Cassazione Penale, Sentenza n. 31013/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Nel procedimento di esecuzione l'interessato chiedeva applicarsi la disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. tra più condanne irrevocabili rese per reati in materia di stupefacenti. La Corte d'appello sezione minorenni di Caltanissetta, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza ritenendo che l'omogeneità delle violazioni non bastasse a dimostrare un programma criminoso unitario, valorizzando soprattutto la circostanza che i reati satellite sarebbero stati commessi prima dell'asserito ingresso dell'interessato nel sodalizio associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione degli artt. 125, comma 3, c.p.p., 81 c.p. e 671 c.p.p., lamentando mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché erronea applicazione della legge penale: secondo il ricorrente, una corretta lettura delle sentenze avrebbe mostrato un'attività intensa e unitaria in materia di stupefacenti, con ruoli intercambiabili tra concorrenti, e non sarebbe stata decisiva la distinzione formale tra reato associativo e reati-fine. Contestava inoltre l'affermazione del giudice dell'esecuzione secondo cui la propria operatività nel sodalizio sarebbe iniziata solo nel marzo 2024, assumendo che la contestazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 decorresse invece dal giugno 2022.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti in cui ha ravvisato un vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, derivante da una insanabile incoerenza fattuale nella ricostruzione temporale dei fatti. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva fondato il diniego della continuazione su un dato non coerente con gli atti disponibili: da un lato la sentenza richiamata contestava l'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 a decorrere dal giugno 2022, dall'altro l'ordinanza impugnata assumeva che l'operatività del ricorrente nel sodalizio fosse iniziata soltanto nel marzo 2024 e che tutti gli altri reati fossero stati commessi nel 2022. La Corte ha osservato che, nel fascicolo, erano presenti solo le intestazioni delle sentenze e non la motivazione della sentenza del 14.7.2025; inoltre alcune altre sentenze citate nell'ordinanza riguardavano soggetti diversi. Ne è derivata l'impossibilità di verificare la corretta scansione temporale dei fatti sulla base della motivazione resa. Per questo motivo l'ordinanza è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta, sezione minorenni, per nuovo esame dell'istanza di continuazione.
Norme richiamate
La censura ha investito la motivazione del provvedimento impugnato, denunciandone mancanza e contraddittorietà.
Norma richiamata come base della richiesta di riconoscimento del medesimo disegno criminoso e quindi della continuazione tra i reati.
Norma che disciplina la richiesta al giudice dell'esecuzione di applicare la continuazione tra reati oggetto di sentenze irrevocabili.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato come reato associativo in materia di stupefacenti, rispetto al quale si è discusso della data di inizio della partecipazione del condannato.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato come reato di cessione/detenzione di sostanze stupefacenti, oggetto delle condanne per cui si chiedeva la continuazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione sulla continuazione ex art. 671 c.p.p., il diniego non può fondarsi su una ricostruzione fattuale internamente incoerente o non verificabile alla luce degli atti disponibili.
- Quando la decisione sulla continuazione dipende in modo decisivo dalla sequenza temporale dei reati, il giudice deve accertare con precisione le date di commissione e la loro compatibilità con l'ipotizzato programma criminoso unitario.
- La mera omogeneità delle violazioni o la natura della stessa area criminale non bastano, da sole, a dimostrare il medesimo disegno criminoso se gli elementi fattuali indicano una collocazione temporale incompatibile con l'unitarietà programmatica; viceversa, un errore sulla scansione temporale impone il rinnovo dell'esame.
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione può essere ravvisato quando il provvedimento esprima affermazioni tra loro incompatibili su dati fattuali decisivi e tali incoerenze non siano risolvibili consultando il fascicolo processuale.
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