Cassazione Penale, Sentenza n. 40464/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la condanna per guida in stato di ebbrezza (fatto del 18/09/2018) articolando otto motivi: 1) vizio di incostituzionalita della norma di cui all'art.186, comma 2-bis Cds nella parte in cui prevede la revoca obbligatoria della patente anche quando dall'incidente non sia derivato danno alle persone; 2) inutilizzabilita dell'accertamento ematico per mancato avviso ai sensi dell'art.114 disp. att. cod. proc. pen., lamentando che il modulo sottoscritto fosse equivoco e che non sia stata verbalizzata l'attivita degli agenti; 3) mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen. per tenuita dell'offesa; 4) motivazione insufficiente circa la utilizzabilita della prova ematica e mancata escussione di un operante (maresciallo Gaballo); 5) disattenzione alle conclusioni del perito di parte che avrebbero escluso lo stato di ebbrezza; 6) mancata assunzione di prove decisive (Gaballo, Viaroli) e violazione del diritto di difesa; 7) illegittima applicazione dell'aggravante per causazione di incidente stradale e consequente esclusione della prevalenza delle attenuanti generiche; 8) vizio nel bilanciamento delle circostanze e nell'esclusione della prevalenza delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso e dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale invocata, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n.88/2019 che legittima la revoca della patente in ipotesi di guida in stato di ebbrezza di particolare gravita. Sono stati ritenuti infondati i motivi relativi all'inutilizzabilita del prelievo ematico: era presente il verbale di accertamenti urgenti redatto presso la struttura sanitaria, la ricorrente aveva sottoscritto la dichiarazione contenente il consenso e l'attestazione di aver ricevuto l'avviso della facolta di farsi assistere da difensore, e la testimonianza dell'agente Gennaro e la documentazione sono state ritenute attendibili. Le richieste di escussione dei testi Gaballo e Viaroli sono state giudicate non decisive rispetto alla decisione. La valutazione della perizia medico-legale e il rapporto tra prove non sono stati ritenuti viziati; l'onere della prova a discarico grava sull'imputato. L'aggravante per aver provocato un incidente e la mancata applicazione dell'art.131-bis sono state confermate in ragione dell'elevato tasso alcolemico, delle modalita della condotta e del pericolo creato (urto violento di due auto in sosta). Conseguentemente il ricorso e stato respinto e la condanna confermata: sette mesi di arresto e 2.000 euro di ammenda, con le conseguenti sanzioni accessorie previste dalla normativa (revoca della patente ove applicabile).
Norme richiamate
comma 2 lett. c) e comma 2-bis
La norma prevede l'aggravamento e la possibile revoca della patente in caso di guida in stato di ebbrezza; la Corte ha ritenuto legittima la previsione di revoca nei casi di particolare gravita in ragione della pericolosita della condotta, e ha interpretato 'incidente stradale' in senso ampio comprendendo anche urti a veicoli in sosta che interrompono la normale circolazione e creano pericolo
art. 114 disposizioni attuative codice procedura penale
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
L'avvertimento della facolta di farsi assistere da difensore e' richiesto, ma non necessariamente in forma scritta; puo' essere dimostrato anche mediante deposizione dell'operante e la mancata verbalizzazione sul luogo non rende automaticamente inutilizzabile l'accertamento se sussistono verbali sanitari e dichiarazioni sottoscritte
La causa di non punibilita per particolare tenuita del fatto richiede valutazione comparata delle circostanze secondo i criteri dell'art.133; tuttavia la sua applicazione e' esclusa se la condotta e il tasso alcolemico denotano pericolosita rilevante e non sussiste tenuita
Fornisce i criteri per determinare la pena e per valutare la gravita dell'offesa, utili anche nel giudizio di tenuita previsto dall'art.131-bis; la Corte puo' indicare gli elementi ritenuti rilevanti senza dover esaurire tutte le fattispecie possibili
Sentenza Corte Costituzionale
Ha ritenuto giustificata la revoca della patente per reati stradali commessi in stato di ebbrezza, motivando la legittimita della misura in ragione del pericolo collegato alla condotta e non esclusivamente in ragione dell'effettivo danno conseguito
Massime di principio
- Una impugnazione basata sulla presunta incostituzionalita della revoca della patente per guida in stato di ebbrezza incontra difficolta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.88/2019: la revoca puo' essere considerata proporzionata in presenza di condotte particolarmente pericolose.
- Gli accertamenti sanitari per il tasso alcolemico possono essere utilizzabili anche se l'avviso non e' stato verbalizzato sul luogo, quando esiste un verbale sanitario redatto in struttura e la firma o la deposizione dell'operante dimostrano che l'avviso e' stato dato; la forma scritta non e' sempre obbligatoria.
- La mera presenza di un modulo che unisce consenso al trattamento e attestazione di avviso non determina automaticamente l'inutilizzabilita dell'esame, salvo prova di coartazione, incapacita o equivoco rilevante che renda inespressa la volonta. In assenza di tali elementi la sottoscrizione e' efficace.
- La prova testimoniale dell'operante che attesta l'avvenuto avviso e le circostanze immediate puo' essere decisiva; il giudice di merito valuta l'attendibilita e tale valutazione, se congrua e non manifestamente illogica, e sottratta a sindacato in Cassazione.
- Il carico probatorio per confutare un accertamento del tasso alcolemico conforme alla normativa e' a carico dell'imputato: valutazioni teorico-scientifiche astratte sulla curva di assorbimento non bastano se non ancorate a dati certi e contestualizzati.
- L'aggravante per aver causato un incidente stradale e' interpretata ampiamente: non e' necessario il coinvolgimento di terzi in movimento; anche urti a veicoli in sosta che interrompono la normale circolazione possono configurarla.
- L'applicazione dell'art.131-bis e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti sono valutazioni di merito e saranno ritenute corrette a condizione che la motivazione non sia illogica o arbitraria; fattori come elevato tasso alcolemico, modalita notturne e pericolo creato pesano contro l'applicazione della causa di non punibilita.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40457/2023 del 05/10/2023
- Sentenza penale · 5 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40458/2023 del 05/10/2023
- Sentenza penale · 5 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40459/2023 del 05/10/2023
- Sentenza penale · 5 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40460/2023 del 05/10/2023
- Sentenza penale · 5 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40461/2023 del 05/10/2023
- Sentenza penale · 5 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40462/2023 del 05/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →