche per presunzioni.
  • Nel ricorso per cassazione il requisito di specificità è rispettato quando la narrazione dei fatti e delle censure consente alla Corte di comprendere il thema decidendum senza ricerca autonoma degli atti, secondo un criterio di sinteticità e chiarezza.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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