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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40464/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la condanna per guida in stato di ebbrezza (fatto del 18/09/2018) articolando otto motivi: 1) vizio di incostituzionalita della norma di cui all'art.186, comma 2-bis Cds nella parte in cui prevede la revoca obbligatoria della patente anche quando dall'incidente non sia derivato danno alle persone; 2) inutilizzabilita dell'accertamento ematico per mancato avviso ai sensi dell'art.114 disp. att. cod. proc. pen., lamentando che il modulo sottoscritto fosse equivoco e che non sia stata verbalizzata l'attivita degli agenti; 3) mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen. per tenuita dell'offesa; 4) motivazione insufficiente circa la utilizzabilita della prova ematica e mancata escussione di un operante (maresciallo Gaballo); 5) disattenzione alle conclusioni del perito di parte che avrebbero escluso lo stato di ebbrezza; 6) mancata assunzione di prove decisive (Gaballo, Viaroli) e violazione del diritto di difesa; 7) illegittima applicazione dell'aggravante per causazione di incidente stradale e consequente esclusione della prevalenza delle attenuanti generiche; 8) vizio nel bilanciamento delle circostanze e nell'esclusione della prevalenza delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso e dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale invocata, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n.88/2019 che legittima la revoca della patente in ipotesi di guida in stato di ebbrezza di particolare gravita. Sono stati ritenuti infondati i motivi relativi all'inutilizzabilita del prelievo ematico: era presente il verbale di accertamenti urgenti redatto presso la struttura sanitaria, la ricorrente aveva sottoscritto la dichiarazione contenente il consenso e l'attestazione di aver ricevuto l'avviso della facolta di farsi assistere da difensore, e la testimonianza dell'agente Gennaro e la documentazione sono state ritenute attendibili. Le richieste di escussione dei testi Gaballo e Viaroli sono state giudicate non decisive rispetto alla decisione. La valutazione della perizia medico-legale e il rapporto tra prove non sono stati ritenuti viziati; l'onere della prova a discarico grava sull'imputato. L'aggravante per aver provocato un incidente e la mancata applicazione dell'art.131-bis sono state confermate in ragione dell'elevato tasso alcolemico, delle modalita della condotta e del pericolo creato (urto violento di due auto in sosta). Conseguentemente il ricorso e stato respinto e la condanna confermata: sette mesi di arresto e 2.000 euro di ammenda, con le conseguenti sanzioni accessorie previste dalla normativa (revoca della patente ove applicabile).

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    comma 2 lett. c) e comma 2-bis

    La norma prevede l'aggravamento e la possibile revoca della patente in caso di guida in stato di ebbrezza; la Corte ha ritenuto legittima la previsione di revoca nei casi di particolare gravita in ragione della pericolosita della condotta, e ha interpretato 'incidente stradale' in senso ampio comprendendo anche urti a veicoli in sosta che interrompono la normale circolazione e creano pericolo

  • art. 114 disposizioni attuative codice procedura penale

    art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    L'avvertimento della facolta di farsi assistere da difensore e' richiesto, ma non necessariamente in forma scritta; puo' essere dimostrato anche mediante deposizione dell'operante e la mancata verbalizzazione sul luogo non rende automaticamente inutilizzabile l'accertamento se sussistono verbali sanitari e dichiarazioni sottoscritte

  • art. 131-bis codice penale

    La causa di non punibilita per particolare tenuita del fatto richiede valutazione comparata delle circostanze secondo i criteri dell'art.133; tuttavia la sua applicazione e' esclusa se la condotta e il tasso alcolemico denotano pericolosita rilevante e non sussiste tenuita

  • art. 133 codice penale

    Fornisce i criteri per determinare la pena e per valutare la gravita dell'offesa, utili anche nel giudizio di tenuita previsto dall'art.131-bis; la Corte puo' indicare gli elementi ritenuti rilevanti senza dover esaurire tutte le fattispecie possibili

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Ha ritenuto giustificata la revoca della patente per reati stradali commessi in stato di ebbrezza, motivando la legittimita della misura in ragione del pericolo collegato alla condotta e non esclusivamente in ragione dell'effettivo danno conseguito

Massime di principio

  • Una impugnazione basata sulla presunta incostituzionalita della revoca della patente per guida in stato di ebbrezza incontra difficolta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.88/2019: la revoca puo' essere considerata proporzionata in presenza di condotte particolarmente pericolose.
  • Gli accertamenti sanitari per il tasso alcolemico possono essere utilizzabili anche se l'avviso non e' stato verbalizzato sul luogo, quando esiste un verbale sanitario redatto in struttura e la firma o la deposizione dell'operante dimostrano che l'avviso e' stato dato; la forma scritta non e' sempre obbligatoria.
  • La mera presenza di un modulo che unisce consenso al trattamento e attestazione di avviso non determina automaticamente l'inutilizzabilita dell'esame, salvo prova di coartazione, incapacita o equivoco rilevante che renda inespressa la volonta. In assenza di tali elementi la sottoscrizione e' efficace.
  • La prova testimoniale dell'operante che attesta l'avvenuto avviso e le circostanze immediate puo' essere decisiva; il giudice di merito valuta l'attendibilita e tale valutazione, se congrua e non manifestamente illogica, e sottratta a sindacato in Cassazione.
  • Il carico probatorio per confutare un accertamento del tasso alcolemico conforme alla normativa e' a carico dell'imputato: valutazioni teorico-scientifiche astratte sulla curva di assorbimento non bastano se non ancorate a dati certi e contestualizzati.
  • L'aggravante per aver causato un incidente stradale e' interpretata ampiamente: non e' necessario il coinvolgimento di terzi in movimento; anche urti a veicoli in sosta che interrompono la normale circolazione possono configurarla.
  • L'applicazione dell'art.131-bis e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti sono valutazioni di merito e saranno ritenute corrette a condizione che la motivazione non sia illogica o arbitraria; fattori come elevato tasso alcolemico, modalita notturne e pericolo creato pesano contro l'applicazione della causa di non punibilita.

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